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Abruzzo. Consulta boccia legge regionale su compenso aggiuntivo per le guardie mediche

Per la Corte la normativa del 2018 che prevedeva un compenso aggiuntivo quale indennità per i rischi legati alla tipologia dell’incarico “risulta chiaramente lesivo della competenza statale in materia di «ordinamento civile», in quanto la disciplina del rapporto di lavoro dei medici di continuità assistenziale è riconducibile a tale materia, prevedendone il legislatore nazionale una regolazione uniforme”. LA SENTENZA

25 GIU - “L’intervento normativo impugnato risulta chiaramente lesivo della competenza statale in materia di «ordinamento civile», in quanto la disciplina del rapporto di lavoro dei medici di continuità assistenziale è riconducibile a tale materia, prevedendone il legislatore nazionale una regolazione uniforme, garantita dalla piena conformità del rapporto alle previsioni dettate dagli accordi collettivi di settore”. È quanto scrive la Corte costituzionale in una sentenza in cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 18 giugno 2018, n. 14.
 
La legge regionale impugnata disponeva il riconoscimento ai medici di continuità assistenziale, fino alla data di approvazione della delibera della Giunta regionale 18 luglio 2017, n. 398, un compenso aggiuntivo che, ai sensi dell’art. 13 (Trattamento economico), comma l, dell’Accordo integrativo regionale approvato con delibera della Giunta regionale 9 agosto 2006, n. 916, pari ad euro 4 all’ora, quale indennità per i rischi legati alla tipologia dell’incarico.
 
“Indubbiamente – si legge nel dispositivo - la costante giurisprudenza di questa Corte sulla riconduzione all’ambito della predetta competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., della disciplina del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni si è formata in riferimento al lavoro subordinato “contrattualizzato” (ex plurimis, da ultimo, sentenze n. 10 del 2019 e n. 196 del 2018), ed è riguardo a tale tipo di rapporto che si è riconosciuto il ruolo della contrattazione collettiva come «imprescindibile fonte» cui la legge demanda aspetti di notevole rilievo (in particolare, sentenza n. 178 del 2015)”.
 
“Tuttavia – ricordano i giudici - , già con la sentenza n. 186 del 2016 questa Corte ha affermato che, pur qualificandosi il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale con il Servizio sanitario nazionale nei ricordati termini di “parasubordinazione” prima indicati, non sussistono apprezzabili differenze rispetto alla ricordata giurisprudenza elaborata in ordine al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato. Nella citata decisione si afferma, difatti, che la contrattazione collettiva nazionale del settore, che si esprime nell’accordo collettivo, fondata sulle previsioni delle norme statali precedentemente illustrate, «è certamente parte dell’ordinamento civile», in quanto «si inserisce nel peculiare sistema integrato delle fonti cui la legge statale pone un forte presidio per garantirne la necessaria uniformità». Pertanto, si configurano le stesse esigenze di disciplina uniforme dei rapporti convenzionali dei medici con il Servizio sanitario nazionale, poiché la regolazione specifica è la risultante di una forte integrazione tra la normativa statale e la contrattazione collettiva nazionale, con una rigorosa delimitazione degli ambiti della contrattazione decentrata e con un limitato rinvio alla legislazione regionale per aspetti e materie ben definite, secondo lo schema comune al pubblico impiego contrattualizzato, come reso evidente dal ricordato richiamo operato dall’innovato art. 4 della legge n. 412 del 1991 alla disciplina del procedimento di contrattazione collettiva dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001”.

25 giugno 2019
© Riproduzione riservata

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