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Orario lavoro. Basilicata approva legge “ponte” per scadenza del 25 novembre sui nuovi limiti europei

La legge stabilisce un periodo di 12 mesi per il calcolo della durata massima settimanale di 48 ore dell’orario di lavoro e prevede che l’attività libero professionale non concorra al computo dei limiti. I riposi giornalieri inferiori a 11 ore saranno “possibili in presenta di eventi eccezionali e non prevedibili o assenza improvvise che non consentano di garantire la continuità assistenziale”. LA LEGGE

24 NOV - Via libera della Giunta della Basilicata a una legge “urgente” per controllare gli effetti delle nuove norme sui nuovi turni di lavoro degli operatori sanitari. La norma, spiega una nota della Regione, “si è resa necessaria per assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari, dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e l’ottimale funzionamento delle strutture sanitarie” e, in particolare per il rispetto del termine perentorio del 25/11/2015 entro il quale adottare provvedimenti legislativi atti ad evitare provvedimenti, da parte delle singole strutture sanitarie lucane, che nel variare l’organizzazione e il funzionamento della maggior parte dei reparti ospedalieri, determinerebbero in molti casi l’impossibilità di garantire i volumi e le tipologie di attività attualmente erogati”.
 
Considerate queste ragioni, e l’impegno ad avviare un processo organico di ristrutturazione che tenga conto, “da un lato, delle esigenze legate alla sostenibilità finanziaria dei processi in atto e, dall’altro, della necessità di venire incontro ai bisogni delle comunità interessate, scongiurando possibili tensioni di ordine sociale”, il presidente Pittella ha quindi scritto al presidente del Consiglio regionale Lacorazza per chiedere una convocazione urgente dell’Assemblea regionale.

Ma cosa prevede la legge? Si compone di solo 3 articoli. Nel primo si prevede che i servizi sanitari lucani siano riorganizzati entro il 31 luglio 2016. A tale scopo, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge, la giunta regionale costituirà un "comitato tecnico composto da rappresentanti della Regione e delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale che potrà avvalersi dell'eventuale supporto di agenzie nazionali e di comprovati esperi del settore".

L’articolo due stabilisce che nel frattempo, e comunque non oltre il 31 luglio 2016, “per il calcolo della durata massima settimanale di 48 ore dell’orario di lavoro di cui all’art. 4 del Dlgs 66/2003, il periodo di riferimento è di mesi 12 in linea con quanto previsto dal comma 4 del predetto articolo”. Previsto inoltre che l’attività libero professionale prestata per l’azienda sanitaria di appartenenza o per altre aziende del Ssr “non concorre al computo dei limiti orari di cui agli articoli 6 e 7 del Dlsg 66/2003 anche in deroga al tetto regionale definito per tale attività”. Infine, i riposi giornalieri inferiori a 11 ore saranno “possibili in presenta di eventi eccezionali e non prevedibili o assenza improvvise che non consentano di garantire la continuità assistenziale”.

La legge, come scritto nell’art. 3, entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

24 novembre 2015
© Riproduzione riservata

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