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L’Asp di Cosenza replica: “E’ la legge a dire che per la migliore gestione del Ssn è fondamentale che i medici abbiano capacità manageriali”

30 GEN - Dopo la denuncia di Fedir abbiamo chiesto alle Asl calabresi citate di fornirci la loro versione dei fatti. La prima a risponderci è la Direzione Strategica ASP Cosenza. 

“Gentile Direttore,
risulta singolare che nel 2017 per la Fedir sanità il medico sia ancora vissuto esclusivamente come curatore, senza nessuna considerazione che il processo assistenziale stesso è, nella sua essenza, un processo organizzativo, rispetto al quale tale figura professionale, più o meno coscientemente, svolge un altrettanto fondamentale ruolo di motore nell'organizzazione.

Il servizio Sanitario Italiano infatti, a seguito dell'emanazione del D.lvo 502/92 e s.m.i, assume una configurazione prettamente aziendalistica tendente al conseguimento di migliori livelli di efficienza e di qualità; la struttura aziendalizzata impone che si debba agire sulla base del rapporto tra risorse impiegate e risultati raggiunti, e quindi, al fine di ottenere migliore gestione del SSN è fondamentale  la diffusione tra il personale sanitario, professionale e tecnico di capacità e comportamenti manageriali a la necessaria integrazione tra tali figure professionali.

Queste capacita completano la tradizionale professionalità del medico con l’aggiunta di contenuti riguardanti un forte ruolo organizzativo. Il d. lg.vo 29/93 e smi stabilisce che i dirigenti sono responsabili della realizzazione dei programmi affidati, nonché dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale (efficienza, efficacia, produttività, economicità e qualità) che si identifica come responsabilità manageriale del SSN.

Per tali motivazioni nei servizi sanitari il dirigente oltre alle competenze tecniche specifiche, deve garantire anche competenze organizzative e amministrative.

Pertanto, ormai, nei servizi sanitari, esistono due linee decisionali affiancate e spesso sovrapposte: la linea decisionale di gestione/amministrazione, e la linea decisionale clinica. A seconda del prevalere dell'uno o dell'altro livello, si definisce un ruolo prevalente organizzativo/gestionale (management) o un ruolo prevalentemente clinico/assistenziale (professional) dei medici stessi nello specifico ambito operativo. In base alla distinzione di cui sopra, le discipline/servizi che maggiormente abilitano all'accesso al ruolo organizzativo/gestionale dei medici sono quelle afferenti all'Igiene e sanità pubblica e servizi e specialità affini ed equipollenti, per come previsto dalle tabelle allegate al D.M. 31/01/1998 (DPR. 484/97).

Detto ciò in riferimento ad un articolo apparso sulla stampa nei giorni scorsi, premesso che le funzioni oggetto dell'articolo sono tutte di supporto alla direzione strategica aziendale, in quanto funzioni di staff strategico, si precisa quanto segue:

a) la struttura di programmazione e controllo è una tecnostruttura che supporta la direzione aziendale nelle attività di  programmazione sanitaria, e controllo  delle attività sanitarie (SDO/DRG, prestazioni ambulatoriali, ecc.), pertanto la disciplina di organizzazione dei servizi sanitari è idonea alle funzioni svolte anche perchè equipollente ai servizi di igiene e sanità pubblica, direzione medica di Presidio, direzione sanitaria aziendale, statistica sanitaria, ecc.) abilitanti al ruolo gestionale dei medici.

b) la struttura della spedalità privata accreditata svolge funzioni di programmazione di attività sanitarie (ricoveri, prestazioni ambulatoriali) e controllo delle stesse (verifica produzione SDO/DRG, verifica appropriatezza) che sono attività prettamente di tipo sanitario   gestite da un dirigente medico specialista in medicina legale, affine alla igiene e medicina preventiva, abilitante al ruolo gestionale;

c) per quanto riguarda il responsabile URP, nell'ASP di Cosenza non risulta essere uno psicologo.

Tra l'altro è appena il caso di evidenziare che i criteri generali previsti per l'affidamento, modifica e revoca degli incarichi dirigenziali (ex articolo 28, comma 7 dei CCNNLL 8 Giugno 2000 – area medico veterinaria e area sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa) ripresi e riportati anche nelle linnee guida regionali approvate con dca n 80/2016  sono, tra l'altro, l'area e disciplina di appartenenza o della professionalità richiesta,  attitudini personali e capacità professionali del singolo dirigente sia in relazione alle conoscenze specialistiche nella disciplina o professione di competenza che all'esperienza già acquisita in precedenti incarichi svolti anche in altre aziende o esperienze documentate di studio, ricerca o professionali di rilievo nazionale o internazionale,  risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi assegnati.

A valle, infine, delle considerazioni sopra riportate, va precisato che lo strumento giuridico mediante il quale le Aziende Sanitarie determinano la propria organizzazione ed il loro funzionamento (nell’ambito, tra l’altro , dell’individuazione dell’articolazione aziendale e dei criteri per l’attribuzione e la revoca degli incarichi dirigenziali) è l’Atto Aziendale che è ancora in fase di definizione e perfezionamento".


30 gennaio 2017
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