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Ticket. A Vibo Valentia 9.388 esenzioni irregolari, mancato introito di oltre 1,5 milioni

I dati, relativi agli anni 2011 e 2012, sono i risultati di una verifica svolta sulle esenzioni per reddito. Altre 426 le posizioni anomale per le quali non p stato possibile identificare il responsabile, per un mancato importo di oltre 51 mila euro. Al via recupero delle somme non versate.

21 LUG - I falsi esenti dal ticket sanitario hanno i giorni contati. L’Asp di Vibo Valentia si prepara infatti a presentargli il conto sulla base dei risultati, appena presentati presso la Prefettura, delle verifiche delle esenzioni in base al reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, effettuate tramite il supporto del sistema tessera sanitaria.

Per gli anni 2011 e 2012 sono state identificate 9.388 posizioni irregolari, per un mancato importo complessivo pari a 1.588.183,85 euro (la quota di partecipazione alla spesa sanitaria non corrisposta per l’anno 2011 è stata pari a 631.494,60 euro, mentre la quota di partecipazione alla spesa sanitaria non corrisposta per l’anno 2012 è stata pari a 956.689,25 euro). Identificate anche “posizioni anomale per le quali i dati comunicati dal Ministero non hanno consentito, allo stato, l’identificazione univoca del responsabile”. In totale 426 per un mancato importo pari a 51.441 euro.

“Sulla base dei dati – spiega una nota della Asp - si procederà al recupero delle somme non versate, inviando comunicazione ai cittadini coinvolti, i quali potranno fornire chiarimenti a loro discolpa, esibendo la necessaria documentazione. In caso di insussistenza del diritto all'esenzione per reddito, l'Azienda sanitaria locale è obbligata a comunicare all'assistito l'elenco delle prestazioni fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito ed il corrispondente ammontare della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino da versare al Servizio sanitario nazionale, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a 120 giorni, dalla data di ricevimento della comunicazione, entro il quale provvedere al pagamento. L'Azienda sanitaria è, altresì, tenuta a comunicare all'assistito che, decorso inutilmente il predetto termine gli sarà inibito l'accesso a nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio Sanitario Nazionale fino all'atto della regolazione del debito pregresso, in attuazione di quanto previsto dall'art. 79 del comma 1-sexies lettera b) del lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
 

21 luglio 2015
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