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Calabria. Corte Costituzionale boccia norma su donazione di organi e tessuti. “Materia di competenza esclusiva dello Stato”

I giudici hanno accolto il ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La sentenza spiega che la norma, prevedendo la competenza dell’ufficiale dell’anagrafe a ricevere e trasmettere le dichiarazioni di volontà, “riproduce nella sostanza una disciplina già prevista a livello statale, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia”. LA SENTENZA

09 OTT - La donazione di organi e tessuti post mortem e la connessa dichiarazione di volontà sono di competenza esclusiva dello Stato. E’ questo il cardine della sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge regionale calabrese n.27 del 16 ottobre 2014 in seguito a un ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La norma infatti, spiegano i giudici, prevedendo la competenza dell’ufficiale dell’anagrafe a ricevere e trasmettere le dichiarazioni di volontà “riproduce nella sostanza una disciplina già prevista a livello statale, invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di anagrafi e di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”. La legge regionale, anche si si limita sostanzialmente a ripetere il contenuto della disciplina statale, determina la violazione di tali parametri.

La sentenza ribadisce che il legislatore ha introdotto (con legge 1° aprile 1999, n. 91), ai fini della dichiarazione di volontà in tema di donazione di organi e tessuti post mortem, la procedura della notificazione e del cosiddetto silenzio-assenso, che prevede la notificazione, a tutti i cittadini, della richiesta di manifestare la propria volontà, con il contestuale avviso che la mancata risposta sarà intesa come assenso.

E per l’attuazione di questa procedura, la legge rinviava all’emanazione di un decreto del Ministro della Sanità (poi effettivamente adottato in data 8 aprile 2000) la determinazione di termini, forme e modalità attraverso i quali le aziende unità sanitarie locali sono tenute a notificare ai propri assistiti, secondo le modalità stabilite dalla legge, la richiesta di dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, a scopo di trapianto. La disciplina del silenzio-assenso, tuttavia, è rimasta priva di attuazione.

E’ stato poi introdotta una procedura semplificata, da svolgersi dinanzi all’ufficiale dell’anagrafe, al momento del rilascio o del rinnovo del documento d’identità (decreto del Ministro della salute dell’11 marzo 2008). La legislazione dello Stato prevede inoltre la possibilità che la volontà di consenso o di diniego alla donazione risulti dal documento di identità e stabilisce l’obbligo per i Comuni di trasmettere i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione al Sistema informativo trapianti.

La legge della Calabria in questione riproduce quindi una disciplina già prevista a livello statale e si configura per questo come illegittima. La Corte ha accolto anche la parte del ricorso in cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri lamentava la violazione dell’art. 117 della Costituzione “nella parte in cui non rispetta i principi fondamentali della materia posti dalla legislazione statale in materia di tutela della salute”.

Richiamando la giurisprudenza costituzionale che qualifica il consenso informato “un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale”, la Presidenza del Consiglio dei Ministri segnalava che la donazione di organi e tessuti post mortem e la connessa dichiarazione di volontà, pur non riguardando un trattamento sanitario, riguarda la materia della salute, per la cui tutela è prevista la competenza legislativa statale nella determinazione dei suoi principi fondamentali.
 

09 ottobre 2015
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