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Sulla sanità in Calabria troppe le lacune del commissario

28 LUG - Gentile Direttore,
il Giudice delle Leggi ha censurato con sentenza168/21 la Legge 181 del 30/12/20 (c.d. Calabria – bis) limitatamente agli artt.1, comma 2, e 6, comma 2. Uno stuolo di politici calabresi, di variegato e spesso cangiante colore partitico, forniti di memoria labile (avendo loro stessi approvato i decreti Calabria 1 col governo Conte 1 a trazione gialloverde, e Calabria bis col governo Conte 2 a trazione giallorossa) ha inneggiato alla defenestrazione della figura Commissariale, per la serie evergreen: poche idee, ma confuse. Infatti l’Istituto rimane intonso nelle sue prerogative e ancor più negli obblighi che discendono dalla pedissequa e dovuta applicazione della norma.
Tema al quale il dr. Longo, Commissario ad acta, continua a rivelarsi refrattari.

In violazione dell’art 2, comma 8, della Legge 181/20, (Calabria bis) non ha mai informato periodicamente e comunque almeno ogni 3 mesi sulle misure di risanamento adottate le OO.SS. che possono formulare al riguardo proposte non vincolanti.
Considerato che il suo insediamento è avvenuto il 30 novembre 20, ci avviamo già alla terza convocazione bellamente ignorata, anche da molte delle OOSS che preferiscono evidentemente incontri informali ad uso “photopportunity” per la stampa.

Parimenti inadempiente il dr. Longo si è mostrato nel non adempiere all’obbligo di dichiarare la decadenza automatica dei Commissari Straordinari delle AA.SS.PP di Cosenza e, a seguire, di RC, per la mancata approvazione dei bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi, in applicazione, crediamo non facoltativa, dell’art 2, comma 6 del c.d. Calabria-bis ( Legge 181/21). Tampoco il dr. Longo può invocare, in questo caso, l’intervenenda modifica della precitata norma ed abrogazione della decadenza automatica, oggetto di specifico e salvifico (per i destinatari) emendamento a Montecitorio in fase di conversione in Legge del DL 77/21 (c.d. “semplificazioni bis”), approvato oggi in via definitiva dal Senato, in limine mortis (talchè si è dovuti ricorrere al voto di fiducia, divenuto ormai sciagurato emblema di monocameralismo imperfetto). Infatti la sanatoria non annulla l’omissione degli atti dovuti, se non altro ai fini della valutazione etico/comportamentale della sua attività commissariale.

Il mancato rispetto di termini, attività, prerogative, esercizio di funzioni e/o poteri sostitutivi mina l’efficacia e la credibilità dell’Istituto che si è chiamati a svolgere, a maggior ragione quando il profilo curriculare, pur elevato nel settore Sicurezza, è palesemente incoerente con la materia del nuovo incarico, forse incautamente accettato, e finora inefficacemente e lacunosamente ricoperto.

Filippo Maria Larussa
Segretario regionale Anaao Assomed Calabria


28 luglio 2021
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