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Campania. Accreditamenti in psichiatria. Il Tar ammette le strutture territoriali

I giudici amministrativi di prime cure, con la sentenza hanno riammesso al regime dell’accreditamento istituzionale anche le strutture psichiatriche residenziali e semi-residenziali private escluse dall’iter, concluso a ottobre scorso, a causa della mancanza dell’originario titolo convenzionale. IL TESTO DELLA SENTENZA

28 MAG - Accreditamenti per le strutture psichiatriche residenziali in Campania: la prima sezione del Tar regionale riapre i giochi. I giudici amministrativi di prime cure, con la recente sentenza n. 2.421 del 2015 (depositata il 29 aprile scorso) stabiliscono che sono da ammettere al regime dell’accreditamento istituzionale anche le strutture psichiatriche residenziali e semi-residenziali private invece escluse dall’iter concluso a ottobre scorso. Un’esclusione scaturita dalla mancanza dell’originario titolo convenzionale.
 
La riammissione è basata su un semplice assunto: la residenzialità psichiatrica (a ciclo continuativo o diurno) nasce in Campania (e anche in altre regioni) dopo il 1° gennaio 1993 ovvero successivamente al termine fissato dalla legge regionale 724 del 1994 (Finanziaria del 1995) entro il quale possedere un valido titolo convenzionale di partenza. Il magistrato Paolo Corciulo, estensore del provvedimento, conferma, insomma, un criterio generale di continuità storica delle attività sanitarie in quanto il prerequisito del convenzionamento al 1° gennaio 1993 è ingiustamente restrittivo oltreché, per la residenzialità psichiatrica, impossibile da esibire. Da qui l’illegittimità dell’esclusione.  In Campania nessuna delle strutture residenziali e semiresidenziali psichiatriche private è infatti in possesso di valido titolo convenzionale al 1° gennaio 1993.  Un criterio temporale che di fatto ha tagliato fuori sin dalle prime fasi di accreditamento istituzionale l’intera platea delle strutture di ricovero nate dal 1997 quali comunità terapeutiche riabilitative concretamente attuative della legge 180 e alternative alla ospedalizzazione.
 
Le riconversioni delle Case di cura
“La Regione – avverte Giovanni Ariano, psicologo e psicoterapeuta E presidente della Società italiana di Psicoterapia integrata (Sipi) e della cooperativa sociale “Integrazioni cooperativa sociale onlus, che gestisce la struttura residenziale psichiatrica Kairòs e il centro diurno psichiatrico Agorà, vincitori del ricorso al Tar – con il combinato disposto dei Decreti commissariali n. 18, n. 94 del 2014 e n. e 108 del 2014, di recepimento dall’Accordo di riconversione stipulato il 2 luglio dello scorso anno dalla Regione Campania con le Case di Cura neuropsichiatriche private – prevede la copertura assoluta del fabbisogno stimato di residenzialità e semi-residenzialità psichiatrica territoriale (eroganti assistenza alternativa agli ex manicomi) attraverso i posti letto pubblici e i posti letto privati da riconversione in Sir delle Case di Cura neuropsichiatriche (strutture intermedie residenziali). Un sistema che, tuttavia, perpetua un modello custodialistico obsoleto e abolito dalla legge Basaglia del 1978. Ma ciò che rileva è il passo sbarrato agli accreditamenti alle strutture residenziali e semiresidenziali”.
 
Un pasticcio burocratico che incrocia la complessa legislazione inerente l’assistenza psichiatrica in Italia e in Campania e che si sovrappone alla progressiva affermazione scientifico-culturale del principio di deospedalizzaizone previsto dalla legge 180 del 1978). Ed è la stessa legge 724 del 1994 ad indicare alle Regioni di provvedere, entro la fine del 1996, alla chiusura degli Ospedali psichiatrici.
“Come è noto – aggiunge Ariano - il superamento degli ospedali psichiatrici esistenti in Italia si è – e solo in parte – concluso nel 1998. Un processo che peraltro si è concentrato pressoché esclusivamente sui manicomi statali, lasciando indenni – in non pochi casi e in non poche regioni italiane – le cliniche psichiatriche private a carattere manicomiale. E infatti le strutture residenziali psichiatriche alternative alla ospedalizzazione nascono solo dal 1997 in poi”.
 
Residenzialità psichiatrica penalizzata
Ma torniamo agli accreditamenti: l’assetto normativo, per il passaggio dalle vecchie convenzioni agli attuali accreditamenti, è segnato in Campania dalla Legge regionale n. 4 del 2011 che prevede, come prerequisito, il possesso dell’originario titolo convenzionale al 1° gennaio del 1993. Sono esentati da tale obbligo solo i centri di dialisi ambulatoriale, hospice, Rsa e centri di Radioterapia. Un elenco in deroga nel quale, evidentemente, manca la residenzialità psichiatrica. Intanto, negli anni, le Case di cura neuropsichiatriche private hanno avuto accesso, in Campania, al sistema regionale di accreditamento per le sole attività di ricovero ospedaliero per procedere, successivamente, alla riconversione in residenzialità psichiatrica. Tutto ciò mentre l’assetto assistenziale di area psichiatrica mandava progressivamente in soffitta la funzione del ricovero protratto per fare posto alla cura e riabilitazione in ambienti extra-ospedalieri. “In ogni caso – sottolinea ancora Ariano - una risposta che non sia neo-manicomiale deve prevedere l’accoglienza in piccole strutture con non più di 20 posti letto in grado di accogliere, con livelli di protezione medico-psico-sociale differenziati, pazienti del residuo manicomiale e i cosiddetti nuovi cronici”.  
 
Il pronunciamento del Tar
Il pronunciamento del Tar stabilisce, dunque, che «risultano avvinti i passaggi consecutivi di cui è composta la parabola del sistema di erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale da parte di privati», ribadendo in maniera netta il diritto-dovere delle strutture residenziali e semi-residenziali psichiatriche private già esistenti, ed eroganti prestazioni sanitarie in nome e per conto del Servizio sanitario regionale (con oneri finanziari a carico di quest’ultimo), a continuare a svolgere tali attività in quanto rispondenti ai requisiti ulteriori di qualificazione di derivazione regionale. Di più,  il Tar riconosce - a fronte della verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti – la loro specifica missione psico-riabilitativa nei confronti di chi è malato di mente, quali comunità terapeutiche alternative all’abolito modello manicomiale in rapporto di accreditamento istituzionale con il medesimo Servizio sanitario regionale.
 
“Insomma – conclude Ariano - il pronunciamento del giudice amministrativo rappresenta una svolta epocale nel settore della salute mentale, che ha l’effetto di mantenere accesa, in ambito regionale campano, la candela della riabilitazione psichiatrica dal volto umano che rischiava seriamente di essere spenta da una lettura non contestualizzata alla particolare situazione del comparto della sanità nella regione Campania, segnatamente per le strutture operanti nel settore della salute mentale, con norme regionali ingiustamente restrittive rispetto all’accesso alla prima fase del procedimento di accreditamento istituzionale cosiddetto definitivo”. Resta ora da verificare i tempi e i modi dell’ottemperanza del giudicato che inevitabilmente investirà il prossimo inquilino di Palazzo Santa Lucia. 
 
Ettore Mautone
 
 

28 maggio 2015
© Riproduzione riservata

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