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Legge 40. Tribunale di Firenze ricorre alla Consulta per divieto eterologa


Nuovo rinvio alla Corte Costituzionale. Lo ha deciso il Tribunale di Firenze, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art.4, che vieta l'eterologa, per contrasto con l’art.3 della Costituzione. Gallo (Ass. Coscioni): "Una buona notizia per il diritto alla Salute e la laicità dello Stato".

23 APR - Il Tribunale di Firenze si è espresso sul divieto di eterologa delle legge 40, rimandando la decisione alla Corte Costituzionale. l giudice fiorentino Paparo ha sollevato  la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 c. 3 L.40/04 per contrasto con l’art. 3 Cost., con conseguente sospensione del procedimento di merito. Secondo il giudicante il divieto di Procreazione Medicalmente Assistita di tipo eterologa comporta “una evidente violazione del principio di ragionevolezza inteso come corollario del principio di uguaglianza”. Il richiamo  esplicito è all’orientamento della Consulta secondo la quale per verificare la ragionevolezza di un trattamento differenziato deve farsi riferimento al ‘punto centrale della disciplina, nella prospettiva in cui si colloca lo stesso legislatore’.Dopo le recenti ordinanze dei tribunali di Milano e Catania, nel solo mese in corso questo è il terzo rinvio alla Corte Costituzionale in merito al divieto della pratica dell'eterologa.
 
 “La coppia - dichiara Filomena Gallo segretario dell’Associazione Luca Coscioni - si era rivolta all’Associazione perché pur potendo accedere alla fecondazione assistita perché sterili, la legge 40 vieta l’unica tecnica che potesse dare loro una gravidanza: l’eterologa”.
 
Per tale motivo nel caso specifico “il legislatore dichiara espressamente (all’art. 1) che l’obiettivo della legge in esame ‘è quello di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana’ consentendo ‘il ricorso alla procreazione medicalmente assistita….qualora non vi siano metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità’.”
 
“Il Giudice, - commenta il prof. Gianni Baldini - in sintesi ritiene che il divieto di eterologa viola “l’art. 3 sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto ne risulta un trattamento opposto di coppie con problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità, che si differenziano solo per il tipo di patologia che li provocano, dovendosi invece ritenere che, ad una situazione sostanzialmente uguale (sterilità o infertilità possa corrispondere la uguale possibilità del ricorso alla PMA applicando la tecnica utile per superare lo specifico problema, da individuarsi in relazione alla causa patologica accertata, anche se evidentemente fra un caso e l’altro”
 
Il giudice del tribunale di Firenze ha, in piena conformità col criterio interpretativo valido per le leggi nazionali al fine di sindacare la corrispondenza tra la legge 40 e i valori fondamentali della persona richiamati dalla Carta Costituzionale, confermato quanto rilevato nella stessa sentenza della Grande Camera della Corte Edu del novembre 2011.  Quest'ultima nel riformare la decisione di prima istanza contro l’ Austria sul divieto di eterologa, rilevava infatti come il legislatore austriaco non avesse mai aggiornato la materia in virtù delle evoluzioni mediche e tecniche ad essa connesse, così come a suo tempo fu anche suggerito dalla Corte Costituzionale austriaca. 
 
“Ricordiamo – precisano i due avvocati che assistono la coppia - che lo scorso 22 maggio i giudici della Corte Costituzionale hanno ordinato la restituzione degli atti relativi al medesimo procedimento al giudice a quo  affinché questi procedesse ad un rinnovato esame dei termini della questione, poiché all’ordinanza di rimessione del settembre 2011 era sopravvenuta una modificazione della norma della Decisione della Corte Edu invocata come parametro di giudizio alle norme costituzionali. Dunque un messaggio forte e chiaro il cui punto centrale  è il rilievo circa il contrasto tra il divieto di eterologa sancito dalla legge 40 e il fondamentale precetto costituzionale di cui all’art. 3 che in forza del principio di uguaglianza postula che un medesimo problema (sterilità) può essere oggetto di trattamento differenziato solo ove sussista oggettiva giustificazione.
A questo punto non ci resta che auspicare che la Corte Costituzionale prosegua nel già avviato processo di armonizzazione della legge 40/04 alla Costituzione (nazionale ed europea)”.
 
Nel procedimento sono intervenute a sostegno della coppia le associazioni Luca Coscioni, Amica Cicogna, Cerco un bimbo e Liberi di decidere.

23 aprile 2013
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