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Diabete. Fand: "I malati residenti all'estero non possono rinnovare la patente"


La denuncia arriva dall'Associazione italiana diabetici. "La normativa richiede accertamenti medici specifici e impone quindi di tornare in Italia. Gli altri possono invece rinnovarla presso le sedi diplomatiche. E' una discriminazione". E' la denuncia contenuta in una lettera indirizzata al ministro Lupi.

25 LUG - Secondo il Codice della strada, è possibile rinnovare la patente di guida, per chi risiede o dimora da almeno 6 mesi all’estero, presso le rappresentanze diplomatiche italiane. La norma vale per tutti i titolari di patente di guida rilasciata nel nostro Paese, cittadini italiani e stranieri, ma non per le persone con diabete.

A segnalare la discriminazione è  Fand – Associazione italiana diabetici, che raggruppa 101 associazioni italiane di persone con diabete, in una lettera al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi, in cui chiede il suo intervento urgente.

“La problematica del rinnovo della patente per le persone con diabete non è nuova - spiega Egidio Archero, presidente Fand - Come più volte segnalato dalle associazioni che tutelano i diritti delle persone con diabete, per il nostro Codice della strada, ancora oggi nonostante una direttiva Cee recepita dall’Italia a fine 2010, avere il diabete è uno stigma; è essere diversi. Il codice, infatti, parla  genericamente di ‘soggetti affetti da diabete’, senza tenere minimamente in conto la realtà che non tutte le persone con diabete sono uguali: chi ha la malattia in forma più lieve, chi più grave, chi ha complicanze e chi no, chi prende farmaci a rischio di ipoglicemia e chi no”.

Da alcune associazioni locali aderenti a Fand sono recentemente giunte segnalazioni circa comunicazioni inviate dagli organi periferici del Ministero dell’Interno ai corpi di Polizia municipale, che annunciavano modifiche apportate  all’art. 126 comma 9 del Codice della strada, che norma la possibilità di rinnovo della patente di guida italiana da parte di persone che si siano trasferite temporaneamente o definitivamente all’estero.
In  sintesi, l’art. 126, rifacendosi all’art. 119 (commi 2bis e 4) che regola i casi che richiedono accertamenti medici specifici, preclude la possibilità a un cittadino residente all’estero, in possesso di patente italiana, e affetto da diabete o altra malattia che richieda analoghi accertamenti medici, di godere degli stessi diritti di ogni altro cittadino.

“Mentre un cittadino ‘normale’ trasferitosi all’estero può rinnovare la patente presso le rappresentanze diplomatiche, un cittadino con diabete non può farlo. Sorge spontanea la domanda: che cosa deve fare? Conseguire ex novo la patente di guida della nazione in cui dimora o risiede? Oppure tornare in Italia, magari dall’altro capo del mondo, per sbrigare le relative pratiche?”, chiede Fand nella sua lettera al Ministro.
“Signor Ministro, conosciamo la sua sensibilità e la sua attenzione alle disparità e alle ingiustizie, perché tale noi consideriamo questa situazione. A nome di Fand, le chiedo un intervento autorevole per modificare questa disposizione del tutto discriminatoria nei confronti dei cittadini con diabete”, l’appello conclusivo di Archero. 
 

25 luglio 2013
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