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Fecondazione eterologa. La legge 40 torna alla Consulta


E' attesa per stasera la pronuncia della Corte Costituzionale sulla questione sollevata dai Tribunali di Firenze, Milano e Catania per tre coppie nelle quali uno dei due partner è affetto dal sterilita assoluta. La Pma eterologa gli permetterebbe di diventare genitori utilizzando un terzo donatore estraneo alla coppia.

08 APR - Ancora una volta la Corte Costituzionale sarà chiamata a pronunciarsi sulla legge 40/04. I Tribunali di Firenze, Milano e Catania hanno infatti sollevato nuovamente la questione di legittimità costituzionale, dopo il rinvio operato dalla corte nel maggio 2012 (ord. 159/2012), in merito alla PMA eterologa, cioè eseguita mediante utilizzo di materiale genetico di terzo donatore. Si tratta della tecnica a cui, in molti Paesi, si fa ricorso quando uno dei due partner è sterile e vi è, dunque, la necessità di ricorrere a spermatozoi o a ovociti ''esterni'' alla coppia per concepire un bambino, pratica oggi vietata in Italia.

A darne notizia è una nota degli avvocati Gianni Baldini e Filomena Gallo, legali della coppia che si è rivolta al Tribunale di Firenze e rappresentanti dell'Associazione Luca Coscioni e delle associazioni di pazienti Cerco un bimbo, l'Altra Cicogna, Amica Cicogna intervenute nel procedimento pervenuto dal Tribunale di Catania.

“Le questioni implicate dalla metodica sono molteplici”, spiegano nella nota. “Da un lato i fautori del divieto sostengono che la PMA eterologa violerebbe: il diritto del nato all'identità genetica, comporterebbe rischi di commercializzazione del corpo umano e comporterebbe il rischio di relazioni atipiche. Dall'altra parte, forti delle pronunce della Corte EDU del 2019 (SH c Austria ) e del 2010, nonché di un quadro normativo che a livello europeo ammette e regola in quasi tutti i paesi la PMA eterologa, chi rileva che si tratta di un divieto anacronistico che penalizza e discrimina proprio coloro che presentano forme di sterilità assoluta, non consente di realizzare il progetto genitoriale e di famiglia di tante coppie, impedisce l'esercizio di un diritto alla procreazione cosciente e responsabile come sancito in leggi nazionali e dichiarazioni internazionali. Dunque il divieto generalizzato è del tutto sproporzionato rispetto alla rilevanza degli interessi in campo e ai rischi della tecnica che possono essere evitati con una adeguata normativa sul modello di quanto fatto in altri paesi europei”.

Per quanto riguarda il divieto di ricerca scientifica sugli embrioni in surplus, a seguito dell'istanza di rinvio presentata da Baldini, che si è costituito anche con le associazioni Madre Provetta, CECOS, Liberididecidere innanzi alla Corte EDU nel caso Parrillo c Italia (vedova di Nassirya che vuol donare gli embrioni del marito deceduto) in un procedimento nel quale viene chiesta la censura dell'art. 13 L. 40/04 che non consente di donare gli embrioni sovannumerari e/o abbandonati alla ricerca scientifica (ad esempio per ricavare staminali embrionali), la Consulta ha disposto il rinvio della discussione in attesa della decisione della Corte dei diritti dell''uomo.

“Come è noto – ricordano i legali nella nota - l'iter della legge 40/04 è particolarmente travagliato, essendo la stessa stata oggetto di numerose censure da parte dei tribunali di merito per le questioni inerenti: legittimità della indagine genetica di pre impianto; libertà di accesso delle coppie fertili ma portatrici di patologie genetiche trasmissibili; crioconservazione degli embrioni sovrannumerari; numero di embrioni producibili, obbligo di contemporaneo impianto e tutela della salute della donna” (ecco l'elenco delle pronunce sulla legge 40 a cura dell'Associazione Coscioni). Proprio a seguito della ordinanza di remissione del Tribunale di Firenze nel 2009, nel maggio 2009 con la sentenza 151/09 la Consulta dichiarava la incostituzionalità delle norme sul divieto di creazione di più di 3 embrioni, sull'obbligo di trasferimento di tutti gli embrioni prodotti in un unico e contemporaneo impianto e sul divieto di crioconservazione in caso di pregiudizio alla salute della donna. La Consulta ha riconosciuto che vanno tutelate ''le giuste  esigenze di procreazione'', che è prioritaria la salvaguardia della salute della donna e che a lei insieme al medico spetta la decisione in merito all’applicazione delle tecniche di fecondazione assistita.

“Le coppie che questa volta hanno sollevato la questione – ricordano gli avvocati Gallo e  Baldini - sono affette dalla sterilita assoluta di  uno dei partner e dunque la richiesta di accedere alla  donazione di gamete rappresenta l'unica procedura medica in grado di consentire di aver un figlio e quindi di poter perseguire un progetto genitoriale. Il risultato dell'eventuale eliminazione del divieto di fecondazione eterologa consentirebbe all'Italia, di evitare vergognosi fenomeni di turismo procreativo come accade oggi, e nel contempo permetterebbe ai propri cittadini in piena sicurezza e senza discriminazioni (spesso basate sul censo), di realizzare il proprio progetto genitoriale in condizioni di massima sicurezza”.

08 aprile 2014
© Riproduzione riservata

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