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Biotestamento. Parla l'avvocato di Firenze che ha convinto i giudici: l'amministratore di sostegno può fermare le cure


Sibilla Santoni è l'avvocato di Firenze che ha ottenuto dal Tribunale la nomina di un amministratore di sostegno (figura già prevista dalla legge ed utilizzata soprattutto per la gestione patrimoniale e la tutela del benessere di minori e persone con deficit pschici) per un uomo di 70 anni in buona salute che voleva  delegare la moglie a rappresentare le sue volontà in caso di grave malattia che ne pregiudicasse l'autodeterminazione. In questa intervista esclusiva, l'avvocato ci racconta come è andata e svela un particolare: quell'uomo è suo padre e quella signora è la sua mamma. Ecco il testo del decreto del giudice.

13 GEN - Una legge ancora non c’è. E tutti i tentativi di trovare vie legali alternative per dare ad ogni persona la possibilità di redigere un biotestamento (“Dichiarazioni anticipate di trattamento” è il termine corretto) sono state bloccate, come nel recente caso della circolare firmata dai ministri Fazio, Maroni e Sacconi che ha dichiarato illegittime le Dichiarazioni anticipate di trattamento affidate ai registri Comunali: “Nessuna norma di legge – si legge sulla circolare - abilita il Comune a gestire il servizio relativo alle dichiarazioni anticipate di trattamento”.
Da oggi, però, c’è un modo legale di far valere il biotestamento. Ed è la nomina, davanti a un giudice tutelare, di un “amministratore di sostegno” a cui affidare il compito, in caso di perdita di coscienza e malattia grave, di interrompere le cure, comprese l’alimentazione e l’idratazione artificiale.
A stabilirlo è stato un decreto del giudice tutelare del Tribunale di Firenze, Salvatore Palazzo, che lo scorso 22 dicembre ha accolto il ricorso di un cittadino di 70 anni, in perfetta salute.

I dettagli della vicenda raccontati a Quotidiano Sanità da Sibilla Santoni, l'avvocato di Firenze che ha seguito il caso.

Avvocato Santoni, il ricorso è stato presentato da un uomo in buona salute, a differenza di altre battaglie per il biotestamento.
Esattamente. Si tratta di un ricorso presentato per portare avanti un diritto, indipendentemente che si verifichino o meno le condizioni per esercitarlo. L’uomo, peraltro, è mio padre e mia madre sarà il suo amministrazione di sostegno.

La figura dell’amministrazione di sostegno è già prevista nel nostro ordinamento. Di fatto il giudice ha esteso l’applicazione della legge ad un nuovo ambito?
Io mi occupo di molti casi di nomina di amministrazione di sostegno, che è una figura prevista dalla legge n. 6 del 2004 ed utilizzata soprattutto per quei soggetti che hanno deficit fisici e psichici da comprometterne le capacità di provvedere ai proprio interessi. Ed ha poteri illimitati, che vengono ritagliati su misura della figura del beneficiario.
Nella maggioranza dei casi, l’amministratore di sostegno si occupa della gestione del patrimonio del beneficiario o di rappresentarlo nelle controversie. Ci sono però anche casi in cui si occupa della salute del beneficiario, dando il consenso per somministrare i trattamenti sanitari salvavita.

Quindi l’amministratore di sostegno esisteva già anche in ambito sanitario.
Sì, ma per casi molto diversi. Finora è stato nominato per somministrare cure al paziente. Questo caso è diametralmente opposto, perché si ordina di interrompere o non eseguire determinati trattamenti.
Un’altra delle particolarità di questo caso è che l’amministratore di sostegno non viene nominato in base alle attuali condizioni del beneficiario, bensì nella futura ed eventuale perdita della capacità auto determinativa.

Che tipo di valore giuridico ha un decreto?
Lo stesso di una sentenza. È un provvedimento che conclude una procedura civile più snella di cosiddetta “volontaria giurisdizione”, cioè costitutiva di uno stato personale o familiare. Il procedimento di volontaria giurisdizione è normalmente introdotto con un ricorso, come quello presentato da mio padre, e su di esso si pronuncia il giudice tutelare, che è il giudice che si occupa degli interessi della persona quando non è in grado di farlo. Nei casi più comuni si tratta di minorenni o persone con deficit psichici.
Il potere affidato all’amministratore di sostegno è molto forte. Questo decreto, infatti, autorizza l’amministratore ad ordinare al medico di staccare la spina e di impedire anche la somministrazione dell’alimentazione e dell’idratazione artificiale. Nel ricorso si chiede inoltre di apprestare, con la maggiore tempestività possibile, le cure palliative, anche attraverso l’utilizzo di farmaci oppiacei e anche se questi dovessero anticipare la fine della vita del beneficiario.

Cosa comporterà, quindi, il decreto del giudice di Firenze per i cittadini che vogliano sottoscrivere le dichiarazione anticipate di trattamento?
È la prova dell’applicazione di questo diritto sulla base di quanto già previsto dall’ordinamento italiano. Ed assume particolare rilevanza dopo che i ministri Fazio, Maroni e Sacconi hanno emanato una circolare che ha negato valore ai registri istituiti dai Comuni. Questa è la risposta che ci dà la magistratura. Ricordando l’inviolabilità della libertà del potere della persona di disporre del proprio corpo, come riconosciuto dalla Costituzione e dalla Corte Costituzionale, il giudice di Firenze nel decreto scrive una frase importantissima: “Eventuali leggi che non le rispettassero [le norme costituzionali, ndr] sarebbero prima facie incostituzionali, oltre che non democratiche”.

Qual è la procedura per la nomina di un amministratore di sostegno?
È il giudice che lo nomina, su richiesta della persona che vuole beneficiare di questo diritto e che può revocare le disposizioni in qualsiasi momento. Esattamente come prevede la legge n. 6 del 9 gennaio 2004 e il Codice di Procedura Civile negli articoli 404 e seguenti.
Per spiegare i dettagli del ricorso e le procedure per la nomina dell’amministratore di sostegno, il prossimo 3 marzo l'associazione giuridica 'Diritti e torti',di cui sono presidente, organizzerà un convegno a Firenze al quale parteciperanno esponenti della magistratura e del settore giuridico fiorentino, e al quale parteciperà anche Beppino Englaro, che ho avuto occasione di conoscere e con cui ho condiviso molte riflessioni.
 
(Lucia Conti)
 
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13 gennaio 2011
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