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Inps. Pubblicata la circolare sul congedo per le donne vittime di violenza di genere


La circolare, che completa il percorso avviato dal Jobs act in favore delle donne vittime di violenza, fornisce  istruzioni in ordine al congedo di 3 mesi riconosciuto alle lavoratrici dipendenti che siano state vittime di violenza di genere e che siano state inserite in percorsi certificati presso servizi sociali, centri antiviolenza o case rifugio. Il congedo dovrà essere utilizzato entro i 3 anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. IL TESTO

15 APR - Arriva la circolare dell'Inps che completa il percorso avviato dal Jobs act in favore delle donne vittime di violenza. La circolare fornisce istruzioni in ordine al congedo di 3 mesi riconosciuto alle lavoratrici dipendenti che siano state vittime di violenza di genere e che siano state inserite in percorsi certificati presso servizi sociali, centri antiviolenza o case rifugio. Il congedo dovrà essere utilizzato entro i 3 anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
 
Circa la modalità di fruizione, la norma prevede che il congedo possa essere fruito su base giornaliera o oraria, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali. La modalità oraria consente alla lavoratrice di astenersi dall’attività lavorativa per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero (contrattuale) del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Quindi, ad esempio, se l’orario medio giornaliero del mese precedente è pari ad 8 ore, l’assenza oraria nella giornata di lavoro deve essere pari a 4 ore, a prescindere dall’articolazione settimanale dell’orario di lavoro.
 
Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità giornaliera, pari al 100% dell’ultima retribuzione da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa.
 
Per il pagamento delle indennità in argomento si procede secondo le regole previste per il pagamento delle indennità di maternità: anticipazione del trattamento economico da parte del datore di lavoro salvo conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto e pagamento diretto nei casi residuali in cui è prevista tale modalità.
 
 
 
 

15 aprile 2016
© Riproduzione riservata

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