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Alimenti. Da domani arrivano le “etichette trasparenti”


Sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Ue di domani il nuovo regolamento che, tra le altre cose, introduce l’obbligo di evidenziare la presenza di allergeni e il divieto di indicazioni fuorvianti o di confezioni confondibili con altre.

21 NOV - Informazioni non fuorvianti, con tutti i dettagli nutrizionali fondamentali e di impatto sulla salute chiaramente dichiarati, così come l’eventuale presenza di allergeni. Ancora, obbligo di indicare la provenienza in etichetta di tutte le carni fresche dal maiale al pollame, dall’ agnello alla capra, al pari di quanto è già stato fatto con quella bovina dopo l’emergenza mucca pazza.
Sono solo alcune delle indicazioni contenute nel nuovo regolamento comunitario sulle informazioni alimentari ai consumatori approvato dall’Ue e che approderà domani sulla Gazzetta Ufficiale europea.

L’etichetta “trasparente”, così è stata definita, perché dovrà chiaramente contenere tutte le informazioni sull’alimento e rispondere alle caratteristiche che non induca in confusione il consumatore su quello che sta per acquistare e mangiare.
“Il testo finale, che sostituisce la vecchia direttiva del 1979 – afferma la Coldiretti - è frutto di un compromesso tra le tre istituzioni europee: Commissione europea, Consiglio e Parlamento europeo dopo un lungo braccio di ferro durato quattro anni. Il negoziato si è svolto sotto la spinta delle numerose emergenze alimentari che si sono verificate nell’Unione Europea, dai maiali alla diossina alla mozzarella blu fino al batterio killer che in realtà - conclude la Coldiretti - avrebbero dovuto spingere le Istituzioni comunitarie a scelte più immediate soprattutto per quanto riguarda l’obbligo di indicare la provenienza in etichetta delle materie prime impiegate negli alimenti che per alcune categorie di prodotti è stato dilazionato nel tempo”.

Ecco le nuove regole previste dal provvedimento sull’etichettatura “trasparente”.

La  dichiarazione nutrizionale obbligatoria. Il contenuto energetico e le percentuali di grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, dovranno essere indicate sull’imballaggio in una tabella comprensibile, insieme e nel medesimo campo visivo. Tutte le informazioni dovranno essere espresse per 100g o per 100ml e potranno, inoltre, essere espresse anche in porzioni.  
L’evidenziazione della presenza di allergeni. Il nuovo regolamento prevede modalità diverse di indicazione delle sostanze allergeniche - che saranno evidenziate nella lista degli ingredienti  per consentire al consumatore di individuarle più facilmente nei prodotti alimentari. Le nuove regole stabiliscono inoltre che le informazioni sugli allergeni dovranno essere fornite anche per i cibi non imballati, ad esempio quelli venduti nei ristoranti o nelle mense.
Il divieto alle indicazioni fuorvianti sulle confezioni. I consumatori non devono essere fuorviati dalla presentazione degli imballaggi alimentari, riguardo all’aspetto, alla descrizione e alla presentazione grafica, che saranno resi più comprensibili. Riguardo all’imitazione dei cibi, è stato previsto che - riferisce la Coldiretti - gli alimenti simili ad altri, ma  prodotti con ingredienti diversi, come i “simil-formaggi” prodotti con materie vegetali, dovranno essere facilmente identificabili. La carne ottenuta dalla combinazione di più parti di carni dovrà essere indicata come “carne ricomposta”, lo stesso varrà per il pesce, che sarà indicato come “pesce ricomposto”.  
Una dimensione minima per rendere leggibili le etichette.
L e diciture obbligatorie sulle etichette dovranno avere caratteri tipografici minimi non inferiori a 1,2 mm (prendendo come riferimento la “x” minuscola), oppure 0,9 mm se le confezioni presentano una superficie inferiore a 80 cm2. Se la superficie della confezione è inferiore a 10 cm2, l’etichetta potrà riportare solo le informazioni principali (denominazione di vendita, allergeni, peso netto, termine minimo di conservazione, etc.) disposte nella posizione più favorevole.
La scadenza degli alimenti. La data di scadenza dovrà essere indicata anche sulle singole confezioni preconfezionate poste all'interno del prodotto.
Congelati. La carne, le preparazioni a base di carne e i prodotti ittici  surgelati o congelati non lavorati, devono indicare  il giorno, il mese e l’anno della surgelazione o del congelamento.
Acidi grassi trans. Entro tre anni dall’entrata in vigore del regolamento la Commissione redige un rapporto per valutare se riportare l’indicazione relativa agli acidi grassi trans nella tabella nutrizionale. Sino a quel momento è vietato riportare questa indicazione anche in modo volontario.
Involucro. I salumi insaccati devono indicare quando l’involucro non è commestibile.
Oli e grassi vegetali. Tale scrittta va abbinata all’indicazione dell’olio o del grasso utilizzato (es. soia, palma, arachide). Nelle miscele è ammessa la dicitura “in proporzione variabile”.
L’acqua. Quando la presenza nel prodotto finito dell’acqua aggiunta è superiore al 5% è obbligatorio indicarlo in etichetta.
affeina: le bevande diverse da tè, caffè e dai drink a base di tè e caffè con un  tenore maggiore di 150 mg/l devono riportare sull'etichetta oltre alla scritta “Tenore elevato di caffeina” (introdotta nel 2003), l’avvertenza “Non raccomandato per bambini e donne in gravidanza o nel periodo di allattamento”.



Come già affermato, si estende l’obbligo di indicare la provenienza in etichetta di tutte le carni fresche dal maiale al pollame, dall’ agnello alla capra, al pari di quanto è già stato fatto con quella bovina dopo l’emergenza mucca pazza. “Il regolamento purtroppo – afferma la Coldiretti - prevede invece un percorso a tappe per l’estensione dell’obbligo di indicare l’origine in etichetta per altre categorie di prodotto come le carni trasformate in salumi o altro (2 anni) e il latte e derivati (3 anni)”.
 

21 novembre 2011
© Riproduzione riservata

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