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Punti nascita. Consiglio di Stato: “Legittimo l’accorpamento se numero parti è inferiore a quello previsto dalle Linee guida”


Respinto il ricorso di alcuni Comuni contro la decisione della Regione Lazio di accorpare i reparti di ostetricia/ginecologia e pediatria/neonatologia dell'Ospedale di Colleferro con quelle dell'Ospedale di Palestrina. “Il diritto fondamentale sancito dall’Art. 32 implica, nel caso di specie, non già necessariamente la vicinanza del punto nascita, ma un’organizzazione finalizzata all’obiettivo, fatto proprio dalla Giunta regionale con la contestata deliberazione, di garantire ad ogni gestante ed ad ogni neonato”. LA SENTENZA

01 OTT - “E’ legittimo l’accorpamento delle attività di ostetricia/ginecologia e pediatria/neonatologia di due Ospedali ove il numero di parti all’anno sia inferiore a quello previsto dalle Linee di indirizzo. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato in merito all’accorpamento dei reparti di ostetricia/ginecologia e pediatria/neonatologia dell'Ospedale di Colleferro con quelle dell'Ospedale di Palestrina.
 
“Tale decisione – spiegano i giudici - si inserisce nel solco tracciato dalle “Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo” dettate con l’accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancito dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, che prevedono, tra l’altro, al punto 1, la “razionalizzazione/riduzione progressiva dei punti nascita con numero di parti inferiore a 1000/anno””.
 
“Con tali “Linee” – ricordano il Consiglio - si raccomanda “di adottare stringenti criteri per la riorganizzazione della rete assistenziale, fissando il numero di almeno 1000 nascite/anno quale parametro standard a cui tendere, nel triennio, per il mantenimento/attivazione dei punti nascita. La possibilità di punti nascita con numerosità inferiore, e comunque non al di sotto di 500 parti/anno, potrà essere prevista solo sulla base di motivate valutazioni legate alla specificità dei bisogni reali delle varie aree geografiche interessate con rilevanti difficoltà di attivazione dello STAM (Servizio di Trasporto Assistito Materno)””.
 
“Tale principio – precisa - risulta recepito, a livello regionale, già con DCA n. 412 del 2014 avente ad oggetto la "Riorganizzazione della rete ospedaliera a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio”, prevedendosi nel relativo allegato tecnico, quanto alla rete perinatale, tra gli interventi prioritari, la “concentrazione dell'offerta attraverso la chiusura di Unità con un volume di attività ostetrica inferiore a 500 parti per arrivare tendenzialmente, entro il 2016, ad un assetto caratterizzato dalla presenza di Unità con un volume minimo di 1.000 parti/anno”. In tale ottica, l’atto in rilievo, espressamente annoverava tra gli interventi specifici da attuare nel biennio 2014/2015, e, per quanto qui di più diretto interesse, entro il 30 giugno 2015 “accorpamento della UO ostetrica/neonatologica di Colleferro (407 nati nel 2013) con la rispettiva UO di Palestrina (ASL Roma G)”. Tra le Unità Operative Perinatali con un numero di parti inferiore a 500 per anno vi è l’Ospedale di Colleferro che ha annoverato 407 parti nel 2013, 468 parti nel 2014 e 220 parti nel primo semestre del 2015, mentre l’Ospedale di Palestrina nel 2013 ne contava 628, 584 nel 2014 e 646 nel 2015, secondo quanto riferito dalla Regione Lazio nella relazione in atti”.
 
“Va – sottolinea il Consiglio di Stato - , dunque, ribadito che l’andamento delle nascite registrato presso l’Ospedale di Colleferro è ben lontano dal limite minimo di 500, costituente, secondo un indirizzo già espresso dalla Sezione (n. 4393 del 2014), prerequisito dimensionale in carenza del quale le ripetute “Linee di indirizzo” non ammettono deroghe, come si è visto riservate appunto a punti nascita “con numerosità (…) comunque non al di sotto di 500 parti/anno”. In particolare, l’allegato 1A dell’Accordo Stato-Regioni del 2010 fissa il numero di 1000 nascite annue quale parametro quantitativo per mantenere o attivare i punti nascita. Ammette, è vero, delle deroghe, ossia la possibilità di punti nascita con numerosità inferiore, ma purchè superiore ai 500 parti annui. La mancanza di tale prerequisito è perciò la ragione primaria e sufficiente della prevista disattivazione”.
 
“Tale prerequisito – rilevano però i giudici - rappresenta non certo un mero parametro di economicità dell’azione amministrativa, ma uno standard operativo di sicurezza alla stregua di concordi e consolidate indicazioni scientifiche in materia, in particolare anche dell’OMS (che a tal riguardo stabilisce il più rigido rapporto di 650 parti/anno), secondo cui un parametro numerico inferiore non consente di conseguire il dimensionamento minimo previsto sia dal punto di vista dell'efficienza dell'investimento, sia soprattutto dal punto di vista della salvaguardia della salute delle partorienti e dei nascituri, essendo provato che più alto è il numero dei parti/anno, maggiori sono la manualità e l’esperienza degli operatori e minore il tasso di complicanze e di mortalità (Cons. St. n. 4393 del 2014)”.
 
“Nel declinare – conclude - l’ambito di applicazione del valore di cui all’art. 32, comma 1, Cost., che sancisce la tutela della salute quale “diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività”, cioè come bene della persona, ma anche dell’intera società civile che ha bisogno dell’integrità e del benessere psico-fisico di tutti i cittadini per l’affermazione e lo sviluppo dei suoi valori, questa Sezione ha, infatti, osservato come siffatto diritto fondamentale implichi, nel caso di specie, non già necessariamente la vicinanza del punto nascita, ma un’organizzazione finalizzata all’obiettivo, fatto proprio dalla Giunta regionale con la contestata deliberazione, di garantire ad ogni gestante ed ad ogni neonato “in qualsiasi centro nascita, ai vari livelli assistenziali, un’assistenza appropriata e sicura” conforme ai livelli essenziali delle prestazioni.” (Cons. St. n. 4393 del 2014)”.
 
 

01 ottobre 2019
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