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I giudici: “Un figlio disabile non è un ostacolo all'adozione” 


La Corte d’appello di Milano ha accolto il ricorso contro la sentenza del tribunale dei minori che aveva  negato ad una coppia con figlio disabile l’idoneità all’adozione internazionale, proprio perché genitori di un bambino con disabilità. 

09 MAG - Il provvedimento del Tribunale dei minorenni di Milano, si legge in una nota della Lehda (Lega per i diritti delle persone con disabilità) che aveva negato a una coppia l'idoneità all'adozione internazionale perché genitori di un bambino con disabilità, è stato annullato dalla Corte d'Appello di Milano. Il Tribunale dei minorenni, con decreto del 14 dicembre 2011, aveva ritenuto che la presenza di un bambino con disabilità sarebbe stata un peso che non avrebbe consentito ai genitori di sostenere le possibili difficoltà connesse all'entrata nel nucleo familiare di un nuovo figlio.
I giudici di secondo grado hanno invece riconosciuto come la condizione di disabilità del figlio naturale abbia al contrario rappresentato una risorsa per i due genitori in quanto già "preparati alla diversità" e quindi pronti ad affrontare le possibili difficoltà legate alla adozione. La Corte di Appello ha pertanto accolto il reclamo della coppia in cui si contestava come "il giudizio di non-idoneità non tenesse conto dell'evoluzione culturale nell'approccio alla disabilità e fosse frutto di pregiudizi".

"Siamo di fronte a una vittoria importante per quanto riguarda i diritti delle persone con disabilità - commenta Fulvio Santagostini, presidente di Ledha -. Il riconoscimento del diritto ad avere un figlio anche quando all'interno del nucleo familiare c'è una persona con disabilità è un passo in avanti significativo. La presenza di un bambino con disabilità deve essere considerato un valore positivo e non un impedimento".

La storia. La coppia, che vive in provincia di Varese, era stata valutata positivamente dai servizi sociali e dalla Asl del territorio. Per i quali la presenza di un figlio affetto dalla Sindrome di Dravet (una rara forma di epilessia), non rappresentava un "fattore ostativo" alla possibile adozione di un bambino straniero.

Ledha (Lega per i diritti delle persone con disabilità), assistita dall'avvocato costituzionalista Marilisa D'Amico ha supportato, insieme ad "Elo - Epilessia Lombardia", l'azione legale presentata dalla coppia costituendosi in giudizio con un atto di intervento in cui si evidenzia come il provvedimento del Tribunale dei minorenni di Milano sia fondato "su un approccio alla disabilità ormai superato e contrastante con i nuovi principi giuridici introdotti dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 18/2009". Una lettura che è poi stata accolta e fatta propria dai giudici di secondo grado.

"Nel nostro intervento abbiamo sostenuto come la condizione di disabilità oggi non dipenda solo dalle menomazioni e dalle condizioni di salute di una persona ma anche e soprattutto da un atteggiamento sociale ed ambientale che non accetta la diversità", commenta Gaetano De Luca, avvocato del Servizio legale di Ledha. "Si tratta del nuovo approccio - c.d. modello biopsicosociale - introdotto nel nostro ordinamento giuridico dalla Convenzione Onu e che la Corte di Appello di Milano ha espressamente utilizzato nell'accogliere il reclamo della coppia di genitori", conferma l'avvocato Marilisa D'Amico.

09 maggio 2012
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