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Fecondazione eterologa. Spiegati i motivi del rinvio ai tribunali. Ecco l'ordinanza della Corte


La Consulta, nell’ordinanza, spiega che non può pronunciarsi sulla Pma eterologa perché spetta prima ai tribunali che hanno sollevato le questioni di legittimità “accertare, alla luce della nuova esegesi fornita dalla Corte, se ed entro quali termini permanga il denunciato contrasto”. 

08 GIU - Ieri la Corte Costituzionale ha depositato l’ordinanza n.150 in cui spiega il perché, il 22 maggio, ha deciso di restituire gli atti ai tribunali di Firenze, Milano e Catania che avevano sollevato il dubbio di costituzionalità relativamente al divieto contenuto nella legge 40/2004 di praticare la fecondazione eterologa.
 
La Consulta nell’ordinanza fa sapere che non può pronunciarsi sulla fecondazione eterologa perché spetta prima ai tribunali che hanno sollevato le questioni di legittimità “accertare, alla luce della nuova esegesi fornita dalla Corte di Strasburgo, se ed entro quali termini permanga il denunciato contrasto". prima di cio' la Corte Costituzionale non puo' pronunciarsi.
 
La sentenza della Grand Chambre di Strasburgo emessa nel novembre scorso, a cui fa riferimento l’ordinanza della Suprema Corte Italiana ha stabilito (rovesciando la sentenza emessa il 1° aprile 2010 dalla Prima sezione della stessa Corte Ue) che vietare la fecondazione eterologa nei paesi comunitari è legittimo. Tale divieto infatti, secondo la Grand Chambre, non viola l’articolo 8 della Convenzione europea sui diritti umani (diritto al rispetto per la vita privata e familiare) e quindi non crea discriminazione.
 
“La restituzione degli atti” ai tre tribunali ordinari, alla luce della sentenza della Grand Chambre del 3 novembre 2011, affinché “procedano ad un rinnovato esame dei termini delle questioni” significa che i tribunali dovranno fissare una nuova udienza per esaminare i casi alla luce della pronuncia della Grand Chambre della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo.
 
Gli avvocati Filomena Gallo, segretario dell'Associazione Luca Coscioni, Gianni Baldini e Giandomenico Caiazza, legali della coppia per cui il Tribunale di Firenze ha sollevato il dubbio di costituzionalità tornano a sostenere che “la cancellazione del divieto di eterologa non crea vuoto normativo” e aggiungono di prendere “positivamente atto delle motivazione della sentenza della Consulta riguardo il divieto di fecondazione eterologa. Sono state accolte quasi tutte le nostre motivazioni e respinte quelle dell’Avvocatura di Stato. Infatti le motivazioni della Corte Costituzionale chiariscono che tutte le eccezioni formulate dal Presidente del Consiglio dei Ministri  in difesa del divieto di eterologa non sono fondate. La Corte aggiunge che la cancellazione del divieto di cui alla art. 4 c 3 non crea vuoto normativo e che già con sentenza 49/2005 aveva affermato che l’abrogazione del divieto non ‘e' suscettibile di far venir meno un livello minimo di tutela costituzionale’.
In ultimo la Corte evidenzia che l’intervenuta sentenza della grande camera EDU rafforza il margine di discrezionalità degli Stati membri che devono rispettare il principio di uguaglianza e il rispetto della vita familiare e tenere conto dell’ evoluzione di queste tecniche adeguando le proprie legislazioni. 
I giudici dei tribunali civili dovranno ora tener presente un parametro mutato: la Corte ha tracciato la strada per nuovi incidenti di incostituzionalità che porteranno a decisione di merito come già in passato è avvenuto. Dunque – concludono gli avvocati – ci auguriamo che presto i tribunali ricorrenti definiscano incostituzionale un divieto a-scientifico e che lede solo la salute dei cittadini”.

08 giugno 2012
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