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Responsabilità professionale. La coperta corta dei premi assicurativi e la tenuta del sistema

La tenuta del complessivo sistema si giocherà dando rilievo alle “evidenze” della corretta e capillare gestione del rischio clinico ed organizzativo in ambito aziendale anche ai fini di una ridefinizione virtuosa degli attuali assetti dei rapporti contrattuali tra Ssn e mondo assicurativo basata su meccanismi negoziali di incentivazione al miglioramento continuo della gestione del rischio, a beneficio finale dell’utenza

02 MAG - L’On.le Gelli è recentemente intervenuto sulle pagine di Quotidiano Sanità per rispondere ad un giovane medico che lamenta l’eccessiva onerosità dei premi assicurativi per i professionisti sanitari, precisando che l’approvazione della nuova legge favorirà una riduzione sostanziale dei premi individuali, previsti a copertura della sola eventuale azione di rivalsa dell’Azienda a suo carico, dal momento che il ddl, in discussione al Senato, “indirizza” le possibili richieste risarcitorie dei pazienti verso la struttura piuttosto che sul professionista.
 
Il che vuol dire, in buona sostanza, che tali richieste saranno prevalentemente “indirizzate” a carico del Fondo del Ssn - sul quale, ovviamente, gravano i costi correlati ai premi assicurativi dell’ente - Fondo, si evidenzia, che appare sempre più limitato e in sofferenza rispetto ad una popolazione anziana ad alto assorbimento di risorse e ad una evoluzione tecnologica dei farmaci e dei dispositivi ad altissimo impatto economico.
 
L’On.le Gelli afferma, altresì, di converso, che l’effetto di riduzione delle polizze a copertura dei rischi connessi alla responsabilità individuale del professionista potrà avvenire, oltre che in esito alla suddetta “dislocazione” dei rischi dal professionista all’azienda, anche grazie, da un lato, alla contestuale introduzione di un tetto massimo del danno risarcibile per il professionista e, dall’altro, al combinato disposto della definizione delle tabelle risarcitorie che potranno essere mutuate da quelle previste dal ddl concorrenza.
 
Con riferimento al primo aspetto, personalmente, come ho già avuto modo di esprimere su queste pagine, ho forti dubbi sulla tenuta costituzionale della norma del ddl relativa al tetto massimo della “rivalsa” verso il professionista di fronte al giudice ordinario, al di fuori, pertanto, del potere riduttivo esercitato attualmente in sede di contenzioso per “responsabilità erariale” presso la Corte dei Conti, qualora il Senato approvasse la norma del ddl, così come licenziata dalla Camera, che cassa il giudizio presso il giudice contabile devolvendolo al giudice ordinario.
 
Appare imprescindibile, invece, quanto affermato dall’On.le Gelli circa la necessità, ormai improcrastinabile, che il Senato, in sede di ddl concorrenza, approvi tabelle risarcitorie certe, che favoriscano anche la definizione dei risarcimenti in sede di accertamento tecnico preventivo.
 
Dietro la definizione delle tabelle risarcitorie c’è un mondo ed una filosofia di approccio all’errore medico. Per questo la questione non è nè banale, né meramente tecnica, nè di poco conto, per due motivi fondamentali:
1) tutto quello che si paga in risarcimenti si sottrae alle cure
2) la frattura culturale che si è prodotta nei confronti del medico e della struttura sanitaria va recuperata: il medico deve essere sereno nell’approccio alle cure e il paziente deve sapere di entrare in una struttura dove vige una vera cultura di prevenzione del rischio.
 
Da questo punto di vista il ddl Gelli - nel porre per la prima volta in questo Paese l’obbligatorietà delle strutture di rischio clinico (per la parte de qua già approvata con la Legge di Stabilità 2016,ai commi 538 e 539) e nel prevedere l’istituzione, a livello regionale, dei Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccolgono i dati regionali sugli errori sanitari e sul contenzioso trasmettendoli all’Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella Sanità - ha prodotto un vero salto culturale.
 
Il sistema di gestione del rischio è il vero core del problema e sulle misure di monitoraggio e di verifica da parte regionale si giocherà la tenuta dello stesso.
Se così è, la filosofia dell’entità e dimensionamento dei risarcimenti, attraverso l’approvazione di tabelle predefinite, deve seguire un approccio “sociale”, che assicuri la certezza del risarcimento per chi subisce l’errore, ma al contempo non impoverisca un SSN sicuramente più povero degli altri sistemi sanitari europei. Credo che un modello a cui guardare sia quello dell’Inail, che è un sistema blindato sotto il profilo dei controlli sulla sicurezza dei lavoratori, come pure dell’entità dei risarcimenti, definiti da tabelle specifiche, ma che, al contempo, prevede il pagamento, da parte del datore di lavoro, di premi ridotti, per quelle società od enti che abbiano eseguito interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia, con ciò spingendo il sistema della sicurezza sul lavoro verso la necessità di un miglioramento continuo.

Al di là degli spazi di miglioramento dei quali il ddl Gelli potrà giovarsi, dando atto della celerità e serietà con la quale sia la Camera che il Senato si sono e si stanno approcciando al problema, occorre stabilire, più in generale, un vero e proprio rinnovato “patto sociale” tra cittadini e mondo sanitario, proprio a partire dalla ridefinizione del complessivo sistema risarcitorio: risarcimenti sostenibili dal sistema, con conseguente sostenibilità dei premi assicurativi, a fronte di un rigore assoluto, monitorato, controllato, verificato, a livello regionale e nazionale, in sede di gestione del rischio, gestione del rischio che non deve limitarsi agli eventi sentinella, ma deve entrare nei processi clinici, nei percorsi diagnostici terapeutici, nel programma esiti, nell’accesso tempestivo alle cure, seppure in relazione alle risorse disponibili, nell’appropriatezza delle cure e, non ultimo, nella comunicazione con il paziente che valorizzi la personalizzazione ed umanizzazione del rapporto superando l’approccio spesso solo formale e burocratico.

La tenuta del complessivo sistema si giocherà quindi dando rilievo alle “evidenze” della corretta e capillare gestione del rischio clinico ed organizzativo in ambito aziendale anche ai fini di una ridefinizione virtuosa degli attuali assetti dei rapporti contrattuali tra Ssn e mondo assicurativo (tramite, ad esempio, linee guida di ridefinizione dei capitolati di gara) basata su meccanismi negoziali di incentivazione al miglioramento continuo della gestione del rischio, a beneficio finale dell’utenza: premi assicurativi decrescenti a fronte del raggiungimento, della implementazione e del mantenimento di reali livelli di sicurezza del paziente. 
 
Tiziana Frittelli
Vicepresidente Federsanità

02 maggio 2016
© Riproduzione riservata

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