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Responsabilità professionale. L’importanza della composizione delle controversie

Sono infatti evidenti i vantaggi che possono conseguire alla corretta applicazione di questo strumento (pre)processuale e non solo per le parti (pronta soluzione delle problematiche tecniche con sottendono la controversia)  ma anche per la “macchina” della Giustizia che riuscirà a prevenire l’instaurazione di numerossissimi e complessi giudizi  e le inevitabili sequele nei gradi di impugnazione

01 MAR - Dopo decenni di colpevole inerzia, il legislatore – motivato dalla necessità di porre le basi per la sostenibilità di un sistema sanitario di tipo universalistico – ha finalmente emanato una legge di complessa architettura e che, lungi dall’essere perfetta,  pare prospettare un orizzonte di auspicato equilibrio tra gli interessi di quanti operano multiprofessionalmente in ambito sanitario e dei cittadini che devono poter confidare in un sistema di tutele ad assistenza tanto sicuro quanto efficace,  democraticamente accessibile ed economicamente sostenibile.

Le dichiarazioni a caldo hanno evidenziato vari profili innovativi della norma  quali, innanzitutto, la configurazione della sicurezza delle cure come elemento costitutivo del diritto alla salute e il contrasto della medicina difensiva; inoltre, la possibilità per gli esercenti le professioni sanitarie di operare sotto una minor pressione di rischio penale e la riduzione per il medico dipendente (o equiparato) dell'esposizione ad azioni risarcitorie, in considerazione del maggior onere probatorio posto a carico del potenziale danneggiato, il quale potrà comunque agevolmente agire contro l’azienda sanitaria o anche - mediante azione diretta – contro l’assicurazione del professionista.  

Molto si è discusso e si discuterà ancora sull’obbligo di assicurazione per i professionisti e per le strutture e sulla qualità di Periti e Consulenti. Poco invece si è detto sulla valorizzazione operata dalla Legge dei sistemi di deflazione del contenzioso giudiziario da domanda risarcitoria. L’art 8 prevede che chiunque voglia esercitare un’azione innanzi al giudice civile  debba prima obbligatoriamente tentare la composizione della controversia mediante un procedimento di Mediazione ovvero richiedendo al Tribunale una Consulenza tecnica preventiva (art. 696 bis c.p.c.).
 
La legge dispone, infatti, che la controversia tra struttura sanitaria o professionista e paziente asseritamente danneggiato trovi un efficace momento di valutazione  tecnica   prima ancora della proposizione della causa, con possibilità che tale valutazione conduca alla definizione della lite e  renda non necessario l'avvio di un giudizio.
 
La consulenza tecnica, momento generalmente fondante la decisione del giudice in tema di responsabilità e di quantificazione del risarcimento, viene anticipata e preposta al processo come condizione di procedibilità così offrendo alle parti quegli stessi elementi che - in un eventuale, successivo giudizio - sarebbero valutati dal giudice per decidere la controversia. In tal modo, con l’ausilio tecnico del Consulente d’Ufficio, ovvero a fronte di un parere autorevole e terzo, si pongono le basi per una equa e tempestiva soluzione della controversia.

Evidenti sono i vantaggi che possono conseguire alla corretta applicazione di questo strumento (pre)processuale e non solo per le parti (pronta soluzione delle problematiche tecniche con sottendono la controversia)  ma anche per la “macchina” della Giustizia che riuscirà a prevenire l’instaurazione di numerossissimi e complessi giudizi  e le inevitabili sequele nei gradi di impugnazione.

Ora lo strumento normativo è disponibile, confidiamo che Magistrati, Avvocatura, Medici Legali vogliano adoperarsi per dare efficacia alla norma e concrete speranze di un più sereno rapporto tra professionisti della sanità e pazienti.

Prof. Pasquale Giuseppe Macrì
Referente network medico-giuridico FEDERSANITA’ ANCI
Direttore UOC medicina Legale USL  TOSCANA SUD


01 marzo 2017
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