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La relazione del Governo al decreto liberalizzazioni


25 GEN - Ecco la parte della relazione del Governo che accompagna il decreto relativa alle norme sulle farmacie.
 
 
Il comma 1 dell’articolo fissa in 3000 abitanti il “quorum” di popolazione previsto per l’apertura di una farmacia (in luogo dei 5.000 e 4.000 abitanti attualmente previsti per l’apertura di una farmacia, rispettivamente in centri fino a 12.500 abitanti e in centri con un numero di abitanti superiore a tale entità), prevedendo, altresì, che è sufficiente un’ eccedenza di popolazione di 501 abitanti rispetto al parametro per giustificare l’apertura di un’ulteriore farmacia. Per evitare un eccessivo numero di farmacie nei piccoli centri è, però, precisato che nei comuni con meno di 9000 abitanti l’eccedenza di popolazione rispetto al parametro generale deve superare 1500 abitanti. In tali comuni, perciò, la seconda farmacia può essere istituita soltanto al raggiungimento dei 4501 abitanti e la terza al raggiungimento dei 7.501 abitanti.

Il comma 2 fissa precisi termini per l’approvazione delle nuove piante organiche delle farmacie, in conseguenza dell’applicazione del disposto del comma 1, e per l’indizione di concorsi straordinari per le sedi di nuova istituzione e le sedi vacanti, limitando la partecipazione agli stessi a farmacisti non titolari e a farmacisti titolari di farmacie rurali sussidiate (e quindi a basso fatturato). La norma precisa che l’adozione dei provvedimenti regionali costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale. Per accelerare i tempi di definizione dei concorsi straordinari, il comma stabilisce che per le sedi farmaceutiche predette non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune.
 
Il comma 3 prevede la possibilità che le Regioni (in aggiunta al criterio della popolazione disciplinato dal comma 1) possano istituire nuove farmacie in luoghi che ricevono un alto flusso giornaliero di persone: aeroporti internazionali, stazioni ferroviarie e marittime, aree di servizio autostradale ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 200 metri, centri commerciali e grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri.

A compensazione della deroga al diritto di prelazione stabilita dal comma 2, è previsto dal comma 4 che, fino al 2022, le nuove farmacie appartenenti alle particolari tipologie disciplinate dal comma 3 siano tutte offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.

Il comma 5 mira a consentire l’effettivo accesso dei giovani farmacisti alla gestione delle nuove sedi farmaceutiche. A tal fine pone una nuova regola destinata a valere per il concorso straordinario e per tutti i successivi concorsi, consentendo che i giovani laureati in farmacia in possesso dei necessari titoli e risultati idonei alle eventuali prove selettive possano accordarsi per concorrere per la gestione associata delle farmacie, sommando in tal modo i titoli posseduti da ciascuno al fine di conseguire l’assegnazione. In tal caso la farmacia dovrà peraltro essere gestita in modo associato su basi paritarie, e la quota di ciascuno non potrà essere ceduta (salvi i casi di premorienza e sopravvenuta incapacità), dovendo in caso contrario la sede essere messa nuovamente a concorso.

Il comma 6 pone una misura indispensabile al potenziamento del servizio farmaceutico a vantaggio dei consumatori, prevedendo che le farmacie possano svolgere la propria attività anche oltre gli orari ed i turni di apertura, e praticare sconti su tutti i farmaci pagati direttamente dai clienti.

Il comma 7 assicura, prevedendo l’esercizio da parte del Governo dei poteri sostitutivi di cui all’art. 120 della Costituzione della Repubblica italiana, l’espletamento degli adempimenti previsti per gli enti territoriali dal comma 2.

Il comma 8, modificando il termine previsto dall’articolo 9 dell’articolo 7 della legge n. 362/1991 (termine richiamato anche dal successivo comma 10 dello stesso articolo), riduce da due anni a sei mesi il tempo concesso agli eredi del farmacista titolare o socio di società titolare di farmacia per vendere, rispettivamente, la farmacia o la quota di partecipazione alla società. La norma ha lo scopo di abbreviare il periodo in cui una farmacia privata può appartenere a persone prive dei requisiti professionali, in deroga alla disciplina generale.
La disposizione del comma 9 è diretta a favorire la vendita di farmaci equivalenti. Viene infatti imposto ai medici l’obbligo di informare il paziente in ordine all’eventuale presenza in commercio di un farmaco equivalente se di minor prezzo, tranne nell’ipotesi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche contrarie.

Il comma 10 autorizza la vendita senza ricetta, presso gli esercizi commerciali di cui all’art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di medicinali della c.d. fascia C, a conclusione della procedura della procedura amministrativa prevista dall’articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
 
Il comma 11 istituisce, presso l’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarietà nazionale, finanziato dalle farmacie urbane, per l’assistenza farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti. Utilizzando le risorse del fondo, L’ENPAF provvede a corrispondere ai farmacisti titolari di farmacia nei centri abitati con meno di mille abitanti un’indennità che consente il raggiungimento di un reddito non inferiore al centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile, in base al contratto collettivo nazionale, da un farmacista collaboratore di primo livello con due anni di servizio.

L’ultimo comma rinvia ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, la fissazione dei livelli di fatturato delle farmacie aperte al pubblico il cui superamento comporta, per i titolari, l’obbligo di avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di uno o più farmacisti collaboratori.

25 gennaio 2012
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