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Farmaci. Pubblicate in G.U. le procedure di payback per il 2012


Nella determina dell'Aifa sono state selezionate tutte le specialità medicinali di fascia A e di fascia H che hanno aderito alla proroga del pay back per l'anno 2011, con l'eccezione di quelle di fascia A inserite nella lista di trasparenza Aifa alla data del 30 giugno 2012. Il testo in Gazzetta.

08 AGO - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7-8-2012 la determina che stabilisce le procedure di payback per l'anno 2012. Ai sensi del Decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216 sono stati prorogati al 31 dicembre 2012 i termini della sospensione della riduzione di prezzo del 5% disposta con determina Aifa n. 26 del 27 settembre 2006.
 
Il meccanismo di ripiano del pay back nasce per venire incontro all'esigenza di una maggiore flessibilità del mercato farmaceutico, consentendo da un lato l'erogazione di risorse economiche alle Regioni a sostegno della spesa farmaceutica di ciascuna, e dall'altro l'opportunità per le aziende farmaceutiche di effettuare le scelte sui prezzi dei loro farmaci, sulla base delle proprie strategie di intervento sul mercato. E' stato previsto con norma della Finanziaria 2007 e permette alle aziende farmaceutiche di chiedere all'AIFA la sospensione della riduzione dei prezzi del 5%, a fronte del contestuale versamento in contanti (pay back) del relativo valore su appositi conti correnti individuati dalle Regioni.
 
Vediamo le procedure di calcolo stabilite nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
 
 
Sono state selezionate tutte le specialità medicinali di fascia A e di fascia H che hanno aderito alla proroga del pay back per l'anno 2011, con l'eccezione di quelle di fascia A inserite nella lista di trasparenza Aifa alla data del 30 giugno 2012. Sono state comprese, inoltre, quelle specialità medicinali che sono state commercializzate durante il 2011 con almeno un mese di consumi a carico del Ssn, e quelle autorizzate dopo il 31 dicembre 2006 che hanno perso nel 2011 il requisito dell'innovatività. Relativamente a questo insieme di specialità medicinali sono stati estratti i dati di consumo (n° di confezioni), sia attraverso il canale delle farmacie aperte al pubblico (farmaceutica convenzionata) sia attraverso il canale delle strutture sanitarie pubbliche (ospedali, ASL, ecc.) dislocate sul territorio (farmaceutica non convenzionata) nell'anno 2011.
 
A questo punto la riduzione di prezzo del 5% disposta dalla determina Aifa è stata calcolata nel seguente modo:
- per i farmaci di fascia A, venduti attraverso le farmacie aperte al pubblico (farmaceutica convenzionata), come differenza tra il prezzo al pubblico vigente e il prezzo al pubblico ridotto del 5%, per la quota a carico delle aziende al netto dell'Iva (ex-factory);
- per i farmaci di fascia A, venduti attraverso le strutture sanitarie pubbliche (farmaceutica non convenzionata), quale differenza tra il prezzo ex-factory vigente ed il prezzo ex-factory ridotto del 5%, al netto dell'Iva;
- per i farmaci di fascia H (venduti esclusivamente attraverso le strutture sanitarie pubbliche-farmaceutica non convenzionata) quale differenza tra il prezzo massimo di cessione al SSN vigente ed il prezzo massimo di cessione al Ssn ridotto del 5%.
 
Le differenze di prezzo, così calcolate, sono state poi moltiplicate per il consumo medio mensile nel 2011, ottenendo così l'importo totale di pay-back 2012 per ciascuna specialità medicinale, in ciascuna Regione e per singola azienda farmaceutica. Nel caso in cui l'azienda farmaceutica decida di non prorogare il pay back 5% al 2012, l'Aifa ha reso noto l'importo che dovrà essere comunque versato alle Regioni per i mesi del 2012 durante i quali ha continuato a beneficiare della sospensione dalla riduzione del 5% del prezzo.  

08 agosto 2012
© Riproduzione riservata

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