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Decreto Balduzzi. Piovella (Soi): “L’obiettivo è creare il ‘Medico di Stato’”

di Matteo Piovella

Le finalità perseguite dal decreto del ministro della Salute sono assolutamente chiare: mantenere e aumentare il controllo politico ed economico sui medici e sulla sanità, riducendo ogni investimenti e riservando le scarse risorse a esigenze e rapporti che poco hanno a che fare con lo sviluppo

31 AGO - In questi giorni si sta discutendo il Decreto legge recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute preparato dall’attuale Ministro il cui art. 3 è dedicato alla “Responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie”.
Trattasi di una norma che merita un minimo di approfondimento al fine di valutarne la qualità e professionalità dei contenuti proposti e di comprenderne le effettive finalità perseguite. Ma andiamo con ordine.

Il primo comma prevede che: “L’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività si attiene a protocolli diagnostico-terapeutici, a linee guida e buone pratiche elaborate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale, risponde dei danni derivanti da tali attività solo nei casi di dolo e colpa grave”.
Sinceramente la lettura della norma è, quanto meno, sconcertante.
Qualcuno dovrebbe spiegare per quale ragione un medico che nella propria attività professionale “si attiene a protocolli diagnostico-terapeutici, a linee guida e buone pratiche elaborate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale” dovrebbe anche rispondere degli eventuali danni conseguenti?
Al contrario: un medico che “si attiene a protocolli diagnostico-terapeutici, a linee guida e buone pratiche elaborate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale” non risponde di nessun danno conseguente alla propria attività professionale! Né a titolo di dolo (è, quanto meno evidente) né a titolo di colpa (lieve o grave che sia).

Passando al comma successivo, si prevede: “Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), le Federazioni Nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell’articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni della legge 14 settembre 2011, n.148 (quello sull’obbligo per i professionisti di assicurarsi), al fine di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l’idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:

a) determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l’obbligo, in capo ad un Fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione per danni derivanti dall’attività medico professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, e comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie;

b) prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario.

In altre parole, per permettere a tutti i professionisti della sanità di trovare una copertura per i rischi professionali (di cui all’Omnibus del 2011) si prevedono alcuni criteri.
Da un lato si parla di istituire un Fondo a cui i professionisti che appartengono a “definite categorie di rischio professionale” (si pensa alle specialità più “rischiose”) hanno possibilità di trovare “idonea” copertura. Da un lato, questo fondo riguarderebbe solo i professionisti che ne fanno richiesta (quindi è a libera adesione) i quali verserebbero un contributo e, dall’altro, da una percentuale versata dalle imprese di assicurazioni (al massimo il 4%)  in base ai premi raccolti nel settore nell’anno precedente (le quali verserebbero dei soldi  in base ad un mercato che si restringe proprio in ragione della attivazione del nuovo fondo).

Alla luce di tali considerazioni da un lato non sembra che tale fondo possa contare su enormi risorse e, dall’altra, è presumibile che aderiranno solo quei professionisti che non riescono (o per categoria specialistica o per precedente sinistrosità) a reperire una copertura assicurativa. Con tali presupposti cosa accadrà se il fondo non reperisce sufficienti risorse o se il suo andamento economico è negativo?

In un momento storico in cui ogni provvedimento deve prevedere che “non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (comma 5 del Decreto in esame)  su chi ricadrà tale incertezza?
Il timore è che la risposta sia: sul medico! Oggi paga 600 Euro domani ne pagherà 6000 e così via!
Il tutto senza entrare in tecnicismi in merito al tipo di operatività del Fondo o ai regimi di retroattività o  ultrattività adottati.

Sul punto occorre solo evidenziare non a noi (che ben lo sappiamo) ma a chi ci governa che la SOI da molti anni ha fatto valere la propria forza sul mercato assicurativo italiano definendone modalità e contenuti e garantendo ai propri iscritti coperture assicurativi dai contenuti contrattuali incomparabili rispetto al mercato “tradizionale” e con costi assolutamente competitivi. Un risultato ottenuto impegnandosi in prima persona e collaborando con professionisti di assoluta qualità.

Il terzo comma stabilisce che “Per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione”, nella realizzazione del decreto su citato  è fatto obbligo di “sentire” anche “la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente”.

Infine, il quarto comma del Decreto prevede: “Gli albi dei consulenti tecnici d’ufficio di cui all’articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell’area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche”.
In altre parole, non si prevede nulla che possa garantire effettivamente la qualità dei CTU (consulenti tecnici dei giudici) o dei CTP (quelli dei pazienti).

Non basta pensare di aggiornarli ogni 5 anni per avere garanzia di qualità!
Ed anche il riferimento al “coinvolgimento delle società scientifiche” suona come una presa in giro: quali società? Chi deciderà per l’oftalmologia? La SOI che rappresenta l’oculistica italiana nel mondo o una sedicente, minuscola, non rappresentativa associazione pseudo-scientifica?

Alla fine, le finalità perseguite sono assolutamente chiare: muovendo dalla criticità della responsabilità professionale medica - che vive una indecente situazione nel nostro Paese unica al mondo - si vogliono strumentalmente porre le basi per realizzare il tanto agognato "Medico di Stato": un medico svuotato di ogni riferimento tecnico professionale e collocato ai margini (rectius: al di fuori) delle principali decisioni.
Decisioni che, oggi, vengono prese principalmente su base economica da politici "improvvisati", da burocrati inadeguati coadiuvati da professionisti non all'altezza dei problemi sul tavolo.

In questa prospettiva, si inseriscono norme apparentemente di favore ma meramente "formali", seriamente minate di incostituzionalità con la consapevolezza della loro inattuabilità.

Il tutto per un impossibile obiettivo: mantenere e aumentare il controllo politico ed economico sui medici, non volendo riconoscere il suo ruolo e, più in generale, sulla economia (statale, regionale e locale) dedicata alla sanità, riducendo ogni spesa su investimenti e ricerca e riservando le scarse risorse esistenti a soddisfare esigenze e rapporti che poco hanno a che fare con lo sviluppo della erogazione di sanità nel nostro Paese.

Così operando, però, si prosegue in questa opera di smantellamento della medicina ed i cittadini italiani verranno privati di una delle principali garanzie realizzate nel dopoguerra: il sistema sanitario nazionale.

Per questo, "mala tempora currunt", l'unica via possibile è sempre e solo quella di stare tutti insieme e di proteggersi e lottare tutti,medici e pazienti,purtroppo non per "migliorare" le condizioni esistenti ma per "mantenere" quanto con caparbietà e serietà professionale abbiamo sino ad oggi realizzato.

Speriamo bene

Matteo Piovella
Presidente della Società Oftalmologica Italiana (Soi)

 

31 agosto 2012
© Riproduzione riservata

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