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Equo compenso. Testo all’esame del Senato dopo via libera all’unanimità alla Camera


Sono coinvolti, nell’applicazione della norma, i Consigli e Federazioni nazionali degli Ordini o Collegi professionali, che potranno concordare modelli standard di convenzione con le imprese indicate e adottare specifiche norme deontologiche a riguardo. In pratica, si definiscono le caratteristiche che rendono equo il compenso e prevede sanzioni a carico dei professionisti che accettano un compenso sottodimensionato rispetto alle prestazioni rese. IL TESTO

30 GEN -

La proposta di legge sull'equo compenso per i professionisti, a firma Meloni-Morrone, è stata approvata lo scorso 26 gennaio dall'Aula della Camera all'unanimità, con 253 voti. Il testo è ora passato all'esame del Senato.

La norma impone alla pubblica amministrazione (con alcune eccezioni), banche assicurazioni e imprese con più di 50 dipendenti o con un fatturato superiore a 10 milioni di euro di riconoscere un compenso che sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale e conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla legge.

Sono coinvolti, nell’applicazione della norma, i Consigli e Federazioni nazionali degli Ordini o Collegi professionali, che potranno concordare modelli standard di convenzione con le imprese indicate e adottare specifiche norme deontologiche a riguardo. In pratica, si definiscono le caratteristiche che rendono equo il compenso e prevede sanzioni a carico dei professionisti che accettano un compenso sottodimensionato rispetto alle prestazioni rese.

Il testo, composto di 13 articoli, in particolare:

- definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2);

- disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4);

- prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso (art. 5);
- consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6);
- prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (art. 7);
- disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8);
- consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9);
- istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (art. 10);
-prevede una disposizione transitoria che esclude dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le convenzioni in corso, sottoscritte prima della riforma (art. 11);
- abroga la disciplina vigente (art. 12);
- prevede la clausola di invarianza finanziaria (art. 13).



30 gennaio 2023
© Riproduzione riservata
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