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Camera. In commissione Affari sociali la risoluzione Ricciardi (M5S) che impegna il governo in tema di sicurezza dei pazienti


Realizzare un piano d'azione nazionale sulla sicurezza dei pazienti, garantire condizioni di lavoro tali da contenere il fenomeno della medicina difensiva, dare piena attuazione alla legge Gelli avviando un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, verificare la possibilità di introdurre un sistema di solidarietà sociale che devolve il ristoro o indennizzo ad un sistema di sicurezza sociale. Questi alcuni degli impegni presenti nella risoluzione. IL TESTO

27 MAR -

Implementare il livello di sicurezza dei pazienti, dare piena attuazione della legge Gelli e studiare nuovi possibili interventi per i risarcimenti in caso di eventuali danni. Questi solo alcuni dei temi sui quali una risoluzione a prima firma Marianna Ricciardi (M5S) prova ad impegnare il governo.

Il testo, già presentato in commissione Affari Sociali alla Camera, è ancora in attesa di essere dibattuto e votato. Nel mentre, ecco tutti i numerosi punto sui quali si prova ad impegnare il Governo:

- ad adottare iniziative volte a realizzare, in conformità al Piano d'azione globale per la sicurezza dei pazienti 2021-2030 dell'Oms, il piano d'azione nazionale sulla sicurezza dei pazienti, allineando alle indicazioni dell'Oms gli strumenti strategici esistenti, per migliorare la sicurezza dei pazienti in tutti i programmi clinici e relativi alla salute;

- a diffondere e implementare la cultura sulla sicurezza del paziente migliorando il coordinamento, la condivisione di buone pratiche e l'apprendimento reciproco tra chi si occupa della sicurezza del paziente;

- a rivedere l'efficacia delle attuali attività relative alla sicurezza del paziente, anche sperimentando nuove soluzioni, tenendo conto dello sviluppo della sanità digitale e coinvolgendo tutti gli attori/stakeholder nello sviluppo di una strategia della sicurezza integrata a livello di sistema;


- ad adottare iniziative di competenza volte a garantire nelle strutture sanitarie, attraverso l'assunzione di personale, condizioni di lavoro idonee e tali da contenere il fenomeno della medicina difensiva che, a causa della riduzione dell'organico e del deterioramento delle condizioni di lavoro del personale sanitario, stressato da turni massacranti e da stipendi inadeguati, rischia di crescere esponenzialmente, con rilevanti conseguenze sulla salute quale diritto esigibile costituzionalmente garantito;

- ad assumere iniziative volte a dare attuazione alla legge n. 24 del 2017, cosiddetta «legge Gelli», adottando i relativi decreti attuativi la cui mancanza non consente al soggetto danneggiato di agire direttamente, entro i limiti del massimale, nei confronti dell'impresa di assicurazione e ovvero di avvalersi del «Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria», che dovrebbe essere alimentato dal versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese assicuratrici per risarcire il danno in caso di esubero rispetto al massimale assicurativo, di insolvenza della compagnia, o di assenza di copertura assicurativa per recesso dell'impresa o per sopravvenuta cancellazione dall'albo della medesima;

- ad avviare una comparazione con l'ordinamento francese al fine di verificare se sia possibile introdurre nel nostro ordinamento il sistema di solidarietà sociale, il cosiddetto «no-fault», che devolve il ristoro o indennizzo ad un sistema di sicurezza sociale, alternativo ad un eventuale risarcimento ottenuto in sede giudiziaria, nell'ipotesi in cui si dovessero verificare dei danni in assenza di una chiara responsabilità del professionista, della struttura o di un produttore quali ad esempio danni da infezioni nosocomiali, danni da farmaci e da incidenti (traumi, cadute accidentali) avvenuti nelle strutture ospedaliere;

- ad adottare iniziative di competenza volte a verificare e documentare nel più breve tempo possibile se in tutte le strutture sanitarie pubbliche e private siano state costituite unità sul rischio clinico deputate a prevenire che l'organizzazione deficitaria sia causa di danni al paziente per inosservanza degli standard di sicurezza o del generale dovere di diligenza, prudenza, perizia e se tutte abbiano predisposto la prescritta relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che li hanno prodotti e sulle iniziative messe in atto per contrastarli;

- ad adottare iniziative di competenza volte a verificare e documentare nel più breve tempo possibile se tutte le regioni abbiano i centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, se svolgano tutti i compiti prescritti e, in particolare, nella raccolta dei dati relativi ai rischi, agli eventi avversi, agli eventi sentinella e agli eventi senza danno, nonché alle tipologie dei sinistri e alle cause, entità, frequenza ed onere finanziario del contenzioso;

- ad adottare iniziative normative volte a superare l'eterogeneità dei servizi sanitari regionali rispetto ai modelli organizzativi ed alla cultura della qualità e sicurezza, attraverso una certa adesione delle regioni ai sistemi di segnalazione, sorveglianza e monitoraggio, nonché alle indagini nazionali utili alla valutazione della sicurezza, anche erogando risorse adeguate alla tematica specifica;

- ad adottare iniziative volte ad effettuare il monitoraggio aggiornato sulla formazione in materia di rischio clinico in ambito regionale e universitario, sollecitando, attraverso la concertazione con il Ministro dell'università e della ricerca, una più diffusa formazione nell'ambito dei tirocini dei corsi di laurea in medicina e chirurgia sul tema della sicurezza e la gestione del rischio clinico;

- a provvedere alla pubblicazione del report annuale sul monitoraggio delle denunce di sinistri, dando evidenza dei dati relativi alle denunce di sinistri e degli eventi sentinella e a rendere permanentemente pubblici i dati attraverso il Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (Simes), al fine di consentire la valutazione dei rischi e il monitoraggio completo degli eventi avversi, di migliorare la gestione del contenzioso e di consentire a tutta la collettività di conoscere la sinistrosità delle aziende sanitarie;

- ad adottare iniziative volte a rendere pubblico, sul sito del Ministero della salute, l'adempimento circa l'obbligo di trasparenza delle strutture pubbliche e private, con specifico riferimento alla pubblicazione dei dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, e verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario;

- al fine di fornire una garanzia di appropriatezza delle cure, a condurre le opportune verifiche sulle linee guida emanate o da emanare affinché sia escluso che gli estensori siano privi di conflitti di interessi e che non abbiano legami con l'industria del farmaco o delle apparecchiature medicali;

- a dare sollecita e concreta attuazione alla legge n. 62 del 31 maggio 2022, concernente «Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie», più nota come «Sunshine Act»;

- a promuovere, nel contesto del rischio clinico, la formazione degli operatori alla comunicazione efficace al fine di umanizzare la relazione tra i sanitari e il paziente e suoi familiari renderla parte della cura, riducendo il contenzioso medico-legale e rischio di aggressività;

- ad assicurare la partecipazione attiva delle associazioni riconosciute di cittadini e pazienti;

- a valutare il costo della medicina difensiva in termini economici, l'impatto sulle liste d'attesa, l'impatto sulla fruibilità del Servizio sanitario nazionale, sugli effetti avversi da farmaci inutili e sul numero di tumori per esposizione a radiazioni ionizzanti non necessarie;

- a valutare d'introdurre ogni iniziativa utile a ridurre il numero di danni alla salute avvenuti in corso di trattamento sanitario, valutando un aumento della spesa sanitaria rispetto al Pil per gli anni a venire;

- a valutare ogni iniziativa utile a ridurre le problematiche connesse alla medicina difensiva, senza aumentare i rischi per i pazienti e senza intaccare il diritto ad un giusto risarcimento in caso di colpa medica;

- a valutare l'opportunità di rendere il sistema di indennizzi per gravi danni alla salute liberamente alternativo per il cittadino al tentativo di ottenere risarcimento giudiziario;

- a valutare di adottare iniziative volte ad estendere l'opportunità di ricevere un indennizzo per gravi danni alla salute anche a quei danni derivati dalla somministrazione di farmaci, dai trattamenti sanitari ricevuti senza consenso (Tso), dalle infezioni nosocomiali e dai traumi accidentali occorsi in ospedale.



27 marzo 2023
© Riproduzione riservata
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