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Farmaci. Ministero Salute: “Da distribuzione tramite smart-locker profili di non coerenza con normativa su loro dispensazione”


Secondo infatti quanto previsto dalla normativa in vigore la vendita di medicinali presso le farmacie e parafarmacie deve avvenire in presenza e con l’assistenza “personale e diretta” del farmacista in tutte le fasi della dispensazione, che vanno dalla individuazione del medicinale alla consegna dello stesso all’acquirente. La loro dispensazione deve quindi essere effettuata esclusivamente dal farmacista. A spiegarlo è il ministero con nota del 19 maggio 2023.

06 GIU -

iI Ministero della Salute, con nota del 19 maggio 2023, si è pronunciato sulla distribuzione dei farmaci tramite smart-locker, chiarendo che “l’automazione della fase del ritiro del medicinale che si realizza con il locker installato nelle farmacie territoriali che vendono medicinali al pubblico, che di fatto scorpora dalla dispensazione del farmaco da parte del farmacista la fase della consegna che viene demandata ad una macchina, non appare conforme alla normativa vigente”.

Il Ministero ritiene quindi che l’utilizzo di locker (armadietti per il ritiro differito di medicinali) posti all’interno dei locali delle farmacie dove lasciare il medicinale ordinato dall’acquirente per il successivo e autonomo ritiro da parte dello stesso mediante un codice personale non sia coerente con la normativa della vendita a pubblico di medicinali per uso umano.

Come sottolineato nella nota, infatti, “il legislatore ha previsto due modalità di vendita al dettaglio dei medicinali ad uso umano: la vendita presso l’esercizio fisico - farmacia e, limitatamente a talune tipologie di medicinali, “corner” nell’esercizio commerciale - e la vendita on line esclusivamente da parte dei sopradetti esercizi fisici disciplinata dall’art. 112-quater del d.lgs. 219/2006”.

La vendita presso le farmacie e “parafarmacie”, deve avvenire - come espressamente disposto dal legislatore all’art. 122 TULLSS e all’art. 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - in presenza e con l’assistenza “personale e diretta” del farmacista in tutte le fasi della dispensazione, che vanno dalla individuazione del medicinale alla consegna dello stesso all’acquirente.

In forza di tali disposizioni, pertanto – ha chiarito il Dicastero- nel nostro ordinamento la dispensazione deve essere effettuata esclusivamente dal farmacista e non è consentito in farmacia o parafarmacia l’accesso diretto ai medicinali da parte dell’acquirente, fatta salva l’eccezione espressamente prevista dal legislatore all’art. 96, comma 3, del d.lgs. 219/2006, relativa ai medicinali c.d. di automedicazione, ferma restando anche in tale caso, comunque, la presenza del farmacista che assiste e supervisiona l’intera operazione.

Il Ministero ha infine richiamato la natura di atto professionale della dispensazione ricordando che la stessa si compone di diverse fasi (la fase della spedizione della ricetta, ove presente, della individuazione/selezione del medicinale, della verifica finale dell’integrità dello stesso, del dialogo con il cliente e della consegna finale del prodotto) e ribadendo che in nessuna di tali fasi il farmacista può essere sostituito in farmacia o parafarmacia da un commesso o da un altro collaboratore che non sia farmacista.



06 giugno 2023
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