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Dl Sviluppo. La Camera dà il via libera definitivo


Con 261 sì, 55 no, 131 astenuti, l'Aula di Montecitorio ha votato la fiducia al maxiemendamento del Governo. Tra le novità in materia sanitaria, le norme sulla prescrizione dei farmaci per principio attivo, sulla certificazione di malattia e sui registri nazionali di alcune patologie. Ecco gli articoli di interesse sanitario.

13 DIC - E' arrivato in tarda mattinata il sì definitivo della Camera al Decreto Sviluppo, già approvato la scorsa settimana con voto di fiducia al Senato.
Con 261 voti a favore, 55 i contrari, 131 astenuti, anche l'Aula di Montecitorio ha dal il via libera, con voto di fiducia, al maxiemendamento del Governo, che per la sanità contiene, tra le altre cose, la tanto discussa norma che modifica la Spending review in tema di prescrizioni farmaceutiche per principio attivo.

Ecco una sintesi dei principali articoli di interesse sanitario contenuti nel Decreto Sviluppo.
 
Farmaci

In materia di prescrizioin farmaceutiche per principio attivo, il Governo ha confermato l’emendamento dei relatori approvato dalla commissione che modifica legegrmente la norma contenuta nella Spending Review mantenendo per il medico la doppia possibilità: o scrivere il solo principio attivo oppure scrivere sia il principio attivo che il nome commerciale del medicinale generico. Mentre ci sono novità per i farmacisti che saranno autorizzati a sostituire il generico con un altro prodotto a prezzo uguale, qualora sia il cliente a chiederlo e ciò anche in caso di indicazione del nome del medicinale sulla ricetta da parte del medico.
Resta invece il divieto di sostituire il medicinale qualora il medico abbia posto sulla ricetta la dicitura “non sostituibile” debitamente motivata. L'indicazione del medicinale da parte del medico è vincolante per il farmacista anche in caso di prodotti a parità di prezzo, salvo, appunto, diversa richiesta del cliente.
Ulteriore novità, la possibilità per le aziende farmaceutiche di ridurre il prezzo dei propri medicinali a brevetto scaduto in contemporanea all’entrata in commercio di un equivalente. Con una norma del 2009, che l’emendamento abroga, queste aziende, per i primi nove mesi successivi all’immissione in commercio dell’equivalente, possono infatti abbassare i prezzi ma non a livello di quelli dell’equivalente (cfr. comma 4, art.13, legge 77/2009).
Infine l’obbligo per le Regioni di attenersi alle indicazioni dell’Aifa in riferimento all’equivalenza terapeutica tra medicinali con diversi principi attivi.

Ricette elettroniche
Le regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, provvedono alla graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso, non dovranno risultare inferiori al 60% nel 2013, all’80% nel 2014 e al 90% nel 2015.
Dal 1º gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni che regolano i rapporti economici tra le Regioni, le Asl e le strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie, fatto salvo l’obbligo di compensazione tra Regioni del rimborso di prescrizioni farmaceutiche relative a cittadini di regioni diverse da quelle di residenza. Le modalità di attuazione della norma saranno definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dì intesa con la Conferenza Stato Regioni.
 
Tracciabilità dei farmaci

Dal 1º gennaio 2014, il sistema per la tracciabilità delle confezioni dei farmaci erogate dal Ssn basato su fustelle cartacee è integrato, ai fini del rimborso delle quote a carico del SSN, da sistema basato su tecnologie digitali, stabilite con provvedimento dirigenziale del ministero dell’Economia e delle Finanze. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 326 del 2003 in ordine ai soggetti abilitati alla trasmissione dei dati.

Cartella clinica elettronica
Dal 1º gennaio 2013, la conservazione delle cartelle cliniche può essere effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma digitale, anche nelle strutture sanitarie private accreditate.

Certificati di malattia
Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all’indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo.
L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia, previsti dal comma 4 dell’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2011 n. 165, si configura quale ipotesi di illecito disciplinare nel caso rincorra sia l’elemento oggettivo dell’inosservanza all’obbligo di trasmissione, sia l’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le revisioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento.

Fascicolo sanitario elettronico
E’ istituito dalle regioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di:
- prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
- studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
- programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria.
- l’accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari online secondo modalità determinate da apposito decreto del ministro della Salute e del ministro per l’Innovazione tecnologica, di concerto con il ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione e il ministro dell’Economia, sentita la Conferenza Stato Regioni. Il decreto stabilisce, tra le altre cose, anche i contenuti del Fascicolo e i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che ne concorrono all’implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell’assistito.
Il Fascicolo sanitario elettronico può essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell’assistito, il quale può decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel fascicolo medesimo.
La consultazione dei dati e documenti presenti nel Fascicolo può essere realizzata soltanto con il consenso dell’assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate a riguardo. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all’erogazione della prestazione sanitaria.

Registro tumori e altre patologie
Sono istituti, a livello nazionale e regionale, sistemi di sorveglianza e registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell’assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.
Le Regioni possono istituire con propria legge registri di tumori e di altre patologie, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale e provinciale diversi da quelli già previsti.
 

13 dicembre 2012
© Riproduzione riservata

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