Costi standard. In G.U. la delibera con le regole per individuare le 3 Regioni benchmark
Il documento approvato lo scorso 11 dicembre dal Governo Monti delinea i criteri per la individuazione delle 5 regioni nel cui ambito scegliere le 3 regioni di riferimento ai fini della definizione dei costi e dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario. LA DELIBERA
12 GIU - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera della presidenza del Consiglio datata 11 dicembre 2012 che detta i criteri per l’individuazione delle regioni eligibili per l'inserimento nella graduatoria delle regioni ai fini delle individuazione delle prime 5 entro cui scegliere le 3 regioni di riferimento.
Sono eligibili le regioni che rispettano tutti i seguenti criteri:
a) aver garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; in base all'apposita griglia valutativa riportando un punteggio pari o superiore al punteggio mediano, con riferimento all'ultimo anno per il quale risulti completato il procedimento di verifica annuale;
b) aver garantito l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario regionale, con esclusivo riferimento, per la determinazione dei ricavi, alle risorse ordinarie stabilite dalla vigente
legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive, sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento. I costi sono
sterilizzati della quota registrata in entrata relativa al finanziamento aggiuntivo per i livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali. Le Regioni in equilibrio economico sono
individuate non sulla base di dati provvisori rilevati al quarto trimestre, ma a seguito dell'accertamento, da parte dei competenti Tavoli tecnici, dei risultati relativi alla chiusura del secondo esercizio precedente a quello di riferimento, rilevati, nei termini previsti dalla normativa vigente, dai modelli ministeriali di rendicontazione economica del consolidato regionale.
c) non essere assoggettate a piano di rientro;
d) essere risultate adempienti alla valutazione operata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005 con riferimento all'ultimo anno per il quale risulti completato il procedimento di verifica annuale.
1.2. Qualora nella condizione di equilibrio economico, come definito dal criterio b), risultino un numero di regioni inferiore a cinque sono eligibili anche le regioni che abbiano fatto registrare il minor disavanzo nel medesimo anno di esercizio, in modo tale da garantire che le regioni eligibili siano comunque pari almeno a 5.
2. Formulazione della graduatoria delle regioni ai fini delle individuazione delle prime 5 entro cui scegliere le 3 regioni di riferimento
2.1 Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per la formulazione della graduatoria delle regioni di cui al punto 1 fa riferimento alle seguenti
variabili:
a) punteggio risultante dall'applicazione dell'apposita griglia valutativa per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza utilizzata dal Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria del 23 marzo 2005, con riferimento all'ultimo anno per il quale risulti completato il procedimento di verifica annuale;
b) incidenza percentuale dell'avanzo/disavanzo sul finanziamento
ordinario;
c) indicatori per la valutazione della qualita' dei servizi erogati, l'appropriatezza e l'efficienza desumibili dagli allegati 1,2, e 3 dell'intesa Stato Regioni del 3 dicembre 2009:
- scostamento dallo standard previsto per l'incidenza della spesa per assistenza collettiva sul totale della spesa
- scostamento dallo standard previsto per l'incidenza della spesa per assistenza distrettuale sul totale della spesa
- scostamento dallo standard previsto per l'incidenza della spesa per assistenza ospedaliera sul totale della spesa
- degenza media pre-operatoria
- percentuale interventi per frattura di femore operati entro due giorni
- percentuale dimessi da reparti chirurgici con DRG medici
- percentuale di ricoveri con DRG chirurgico sul totale ricoveri (da calcolarsi considerando esclusivamente i ricoveri in degenza ordinaria, declinando dal numeratore e dal denominatore i
ricoveri relativi ai 108 DRG a rischio di inappropriatezza, di cui all'Allegato B del Patto per la salute 2010-2012)
- percentuale di ricoveri ordinari con DRG ad alto rischio di inappropriatezza (esclusi DRG 006, 039, 119)
- percentuale di ricoveri diurni di tipo diagnostico sul totale dei ricoveri diurni con DRG medico
- percentuale di casi medici con degenza oltre soglia per
pazienti con eta' >=65 anni sul totale dei ricoveri medici con eta' >=65 anni
- costo medio dei ricoveri per acuti in degenza ordinaria
- costo medio per ricovero post acuto
- spesa per prestazione per assistenza specialistica -
Attivita' clinica.
- spesa per prestazione per assistenza specialistica -
Laboratorio
- spesa per prestazione per assistenza specialistica -
Diagnostica strumentale
- spesa pro capite per assistenza sanitaria di base
- spesa farmaceutica pro capite;
2.2 Per l'elaborazione della graduatoria delle prime 5 regioni si fa riferimento ai valori che ciascuna regione fa registrare rispetto ad un indicatore di qualita' ed efficienza (IQE) generato
dall'applicazione contestuale delle variabili di cui al punto 2.1 in base alla seguente procedura di calcolo:
a. Per ogni indicatore i (i= 1,....19) i valori di ciascuna Regione R sono stati normalizzati attraverso la formula:
i
Valore indicatore - Valore medio della
i R distribuzione regionale
Valore normalizzato = -----------------------------------------------
R Deviazione standard
della distribuzione regionale
b. Per ciascuna Regione sono stati sommati i valori normalizzati relativi a tutti gli indicatori ottenendo il punteggio complessivo attraverso la formula:
19 i
Punteggio complessivo = Σ Valore normalizzato
R 1 R
c. Per ciascuna Regione è stato determinato l'indicatore di qualità ed efficienza IQE, che può variare da 0 a 10, attraverso la formula:
Punteggio complessivo - Minimo dei Punteggi complessivi
R
IQE = -------------------------------------------------------- = x 10
R Massimo dei Punteggi complessivi - Minimo dei Punteggi
complessivi
Nella formulazione della graduatoria si adotta quale criterio di precedenza quello relativo all'esigenza di assicurare rappresentatività a ciascuna delle arre geografiche del nord, del centro e del sud, nonché di prevedere almeno una regione di piccole dimensioni geografiche considerando tali le regioni con popolazione inferiore ad 1 milione di abitanti.
12 giugno 2013
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