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Commissioni mediche locali. La competenza alle Regioni. Il Dpr in Gazzetta


Il decreto è pubblicato sulla GU n. 141. Il presidente della commissione verrà nominato dal governatore regionale. Possibile l'integrazione delle commissioni con ingegneri, diabetologi e medici della riabilitazione, per problematiche di diabete, alcol o per visite a mutilati e minorati fisici.

19 GIU - Il Dpr, approvato l'8 marzo scorso dal Consiglio dei ministri, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013. In relazione al Codice della strada, le commissioni mediche locali saranno ora costituite con provvedimento del presidente della Regione presso i servizi dell'Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale. La commissione sarà composta da un presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, che dovranno essere scelti tra medici in attività di servizio appartenenti alle amministrazioni e corpi, escludendo altre figure di medici “monocratici certificatori ‘fuori struttura’”. Lo stesso presidente della commissione medica locale verrà nominato con provvedimento del presidente della Regione e sarà il responsabile dei servizi di medicina legale.

Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della commissione medica locale è integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonché da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali è richiesta la laurea in ingegneria. Qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della commissione può essere integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo o alcologo.

È prevista “una presenza minima” in un dato ambito territoriale, con la possibilità di istituirne in numero maggiore dove la domanda lo richieda. Le ulteriori commissioni possono essere costituite secondo un criterio di “efficienza del servizio e di adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda espressa”.
Infine, si ricorda che le commissioni mediche locali costituite prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano operative sino alla costituzione delle nuove commissioni.
 

19 giugno 2013
© Riproduzione riservata

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