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Conti regionali in rosso? La Consulta salva i governatori. L'incandidabilità è illegittima


La sentenza n. 219/2013 ha sancito l’illegittimità di alcuni punti del  Dlgs 149/2011 che prevedeva la rimozione e l’incandidabilità per 10 anni dei governatori di regioni in dissesto finanziario per colpa dei deficir Asl. “La Corte dei Conti non ha potere sanzionatorio e il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali non è vincolante”.

25 LUG - Salvi i governatori delle Regioni con i conti della sanità in rosso. I giudici della Consulta, nella sentenza n. 219 del 2013, hanno infatti bocciato le sanzioni relative alla verifica dei bilanci regionali. In particolare si tratta di alcuni punti contenuti nel Dlgs 149/2011 sui meccanismi sanzionatori (e premiali) del federalismo fiscale. La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale proprio la misura dello scioglimento del Consiglio regionale e della rimozione del presidente della Giunta per responsabilità politica se la Corte dei conti avesse accertato dolo o colpa grave nel dissesto finanziario della Regione legato al disavanzo sanitario. Decade conseguentemente la norma che prevedeva per i successivi 10 anni l'incandidabilità del governatore a cariche elettive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo.

In particolare, la norma con cui si disciplina l'ipotesi di scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del presidente della Giunta, come conseguenza di "grave dissesto finanziario", presenta "due profili apertamente contrari al modello costituzionale”. "L'articolo 126 della Costituzione - ha spiegato la Consulta - ha compiuto scelte precise in ordine al riparto delle competenze costituzionali tra gli organi investiti dell'applicazione del potere sanzionatorio. Tra questi ultimi non compare la Corte dei Conti, mentre al parere affidato alla Commissione parlamentare per le questioni regionali non è attribuito carattere vincolante", al contrario di quanto previsto dalle norme impugnate.

Le sanzioni contro gli amministratori locali che sforano il patto di stabilità non sono applicabili in Sicilia e nelle altre regioni a Statuto speciale. Quindi sono stati accolti i ricorsi presentati da Regione siciliana, Trentino, Sardegna e Valle d'Aosta contro il decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012, che prevedeva disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali.

Infine, è stata giudicata incostituzionale anche la norma che permetteva alla Ragioneria di “attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile anche nel caso di evidenti situazioni di squilibrio finanziario quali il ripetuto utilizzo dell’anticipazione di tesoreria, anomalie nella gestione dei servizi e aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali”.

25 luglio 2013
© Riproduzione riservata

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