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E-Cig. In Gazzetta il decreto dell’Economia su vendita, produzione e commercio


Si tratta di 9 articoli che chiariscono "l'ambito applicativo" e le "definizioni" contenute nel dl Lavoro-Iva.  Testo prevede una tassazione del 58,5% sul prezzo di vendita per i liquidi ma anche per le parti di ricambio (ricariche e batterie per esempio). I produttori dovranno istituire dei "depositi" e chiederne l'autorizzazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. IL DECRETO

09 DIC - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia previsto dal Dl Lavoro-Iva (la scadenza era prevista per il 31 ottobre). Oltre alla tassazione al 58,5%, già prevista nel Decreto Lavoro, si introducono nuove norme per la richiesta delle autorizzazioni alla commercializzazione delle 'bionde' elettroniche, sulle tariffe di vendita, sul sistema di stoccaggio, la regolamentazione per i depositi, sul versamento delle imposte e alcune norme per la vendita in Italia dei prodotti "succedanei ai tabacchi" provenienti dall'estero.

In particolare, saranno soggetti alla tassazione del 58,5% non solo i liquidi delle sigarette elettroniche, ma anche le “parti di ricambio” (come le batterie) e i “dispositivi meccanici ed elettronici”.

Il decreto prevede poi che i produttori di sigarette elettroniche per poter commercializzare i loro prodotti debbano istituire degli appositi "depositi" presentando una domanda all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per ottenere i permessi i produttori dovranno rendere noti: partita Iva, "le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito", i dati di locazione del deposito, "l'elenco dei prodotti" di e-cig che si intendono "fabbricare" o "ricevere" nell'impianto e l'ammontare presunto dell'imposta di consumo da versare nei primi due periodi di imposta (ogni 15 giorni).

I soggetti che intendano fare richiesta per l'istituzione del deposito (obbligatorio per chi vuole vedere le sigarette elettroniche) dovranno inoltre dichiarare "a decorrere a quale data l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può procedere alla verifica tecnica dell'impianto". Alla domanda dovrà poi essere allegata "la perimetria dell'impianto da adibire a deposito, evidenziante il tracciato della recinzione fiscale". Per l'autorizzazione, dopo la verifica dell'impianto (che deve avvenire entro 60 giorni dalla data indicata dal soggetto richiedente), l'Agenzia avrà a disposizione altri 30 giorni di tempo per rilasciare il permesso "all'istituzione del deposito". L'autorizzazione però sarà subordinata dal versamento, da parte del soggetto interessato, della cauzione relativa alla media delle tasse che i produttori saranno tenuti a pagare ogni 15 giorni. Al termine dell'iter, l'Agenzia provvederà ad assegnare al deposito un codice di imposta, per il versamento delle imposte.

Quanto ai produttori europei di sigarette elettroniche che vogliono vendere i loro prodotti in Italia, dovranno "nominare" un rappresentante fiscale residente nel nostro Paese e con partita Iva italiana, preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Il rappresentate legale dovrà tenere un registro delle forniture distintamente per le tipologie di prodotto. Le registrazioni saranno effettuate sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione emessi dal fornitore.
Il rappresentante dovrà poi comunicare mensilmente all'Agenzia l'elenco dei punti vendita forniti nel mese precedente, "indicando per ciascuno la quantità e i prezzi" delle sigarette elettroniche. Infine, si legge nella bozza, l'Agenzia - una volta verificati i requisiti - assegnerà al rappresentate fiscale un codice d'imposta.

09 dicembre 2013
© Riproduzione riservata

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