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Responsabilità professionale. Le Regioni: "Se il Parlamento non legifera non resta che l'assicurazione per il malato"


E' quanto si legge nel documento sulla responsabilità professionale che le Regioni sottoporranno alla Commissione Affari Sociali della Camera. Ma è una “estrema ratio”, spiegano i presidenti, da adottare solo nell'eventualità che la questione non trovi risposte in sede parlamentare. La proposta delle Regioni.

19 DIC - È l’estrema ratio, qualora in sede parlamentare l’annosa questione della responsabilità professionale sanitaria da tempo all’attenzione del legislatore non trovasse risposte adeguate. Stiamo parlando della c.d. “assicurazione del malato” contenuta nel documento in materia di responsabilità professionale del personale sanitario che le Regioni sottoporranno in sede di audizione presso la Commissione Affari Sociali della Camera dove è in corso l'esame di cinque proposte di legge in materia. 
 
Ovvero quel meccanismo, si legge nel documento uscito da via Parigi, per cui “tutti i cittadini versano un contributo per assicurarsi contro il rischio di esiti indesiderati da trattamento sanitario non derivanti da responsabilità di alcuno che possa dar luogo ad 
eventuale indennizzo”.
 
Si tratta di dieci pagine in cui “le autonomie” analizzano il fenomeno della responsabilità professionale medica e che si concludono con una proposta a livello nazionale in cui si chiede in tre punti di procedere “a una gestione locale (prioritariamente extragiudiziale) del contenzioso e, se il cittadino non si ritiene soddisfatto, ricorre all’organismo di mediazione finalizzata alla conciliazione prima di andare in giudizio, come previsto dal D.Lgs. 28/2010 
e s.m.i.”. Si prevede che “tutti i cittadini versano un contributo per assicurarsi contro il rischio di esiti indesiderati da 
trattamento sanitario non derivanti da responsabilità di alcuno che possa dar luogo ad 
eventuale indennizzo (c.d. “assicurazione del malato”). E infine che “tale fondo può essere gestito a livello nazionale con articolazioni regionali (come accade, 
per esempio, per l’Inail), con gestione, però, da parte del Servizio sanitario regionale, posto che questa materia fa parte dell’assistenza sanitaria-tutela della salute dei cittadini”.
 
In un contesto di sfiducia reciproca fra i cittadini e gli operatori sanitari, dicono le regioni è necessario “orientare le organizzazioni sanitarie verso una nuova cultura, che dovrebbe radicarsi nei professionisti fin dall’inizio del corso di studi universitari, valorizzando la responsabilità nella sua accezione positiva, dell’essere responsabili del processo di cura dei pazienti, ma per farlo è indispensabile: quantificare l’entità del fenomeno “responsabilità professionale sanitaria”; stabilire la ricorrenza degli errori; valutarne l’effettiva incidenza;
analizzare la genesi del determinismo degli stessi”.
 
Le Regioni suggeriscono i cinque punti che le Aziende Sanitarie dovrebbero attuare. 
1) La cogestione amministrativa, medico-legale e assicurativa del contenzioso e la creazione di un osservatorio aziendale dei sinistri. “Il medico legale interno all’Azienda – si legge – deve espletare tutte le attività necessarie e, per tale motivo, non si ritiene confacente allo scopo il fatto di avvalersi di consulenze esterne, stabili o, ancor peggio, occasionali, perché un professionista che non appartiene alla struttura sanitaria, che non ha rapporti di consuetudine con gli altri colleghi (i clinici), che non conosce profondamente l’organizzazione aziendale, le procedure e i protocolli in uso e le linee guida cui i professionisti fanno riferimento, nonché quali sono le dinamiche relazionali e strutturali, difficilmente può essere altrettanto utile e funzionale al sistema”.
2) La raccolta di reports tempestivi sull’accaduto e l’attività di consulenza medico-legale strutturata a favore dei clinici in ogni ambito, possibilmente sulle 24 ore, visto che le attività assistenziali sono rese continuativamente.
3) L’analisi approfondita delle cause e la valutazione medico-legale con garanzia di onestà e trasparenza verso i cittadini per una composizione equa e tempestiva della vertenza.
4) La promozione di iniziative di prevenzione dei conflitti con la modifica dei percorsi assistenziali e la formazione continua del personale.
5) La diffusione della cultura della sicurezza anche attraverso l’utilizzo di linee guida, protocolli, procedure e la diffusione di best practice.
 
Il documento ravvisa l’esigenza di assicurare omogeneità, per qualità e quantità, nonché per requisiti minimi di sicurezza e garanzie di efficacia, alle prestazioni erogate su tutto il territorio nazionale; la necessità di individuare percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali costruiti sulla 
appropriatezza e sulla centralità del paziente; il dovere di procedere con rapidità all’innalzamento dei livelli di sicurezza delle 
prestazioni attraverso la prevenzione del rischio da medical malpractice; l’opportunità di aprire il sistema alla cultura della valutazione, puntando sull’utilizzo di indicatori di esito e di valutazione degli obiettivi di salute conseguiti, più che di mera 
sommatoria di prestazioni erogate.

 
In sintesi le Regioni focalizzano l’attenzione su sette punti che prevedono:
Assicurazione, autorizzazione e accreditamento
L’assicurazione diventa condizione necessaria e imprescindibile per le altre due, soprattutto per quanto attiene ai liberi professionisti e alle strutture sanitarie private; per le strutture pubbliche, la tutela dei rischi può anche essere assolta attraverso la ritenzione e, quindi, con la gestione diretta dei sinistri (c.d. “autoassicurazione”10) in maniera integrale (per esempio la Regione Toscana), parziale con assicurazione sopra una certa soglia, variabile (per esempio il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, l’Emilia-Romagna, ecc.).
 
Sicurezza delle cure
Lavorando sull’appropriatezza, la tempestività e la qualità delle prestazioni erogate garantendo la trasparenza e l’assunzione di responsabilità da parte del Ssn nei casi di eventi avversi legati all’attività sanitaria, siano essi dovuti a errori individuali, di sistema oppure alla c.d. alea terapeutica attraverso la messa a punto di un sistema misto, risarcitorio e indennitario, in maniera da tutelare le persone danneggiate da eventi avversi correlati all’attività sanitaria, indipendentemente dal riconoscimento o meno di una responsabilità individuabile, tutelando al contempo strutture e operatori e salvaguardando il rapporto di fiducia nei confronti del SSN.
 
Tutela assicurativa adeguata
obbligo delle strutture sanitarie private di avere una tutela assicurativa adeguata per massimale e postuma, per le strutture pubbliche di garantire – in proprio e/o attraverso una copertura assicurativa – la tutela degli eventi avversi.
 
Fondo per i grandi rischi e per le insolvenze
Creazione di un fondo per i grandissimi rischi e per le insolvenze, in modo da garantire la tutela delle persone danneggiate da attività sanitaria, introducendo il concetto della responsabilità oggettiva del Ssn.
 
Tabelle per la valutazione del danno
 Messa a punto di tabelle univoche per la valutazione del danno da attività sanitaria, allo scopo di uniformare i risarcimenti sul territorio nazionale, da zero a cento punti percentuali di danno biologico permanente e temporaneo, compreso il danno da morte.
 
Reato autonomo in ambito penale
Contemplare una fattispecie di reato autonoma in ambito penale, differenziando la responsabilità professionale sanitaria dalla responsabilità colposa in generale (lesioni personali colpose e omicidio colposo di cui agli artt. 590 e 589 c.p. rispettivamente).
 
Health Technology Assessment
considerare nell’impianto anche l’Hta (Health Technology Assessment), nel suo approccio multidimensionale e multidisciplinare rispetto all’analisi delle implicazioni cliniche, sociali, organizzative, economiche, etiche e legali delle tecnologie, attraverso plurime valutazioni relativamente alla loro efficacia, alla sicurezza, ai costi, all’impatto sociale e organizzativo. 

19 dicembre 2013
© Riproduzione riservata

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