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Legge di stabilità. Per il ticket sulla specialistica copertura solo per 5 mesi. Ecco tutte le misure per la sanità


Il Senato approva in via definitva la legge di stabilità 2011. Ma se non interverranno ulteriori coperture, dal 1 giugno 2011, potrebbe tornare in vigore il ticket di 10 euro sulla diagnostica e le visite specialistiche. Tra le altre misure: fondi per l’edilizia sanitaria nel Sud e per i malati di Sla. C'è anche un decreto per combattere la “ludopatia”.  Prevista una deroga al blocco del turn over nelle regioni commissariate ma sulla via del risanamento.

08 DIC - Il Senato ha approvato ieri in via definitiva la legge di stabilità 2011, che ha sostituito la vecchia legge finanziaria. Un solo articolo, suddiviso in 171 commi. Ecco le novità per la sanità.
 
Rischio ticket specialistica da giugno 2011
Per quanto riguarda la sanità tra le novità più salienti c'è senz'altro la copertura degli oneri per la mancata introduzione del ticket di 10 euro sulle visite specialistiche e le prestazioni diagnostiche per la quale, tuttavia, sono garantiti solamente 347,5 milioni di euro sufficienti a coprire solo i primi cinque mesi del 2011. La cifra da coprire è infatti di 834 milioni annui. Se non interverranno ulteriori provvedimenti di copertura, a partire dal 1 giugno 2011, le Regioni dovranno far fronte con fondi propri alla differenza, ripristinando il ticket o attraverso altre misure. Il ticket di cui parliamo, per chi non lo ricordasse, fu introdotto per la prima volta dal Governo Prodi con la finanziaria 2007. Fin da subito la misura sollevò fortissime proteste. E così, a pochi mesi dalla sua introduzione, lo stesso Governo di centro sinistra, assicurò con fondi statali la copertura degli introiti che sarebbero dovuti pervenire alle Regioni da quel ticket che nessuno voleva. Da allora si andò avanti così, con coperture stabilite anno per anno per un totale di 834 milioni annui, ma senza mai cancellare la norma che introduce questi nuovi ticket.
 
Più fondi per l'edilizia sanitaria nel Sud
Confermato poi il finanziamento di 1,5 miliardi di euro per l’anno 2012, prelevati dai Fondi Fas, per interventi di edilizia sanitaria pubblica. Di questa somma l’85% sarà destinata alle regioni del Mezzogiorno.
 
Regioni in rosso: un pacchetto di misure per loro
Prevista poi la possibilità per le regioni sottoposte a Piano di rientro che abbiano mancato gli obiettivi di risanamento, ma limitatamente al 2010, di provvedere al ripiano del disavanzo mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2010.
Per le regioni sotto Piano di rientro e commissariamento viene poi confermato il blocco dei pignoramenti e azioni esecutive da parte dei creditori e per quelle che abbiano attuato almeno parzialmente le misure di rientro dal deficit viene concessa una deroga del 10% al blocco del turn over del personale.

100 milioni di euro per la Sla
Buone notizie, poi, per i malati di Sla che potranno beneficiare di un finanziamento straordinario di 100 milioni di euro finalizzati ad interventi assistenziali e alla ricerca scientifica sulla patologia.
 
Lotta alla ludopatia
Previsto anche un decreto Economia- Salute per adottare linee d’azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo.

Gli stanziamenti del Ministero della Salute (tabella C)
Passando all’esame degli stanziamenti per il Ministero della Salute, contemplate nella Tabella C della legge di stabilità, si prevedono i seguenti stanziamenti per il triennio:
* di 26,474; 26,984 e 26,984 milioni di euro, per la Croce Rossa Italiana;
* di 300,459; 306,242 e 306, 242 milioni di euro, destinati alla ricerca sanitaria (ex.art. 12 – dlgs. 502);
* di 795.000; 80.000 e 345.000 euro, per la prevenzione del randagismo;
* di 6,364; 6,976 e 5,976 milioni di euro, destinati all’Agenzia italiana del farmaco;
* di 18,542; 19,389 e 18,389 milioni di euro, per l’Istituto superiore di sanità;
* di 4,240; 4,322 e 4,322 milioni di euro per contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Legge n. 549 del 1995);
* di 723.000; 737.000 e 737.000 euro, per l’Agenas.
 
Ecco il testo integrale dei commi riguardanti la sanità (per il testo completo della legge vedi Allegato):
 
5. Una quota, pari a 1.500 milioni di euro per l’anno 2012, delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate destinate alla programmazione regionale, incluse quelle derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E, è destinata a interventi di edilizia sanitaria pubblica. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell’85 per cento delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del centro-nord.

49. Ai sensi dell’articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell’articolo 1, comma 4, lettera c), dell’intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e` incrementato di 347,5 milioni di euro per l’anno 2011, per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, li mitatamente ai primi cinque mesi dell’anno 2011.

50. Limitatamente ai risultati d’esercizio dell’anno 2010, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all’accordo sottoscritto ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2010.

51. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti oggetto della ricognizione di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, fino al 31 dicembre 2011. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della data di entrata in vigore del decretolegge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2011 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo.

52. All’articolo 2, comma 2-bis, del decreto- legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2010, n. 163, dopo il primo periodo e` inserito il seguente: «Qualora i citati tavoli tecnici di verifica dell’attuazione dei piani accertino l’attuazione degli stessi in misura parziale, entro il predetto termine del 31 ottobre 2010, non operano le citate misure di blocco automatico del turn-over, nel limite del 10 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza».
 
70. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Ministero della salute sono adottate, d’intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee d’azione per la prevenzione, il contrasto e il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo. E` comunque vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 e con la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco fino a quindici giorni. La sanzione amministrativa e` applicata dall’ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato terri torialmente competente in relazione al luogo e in ragione dell’accertamento eseguito.
 

08 dicembre 2010
© Riproduzione riservata

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