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Opg. La Camera approva in via definitiva il decreto. Prorogata la chiusura al 2015

di Giovanni Rodriquez

Bocciati tutti gli emendamenti di M5S e LN che chiedevano un'ulteriore proroga dei termini considerando troppo pochi i dieci mesi di tempo rimanenti per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari.  Il termine ultimo per il passaggio alle nuove Rems resta quindi il prossimo 31 marzo 2015. Scongiurato anche il rischio di nuovi 'ergastoli bianchi'. IL TESTO

28 MAG - Via libera da Montecitorio al disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante "Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari". Il provvedimento sancisce in maniera definitiva la proroga della chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari entro il 31 marzo 2015, in favore delle nuove Rems. Nella giornata di ieri, e poi nella mattinata di oggi, l'Aula ha respinto tutti gli emendamenti presentati da M5S e LN che chiedevano un ulteriore differimento del termine ultimo per la chiusura di queste strutture. Come spiegato, infatti, a più riprese da Andrea Cecconi (M5S) e Nicola Molteni (LN), dieci mesi non sono un periodo di tempo sufficiente per permettere alle Regioni di realizzare le nuove Rems. Il rischio palesato da due deputati, è quello di doversi ritrovare il prossimo anno a dover votare un'ulteriore proroga.
 
Ma vediamo cosa prevede nel dettaglio il testo.
 
Il decreto-legge 52/2014 - a fronte della complessità della procedura per la realizzazione delle apposite strutture regionali - proroga nuovamente il termine per il superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg), fissandolo al 31 marzo 2015. Rende inoltre eccezionale l’adozione della misura di sicurezza del ricovero in Opg. Per evitare gli 'ergastoli bianchi' (ovvero le continue proroghe della misura di sicurezza disposte dal giudice pur in assenza di pericolosità sociale), il provvedimento stabilisce l’impossibilità, per l’internato, di scontare una pena detentiva all'interno di tali strutture di durata superiore a quella a cui potrebbe essere condannato ove ritenuto imputabile. Sono presenti, inoltre, una serie di misure di carattere sanitario di competenza delle regioni nonché obblighi di relazione al Governo sul processo di superamento degli Opg.

La proroga viene realizzata modificando e integrando la disciplina che l'art. 3-ter del Dl 211/2011 ha dettato per il processo di definitivo superamento degli Opg, avviato dal Dpcm 1° aprile 2008. Il Dpcm prevedeva la loro chiusura ed il trasferimento, entro il 2010, degli internati in strutture sanitarie regionali gestite dalle Asl. Successivamente, l'art. 3-ter del decreto-legge 211/2011 aveva fissato al 1° febbraio 2013 il termine per il superamento degli Opg, termine che per i ritardi nella realizzazione delle strutture di accoglienza regionali, era stato già prorogato al 1° aprile 2014 dal decreto-legge 24/2013. La proroga a questo punto, come dicevamo, è stata ulteriormente spstata al 31 marzo 2015.
 
Il decereto legge, inoltre, prevede che, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni altra misura diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario non è idonea ad assicurare cure adeguate, ed a fare fronte alla sua pericolosità sociale, il giudice dispone nei confronti dell'infermo o del seminfermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza - anche provvisoria - diversa dal ricovero in Opg o in una casa di cura e di custodia.
Viene richiesto un maggior rigore nell'accertamento della pericolosità sociale che giustifica il ricovero in Opg. Tale accertamento va effettuato solo in base alle qualità soggettive della persona e senza tener conto delle sue condizioni di vita individuali, familiari e sociali; non si può, inoltre, basare la pericolosità sociale sulla sola mancanza di programmi terapeutici individuali. Non sarà inoltre possibile disporre la custodia cautelare provvisoria in Opg dell'infermo e seminfermo di mente ex art. 312 e 313 c.p.p.; la misura ora prevista è il ricovero presso apposite strutture ospedaliere.
 
Le Regioni, senza oneri per il bilancio dello Stato, dovranno organizzare corsi di formazione per gli operatori del settore, intesi alla progettazione ed all'organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi ed al soddisfacimento delle esigenze di mediazione culturale (comma 1-bis). Sempre le regioni, inoltre, entro il 15 giugno 2014, possono modificare i programmi presentati, e destinare parte delle risorse alla riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, e allo stesso tempo contenere il numero complessivo di posti letto da realizzare nelle Residenze per l'esecuzione di misure di sicurezza - Rems.
 
Si sancisce inoltre che il rispetto delle impegni per il superamento degli Opg vale come adempimento del rispetto dei Livelli essenziali di assistenza (Lea), quindi rientra nel sistema premiale di riparto delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale. I percorsi terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione di ciascuno dei ricoverati negli ospedali psichiatrici giudiziari - predisposti dalle regioni, attraverso i dipartimenti e i servizi di salute mentale delle proprie Asl, in accordo con gli ospedali psichiatrici giudiziari - dovranno essere predisposti e inviati obbligatoriamente al Ministero della salute e alla competente autorità giudiziaria entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. In particolare, per i pazienti per i quali l'autorità giudiziaria ritiene attuale la pericolosità sociale, il programma deve documentare in modo puntuale le ragioni che sostengono l'eccezionalità e la transitorietà della prosecuzione del ricovero in Opg.
 
Sarà impossibile il protrarsi, sia delle misure di sicurezza detentive, provvisorie o definitive che dei ricoveri nelle Rems, per una durata superiore al tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso. Si stabilisce poi l'obbligo, per le Regioni, di aggiornare i Ministeri della Salute e della Giustizia (nonchè il Comitato paritetico Interistituzionale costituito presso la Conferenza permanente Stato-Regioni) sul rispetto del termine del 31 marzo 2015 per il superamento degli Opg e sulle iniziative assunte in merito, nonchè la conferma dell'attribuzione di poteri sostitutivi al Governo qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine stabilito.

Viene previsto l’insediamento, presso il Ministero della salute, entro trenta giorni, di un organismo di coordinamento per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome; il nuovo organismo si raccorda con il citato Comitato paritetico interistituzionale costituito presso la Conferenza permanente Stato-Regioni.
Vengono infine quantificati in 4,38 mln per il 2014 e in 1,46 mln per il 2015 degli oneri derivanti dalla proroga annuale della chiusura degli Opg. 
 
Giovanni Rodriquez

28 maggio 2014
© Riproduzione riservata

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