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CDM. Via libera a dichiarazione dei redditi precompilata. Dal 2016 da tessera sanitaria i dati sulle spese mediche


E' quanto previsto dal Dlgs contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, approvato oggi da Palazzo Chigi. Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene resa disponibile in via telematica al contribuente, che può accettarla oppure modificarla. I contribuenti possono comunque continuare a presentare la dichiarazione con le modalità ordinarie.

20 GIU - Si introduce in via sperimentale, a partire dall’anno 2015, con riferimento ai redditi prodotti nel 2014, la dichiarazione dei redditi “precompilata” da parte dell’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione precompilata viene messa a disposizione dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati (circa 30 milioni di contribuenti) che hanno i requisiti per presentare il modello 730. E' quanto previsto dal decreto legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, approvato oggi dal Consiglio dei Ministri. Il provvedimento passerà ora al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti per poi tornare all’esame di Palazzo Chigi per l’approvazione definitiva.

Per la sua elaborazione, l’Agenzia delle Entrate utilizzerà le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell’anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi da pensione e ai redditi diversi (ad esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo). A partire dalle dichiarazioni del 2016 i dati si completeranno con quelli del Sistema Tessera Sanitaria (acquisti di medicinali, prestazioni sanitarie).

Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene resa disponibile in via telematica al contribuente, che può accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni.
Il contribuente accede alla dichiarazione precompilata attraverso i seguenti canali, a sua scelta:
- direttamente on line, tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
- tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;
- tramite un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato;
Ulteriori canali saranno individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

In alternativa alla dichiarazione precompilata, i contribuenti possono comunque continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche.
Per consentire il rispetto dei tempi di precompilazione, si anticipa al 28 febbraio il termine (attualmente 30 aprile) per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ad alcuni oneri deducibili e detraibili sostenuti nell’anno precedente, quali interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare, ed al 7 marzo quello per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei CUD da parte dei sostituti.

Si armonizzano, poi, i termini di presentazione, consegna ai contribuenti e trasmissione della dichiarazione, unificati al 7 luglio.
Una volta ottenuta la dichiarazione precompilata, il contribuente ha due possibilità: accettarla, così rendendo definitivi gli eventuali crediti, che non verranno sottoposti a controlli preventivi anche se superiori a 4.000 euro, ma vengono direttamente rimborsati; integrarla, mediante dati non conosciuti all’Agenzia delle entrate (oneri detraibili diversi da quelli comunicati da banche, assicurazioni ecc…), consegnati ai centri di assistenza fiscale o a professionisti abilitati all’assistenza fiscale, che provvedono all’integrazione della dichiarazione ed all’apposizione del visto di conformità.
La responsabilità, in caso di visto di conformità infedele, salva la dichiarazione di rettifica possibile entro il 10 novembre successivo, è a carico del prestatore di assistenza fiscale. Permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni e sugli oneri certificati ma non trattenuti dai sostituti. 

20 giugno 2014
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