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Decreto PA. Il Governo "spiega" le norme sanitarie. La relazione al Parlamento


Pensioni per i primari, stop all'obbligo assicurativo per i professionisti sanitari dipendenti e fondi di garanzia per gli esercenti le professioni mediche con accesso consentito "nei limiti delle risorse del fondo stesso", meno vincoli per realizzazione delle strutture sanitarie, nuove ricette per i cronici. Questi alcuni dei punti salienti della riforma spiegati nella relazione. LA RELAZIONE E IL TESTO.

27 GIU - Dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale arriva la relazione del Governo che spiega le norme contenute nel decreto che riforma la Pubblica Amministrazione, ora all'esame della commissione Affari Costituzionali della Camera. Vediamo nel dettaglio  quelle di interesse sanitario.
 
All'articolo 1, la norma riguardante i dirigenti in pensione presente al comma 5, ribadisce la possibilità di mandare in pensione anche i dirigenti medici responsabili di struttura al compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, fatte salve le disposizioni per l'accesso al pensionamento del "Salva Italia" di Monti del 2011, per coloro che maturano i requisiti del pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012. Limiti, quelli imposti dal "Salva Italia", che oggi corrispondono a 42 anni e 6 mesi di contribuzione per gli uomini e a 41 anni e 6 mesi per le donne.
 
All'articolo 3, riguardante le assunzioni, si spiega come per gli enti di ricerca "è eliminata la previsione che impedisce di calcolare, ai fini della determinazione delle risorse finanziarie da destinare a nuove assunzioni, il maturato economico delle retribuzioni del personale cessato".
Il comma 5 spiega invece come per le Regioni in Piano di rientro la previsione è di "semplificazione dell'attuale regime e di graduale aumento delle percentuali di turn over e quindi di assunzioni a tempo indeterminato".
 
La nuova collocazione del personale PA viene affrontata nell'articolo 4, laddove si interviene "per favorire i processi di mobilità volontaria tra amministrazioni pubbliche e per disciplinare la mobilità d'ufficio". Verrà applicato solo ai dipendenti con rapporto di lavoro contrattualizzato e occorrerà tener conto della corrispondenza delle qualifiche tra comparti diversi. I bandi dovranno indicare i criteri della scelta dei canditati nonché i requisiti che gli stessi devono possedere.
In via sperimentale, è previsto che i trasferimenti tra le sedi centriali di differenti Ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali sono disposti dall'assenso di quest'ultima, entro due mesi dalla richiesta dell'emministrazione di destinazione, ammesso che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella di appartenenza. 
Si precisa inolte che il trasferimento non potrà avvenire ad una distanza maggiore di 50 chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito. Al fine di favorire tali processi, il Mef istituisce un Fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 mln di euro per il 2014 e 30 mln a decorrere dall'anno 2015.

Si passa poi all'articolo 6 dove viene fatto divieto di conferire incarichi dirigenziali a chi è già pensionato. Sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferite a titolo gratuito.

Le prerogative sindacali vengono affrontate nell'articolo 7 dove si spiega l'intento di "recuperare annualmente al servizio di tutte le amministrazioni pubbliche la prestazione lavorativa retribuita corrispondenti al 50% dei dipendenti pubblici con qualifica di dirigente sindacale che godono delle prerogative sindacali riconducibili a distacchi, aspettative e permessi". Pertanto i contingenti complessivi delle prerogative sindacali attualmente vigenti in tutte le amministrazioni pubbliche sono dimezzati dal 1 settembre 2014.

Il problema del ridotto numero di borse di studio per le scuole di specializzazione viene affrontato nell'articolo 15. Qui si spiega innanzitutto che verrà ridotta di un anno la durata delle scuole di specializzazione medica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015. Si individuano poi somme per innalzare il numero di borse dalle attuali 3.300 fino alla copertura di 5.000 unità. Infine, riguardo il pagamento della quota di iscrizione destinata a coprire i costi connessi all'organizzazione delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione, viene spiegato che mentre prima le prove venivano effettuate presso le università e quindi la quota di partecipazione alla prova veniva versata direttamente alle singole università, da quest'anno, essendo diventato il concorso per l'accesso di carattere nazionale, si farà in modo che le risorse versate possano rientrare nella disponibilità di bilancio del Miur.

Con l'articolo 26 si affronta il problema di rendere "meno onerosa per i malati cronici o affetti da particolari patologie o menomazioni non reversibili l'incombenza di recarsi periodicamente dal medico per richiedere la prescrizione di medicinali per il ciclo di terapia prescritto". Per questo si prevede per il medico la possibilità di prescrivere i medicinali, purché assunti dal paziente da almeno sei mesi e pur sempre sotto controllo medico, fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta e con una durata della prescrizione non superiore a centottanta giorni.

Si passa poi alle assicurazioni professionali trattate nell'articolo 27. L'intento è quello di "semplficare e razionalizzare le procedure già previste". Nella relazione si spiega come nel 2012, con l'intento di dare risposta agli esercenti le professioni sanitarie che non riescono a trovare sul mercato un'adeguata copertura assicurativa, il legislatore con la legge Balduzzi aveva deciso di costituire un apposito fondo di garanzia, "demandando all'atto regolamentare la determinazione dei casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio, il professionista dovrà essere garantito".
L'accesso al fondo di garanzia inoltre sarà consentito "nei limiti delle risorse del fondo stesso". Sarà il Dpcm - che deve essere adottato su proposta del ministro della Salute, sentita l'Ania, le Federazioni degli Ordini e dei Collegi e i sindacati più rappresentativi - a chiarire i requisiti per poter accedere. Nella relazione "si precisa che il fondo in questione costituisce un'apposita garanzia per i professionisti sanitari che hanno difficoltà a trovare un'adeguata copertura assicurativa sul mercato e opera nell'ambito e nel rispetto dei princìpi generali vigenti in materia di responsabilità civile".
Si prevede, infine, che il contributo dei professionisti ammessi all'accesso non sarà più stabilito "in sede di contrattazione collettiva", visto che in questo modo "si allungherebbero sensibilimente i tempi di attuazione del decreto, ma "nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo".
 
Ma la parte forse più significativa in materia assicurativa è la decisione di abolire l'obbligo di assicurazione per i professionisti sanitari che sarebbe dovuto scattare il prossimo 15 agosto. Lo si stabilisce infatti, spiega la relazione, con la modifica al comma 4 dell'art. 3 del "Decreto Balduzzi" che "ha - si legge nella relazione - unicamente lo scopo di chiarire definitivamente, al fine di evitare costosi contenziosi futuri, tenuto conto della ratio della norma generale (...) in materia di obblighi assicurativi per i professionisti, che tali obblighi non trovano applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale".

Sempre nello stesso articolo si sottolinea che i componenti del Consiglio Superiore di Sanità si riducono da 40 a 30 e, al trentesimo giorno dall'entrata in vigore del Decreto legge, i componenti in carica del Css decadranno automaticamente per poi essere ricostituiti, sempre in quella data, a ranghi ridotti.
 
Viene, infine, abrogato il comma 3 dell'art. 8ter del Dlgs 502 del 1992 dove si prevedeva che "Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture". 
 
Giovanni Rodriquez

27 giugno 2014
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