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Jobs Act. Il Governo incassa la fiducia al Senato. Tutte le misure in favore della maternità

di Giovanni Rodriquez

L'emendamento governativo interamente sostitutivo del disegno di legge di delega sul lavoro ha ottenuto il via libera nella serata di ieri con 165 voti favorevoli, 111 contrari e due astenuti. La tutela della maternità sarà gradualmente estesa anche alle lavoratrici senza un contratto di lavoro standard. Le norme per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro riguarderanno tutti i lavoratori. IL MAXIEMENDAMENTO

09 OTT - Dopo una giornata di polemiche e bagarre in Aula con tanto di lancio di monetine e libri contro il presidente del Senato Pietro Grasso, l'Aula di Palazzo Madama nella serata di ieri, con 165 voti favorevoli, 111 contrari e due astensioni, ha votato la fiducia all'Esecutivo sull'emendamento governativo interamente sostitutivo del disegno di legge di delega sul lavoro.
 
Tutto rinviato sull'articolo 18. La norma dello Statuto dei lavoratori sarà riscritta nei decreti delegati del governo che, come spiegato dal ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, dovrebbero arrivare entro la metà del prossimo anno. La norma riguarderà solo i neo-assunti e non prevederà più il reintegro nel posto di lavoro nel caso di licenziamento senza giusta causa per motivi economici. In quei casi scatterà solo l'indennizzo monetario, che sarà crescente in base all'anzianità di servizio del lavoratore. Resterà, invece, il reintegro per i licenziamenti discriminatori e per quelli ingiustificati di natura disciplinare particolarmente gravi. L'obiettivo è quello di ridurre al minimo la discrezionalità dei giudici.

Presenti nel testo anche numerose tutele in favore della maternità e di una più opportuna conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la genitorialità dei lavoratori. Anche in questo caso il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi.

Nel maxiemendamento si spiega come l'Esecutivo, nell'esercizio di questa delega, si dovrà attenere ai seguenti principi e criteri direttivi:
- ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;

- garanzia per le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro;

- introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico;

- incentivare accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l'esercizio delle responsabilità genitoriali e dell'assistenza alle persone non autossuficienti e l'attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro;

- eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute;

- integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia forniti dalle aziende e dai fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi;

- ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto delle funzionalità organizzative all'interno delle imprese;

- estensione dei principìpi di cui al presente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento delle possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Giovanni Rodriquez 

09 ottobre 2014
© Riproduzione riservata

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