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Sicurezza alimentare e medicina del lavoro. Fvm, SItI e Snop: “Le competenze devono rimanere alle Regioni”


Un emendamento apportato dalla Commissione Affari Costituzionali alla Legge Costituzionale rimodellerebbe gli ambiti di potestà esclusiva dello Stato in materia, eliminando quella Regioni. Per le sigle l'Aula della Camera deve intervenite: “Solo le disposizioni generali e comuni devono essere di competenza dello Stato”

07 GEN - La Sicurezza alimentare e la medicina del lavoro tornano competenze dello Stato? Gli assessorati alla Sanità saranno esautorati da una funzione di grande rilevanza socio-sanitaria? I Dipartimenti di Prevenzione diventeranno strutture operative prive di autonomia?
 
Sono questi i quesiti sollevati da Aldo Grasselli, Presidente Federazione veterinari e medici (Fvm), Carlo Signorelli, Presidente Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (SItI) e Giorgio Di Leone, Presidente Società nazionale operatori della Prevenzione (Snop) dopo che la  Commissione Affari Costituzionali, lo scorso 12 dicembre, ha apportato un emendamento alla Legge Costituzionale rimodellando gli ambiti di potestà esclusiva dello Stato in materia di sicurezza alimentare.
 
“In una precedente formulazione – si legge in una nota – il testo dell’art 117, comma 2, lettera m) prevedeva che lo Stato avesse legislazione esclusiva riguardo alle: “disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro;”. Inserendo un semplice punto e virgola la legislazione esclusiva dello Stato si estende in modo del tutto diverso anche a sicurezza alimentare e tutela e sicurezza del lavoro”.
 
Una possibilità suffragata, per i rappresentanti sindacali, dalla seguente successione:
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
 
Prima
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro;
 
Dopo
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute; sicurezza alimentare;
 
Prima
 
 o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;
 
Dopo
 
 o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;  tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro;
 
“Tale nuova impostazione – prosegue la nota – sconvolge gli assetti istituzionali degli Assessorati regionali alla Sanità ed elimina la potestà delle Regioni in materie di rilevante portata sulle popolazioni locali. Riteniamo urgente e necessario che l’Aula della Camera intervenga per riportare tali temi sotto la condizione precedente laddove solo le disposizioni generali e comuni erano di competenza legislativa dello Stato”.
 

07 gennaio 2015
© Riproduzione riservata

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