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Pensionamento obbligatorio e risoluzione contratto per i dipendenti pubblici. Ecco la circolare Madia


Confermato e regolato il pensionamento obbligatorio per i dipendenti pubblici che hanno maturato i requisiti di vecchiaia. Si chiarisce che il limite a 70 anni è valido (con paletti) anche per direttori struttura complessa e dirigenti sanitari. A pieno regime in tutta la Pa le nuove misure su risoluzione contratto. Il Ministro: “Intervento per favorire ringiovanimento personale Pa”. LA CIRCOLARE

20 FEB - Cancellazione del trattenimento in servizio e modifiche alla risoluzione unilaterale del contratto per i pubblici dipendenti. Il Ministro della Maria Anna Madia ha firmato la circolare (che è però ancora in attesa di registrazione da parte della Corte dei conti) che fornisce le interpretazioni in materia come disciplinate dalla Riforma della Pa (Interpretazione ed applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114).  Nel testo si sottolinea innanzitutto l’obiettivo: “L'intervento legislativo – si legge nella circolare - è volto a favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni”.
 
Tempi di Applicazione
Con l'entrata in vigore delle recenti modifiche il sistema prevede la risoluzione del rapporto di lavoro diviene obbligatoria, per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto l'età limite ordinamentale. Riguardo ai tempi la circolare ricorda il limite fissato per i trattenimenti in servizio oltre il limite era fissato al 31 ottobre 2014 ed “essendo già scaduto questo termine, i trattenimenti non possono proseguire. A tal fine, si considerano in essere i trattenimenti già disposti ed efficaci”.
 
Unico caso di deroga, al fine di “salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e la continuità didattica la data limite per l'efficacia dei trattenimenti in servizio, seppure ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari è il 31 dicembre 2015, data oltre la quale coloro che ne stiano fruendo devono essere collocati a riposo Per tali categorie di personale, pertanto, è ancora possibile disporre il trattenimento fino alla data stabilita”.
 
I casi speciali. Per direttori struttura complessa e direttori professioni sanitarie limite a 70 anni, ma con dei paletti.
La circolare dedica anche una sezione ad hoc le eccezioni in cui si ribadisce che “in alcune ipotesi l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge”.
È mantenuta l'esclusione per i magistrati e i professori universitari, che viene estesa ai dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, tra i quali sono compresi sia i dirigenti medici che quelli sanitari a cui è affidata responsabilità di struttura complessa (per la categoria dei dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica). Per i dirigenti medici e sanitari di struttura complessa si sottolinea che “perdura la facoltà di proseguire il rapporto superando il limite dei 65 anni su istanza dell'interessato, fino al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti”.
 
Per quanto riguarda, invece, i dirigenti medici e del ruolo sanitario ai quali non è affidata la responsabilità di una struttura complessa, “le amministrazioni possono applicare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro una volta maturati i nuovi requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata, purché dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età”.
Questi medici possono comunque presentare istanza di proseguire il rapporto di lavoro fino al compimento del quarantesimo anno di servizio effettivo (sempre che tale prosecuzione non comporti un aumento del numero dei dirigenti. L'amministrazione potrà tuttavia non accogliere l'istanza stessa ove “decida di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in relazione ai criteri adottati per l'utilizzo della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, tenendo presenti le esigenze organizzative e funzionali e rispettando la parità di trattamento, anche per evitare l'indebita lesione dell'affidamento degli interessati”.
 
Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Utilizzabile già da inizio anno in tutta Pa
Rispetto al testo previgente, la disposizione non pone più un limite temporale di vigenza (precedentemente fissato al 31 dicembre 2014); la risoluzione unilaterale diviene quindi un “istituto utilizzabile a regime dalle pubbliche amministrazioni. La nuova disciplina contiene elementi di novità inerenti all'ambito di applicazione, ai presupposti e alla procedura.
Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, viene ampliata la platea delle amministrazioni che possono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto e vengono incluse anche le autorità indipendenti”. Rimangono fuori dal campo di applicazione il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
 
Per quanto riguarda infine la procedura di risoluzione, la nuova formulazione “rende esplicita la necessità che la decisione sia motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati”. In ogni caso, ai fini del rispetto dell'obbligo di motivazione appena menzionato, si segnala che l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni "non necessita di ulteriore motivazione qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto degli organi di controllo".
 
Rimane invariato il termine di preavviso per il recesso, che anche la nuova disposizione stabilisce in 6 mesi.

20 febbraio 2015
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