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Mmg. Zanetti: “Sul pagamento dell'Irap deciderà il Governo”


Il sottosegretario all'Economia ha risposto così ieri alla Camera, in commissione Finanze, ad un'interrogazione di  Paglia (Sel) che chiedeva chiarimenti sull'applicazione dell'imposta regionale ai medici di base che si avvalgono di collaboratori di studio. "La sussistenza o meno di un'autonoma organizzazione per il pagamento verrà risolta dall'Esecutivo in esecuzione della delega fiscale".

13 MAR - La sussistenza o meno di un'autonoma organizzazione per il pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) nei riguardi dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, operanti presso gli ambulatori sanitari della Asl, che si avvalgono di collaboratori di studio, "può avvenire solo con un eventuale intervento normativo e non in via amministrativa". Il tema verrà infatti risolto dal Governo in esecuzione della delega fiscale. E' quanto ha dichiarato ieri il sottosegretario all'Economia, Enrico Zanetti, rispondendo in commissione Finanze ad un'interrogazione di Giovanni Paglia (Sel) che chiedeva chiarimenti circa l'applicazione dell'Irap ai medici di base.

Questo il testo integrale della risposta di Zanetti.

"Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto l'Onorevole interrogante sottopone all'attenzione del Governo la controversa questione concernente l'esclusione del presupposto impositivo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nei riguardi dei medici di medicina generale (MMG) convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), operanti presso gli ambulatori sanitari della ASL, che si avvalgono di collaboratori di studio al fine di agevolare l'accesso ai servizi medici di base da parte dell'utenza. Tale personale assunto risulta esclusivamente funzionale all'efficiente organizzazione ed al buon funzionamento del servizio pubblico erogato dai suddetti ambulatori e non risulta finalizzato a conferire alcun concreto vantaggio in termini economici al medico. L'Onorevole interrogante lamenta il difforme trattamento fiscale riservato a coloro che sostengono costi per il personale da utilizzare nell'ambito dell'attività medica di studio.

Infatti, alla luce della vigente normativa e degli indirizzi interpretativi dell'Agenzia delle Entrate, il ricorso da parte dei medici a forme di collaborazione di terzi, in via non occasionale, realizza, in ogni caso, il concetto di autonoma organizzazione e concretizza il presupposto impositivo del tributo regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446. Risultano, invece, esclusi dal tributo quei medici che non si avvalgono di collaboratori, attesa la carenza del presupposto impositivo. Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue. Preliminarmente è opportuno segnalare che sulla questione la Suprema Corte di Cassazione non è pervenuta a conclusioni univoche. Infatti, con le sentenze n. 12108 del 2009 e n. 8556 del 2011 (adottate a sezioni unite) la Suprema Corte ha riconosciuto la presenza dell'autonoma organizzazione qualora il contribuente che esercita un'attività di lavoro autonomo si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui, riconoscendo la sussistenza dell'autonoma organizzazione, e quindi la riconducibilità delle attività professionali nell'ambito applicativo dell'IRAP, ogniqualvolta ci fosse la presenza di personale, anche part-time, con mansioni di segretariato o persino con funzioni meramente accessorie.

Nel corso del 2013, con le pronunce n. 22020 e 22022, la Suprema Corte ha affermato – diversamente da quanto asserito fino a quel momento – che la circostanza secondo cui un medico si avvalga del lavoro di un dipendente part-time non implica l'obbligo di assoggettamento ad IRAP, essendo la presenza di un solo dipendente part-time addetto allo studio non sufficiente, di per sé, a concretizzare il presupposto di autonoma organizzazione, posto che la presenza di detto dipendente con funzioni accessorie non accresce la capacità produttiva del professionista ma costituisce semplicemente una comodità per quest'ultimo. Tale orientamento è stato recentemente ribadito dalla stessa Corte con la sentenza n. 958 del 17 gennaio 2014. Anche l'orientamento delle Commissioni Tributarie non è costante. Dalla disamina delle più recenti sentenze concernenti la questione, è emerso che l'elemento dirimente è rappresentato dall'accertamento, nelle singole fattispecie, di elementi di fatto che provino la presenza o meno di un'autonoma organizzazione nell'ambito dell'attività del medico di medicina generale convenzionato col SSN, quali ad esempio l'impiego di beni strumentali o di lavoro altrui in misura eccedente a quanto necessario per l'esercizio dell'attività professionale del medico di base. Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia n. 22020 del 25 settembre 2013: il requisito dell’«autonoma organizzazione» deve costituire un qualcosa di ulteriore e diverso rispetto a quella razionale autoorganizzazione che necessariamente accompagna qualunque attività professionale svolta abitualmente, deve essere un «quid pluris» che giustifichi l'imposizione ai «lavoratori autonomi organizzati» di un onere fiscale che non colpisce invece i lavoratori subordinati (e che coinvolge tutto il loro reddito professionale e non solo la quota parte ricollegabile alla autonoma organizzazione).
 
Ciò premesso, deve sottolinearsi che l'individuazione di specifici ulteriori parametri qualitativi e quantitativi per definire la sussistenza di un'autonoma organizzazione può avvenire solo con un eventuale intervento normativo e non in via amministrativa. Tanto è confermato dall'espressa previsione contenuta nella legge 11 marzo 2014, n. 23, recante 'Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita', che prevede all'articolo 11, comma 2, che 'Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo, chiarisce la definizione di autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)'".  

13 marzo 2015
© Riproduzione riservata

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