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Camera. Lorenzin: “Testamento biologico non è materia del Governo. Spetta al Parlamento”. Il question time di oggi anche su certificati medici, farmaci sul web e relazione sulla legge 194


Così oggi pomeriggio il ministro della Salute rispondendo in Aula. Sui certificati medici le linee guide adottate hanno chiarito quali siano le attività sportive non agonistiche soggette ad obbligo di certificazione. Annunciato il via dal 10 luglio della vendita on line di farmaci su siti autorizzati. Chiarite infine le motivazioni dei ritardi della presentazione della relazione al Parlamento sull'aborto. Tutte le risposte del ministro.

01 APR - Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, è intevenuta oggi in Aula alla Camera per rispondere a quattro interrogazioni.
La prima, presentata da Bruno Molea (Sc), riguardava le problematiche relative al decreto del Ministro della salute dell'8 agosto 2014 in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica.

Lorenzin ha spiegato che le linee guida adottate hanno chiarito quali siano le attività sportive non agonistiche, quindi soggette ad obbligo di certificazione, tenuto conto che è stato soppresso l'obbligo della certificazione per chi pratica attività ludico-motoria; quali siano i medici che possono certificare e quali i controlli sanitari da effettuare. Quanto ai costi delle certificazioni per la pratica dell'attività sportiva non agonistica, Lorenzin ha spiegato che sono esclusi dai Lea e rilasciati in base a tariffe determinate dalle regioni con oneri a carico dei richiedenti.

Questa la risposta integrale di Lorenzin: "Sono consapevole che l'attività sportiva vada promossa e sostenuta ma sono altrettanto convinta che vada praticata in totale sicurezza. Ecco perché ho ritenuto opportuno istituire, d'accordo con la Conferenza delle regioni, nel mese di luglio 2014 presso il Ministero della salute un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del Ministero e delle regioni per approfondire i molteplici aspetti della materia. Nel mese di agosto 2014, sulla base di una proposta della Federazione nazionale dell'ordine dei medici e dei chirurghi, sentito il Consiglio superiore di sanità e con il supporto del citato gruppo di lavoro, abbiamo adottato le linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica. In estrema sintesi le linee guida sono volte a superare una serie di difficoltà interpretative e attuative che anche lei qui oggi ci ha rappresentato determinate dal succedersi di disposizioni normative che, dal settembre 2012 a ottobre 2013, hanno a più riprese innovato la materia. Le linee guida hanno il merito di aver chiarito quali sono le attività sportive non agonistiche, quindi soggette ad obbligo di certificazione, tenuto conto che è stato soppresso l'obbligo della certificazione per chi pratica attività ludico-motoria; quali sono i medici che possono certificare; quali sono i controlli sanitari da effettuare e per tale specifico aspetto ricordo che l'elettrocardiogramma è un accertamento sanitario già previsto per legge tra i predetti controlli".

"Quanto alla necessità segnalata dall'onorevole interrogante di intervenire per garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale con specifico riguardo alle attività sportive svolte nell'ambito delle associazioni iscritte al CONI rispetto a quelle, invece, svolte presso associazioni non iscritte, comunico che il citato gruppo di lavoro ha predisposto già dal mese di gennaio una bozza di circolare esplicativa volta ad individuare le attività sportive che, in ragione di determinate caratteristiche, possono essere esentate dall'obbligo della certificazione anche se praticate presso le associazioni iscritte al CONI in modo tale da chiarire questi punti. In ordine a tale specifico aspetto, tuttavia, la commissione salute della Conferenza delle regioni ha ritenuto non necessario tale chiarimento atteso che la normativa vigente con riguardo all'attività sportiva non agonistica non si presterebbe a dubbie interpretazioni. La predetta nota contiene ulteriori indicazioni che saranno valutate al fine di poter adottare al più presto la circolare esplicativa. Quanto ai costi delle certificazioni per la pratica dell'attività sportiva non agonistica - ha concluso il ministro - evidenzio che tali certificati sono esclusi dai LEA e rilasciati in base a tariffe determinate dalle regioni con oneri a carico dei richiedenti. Pertanto il rilascio in forma gratuita di un certificato di idoneità per attività sportiva non agonistica a favore di disabili e minori integra un livello ulteriore di assistenza che solo le regioni possono garantire".

E' stata poi la volta dell'interrogazione sui tempi per l'adozione dei decreti attuativi della direttiva europea n. 62/2011 in materia di vendita e acquisto di farmaci attraverso siti web autorizzati, presentata da Maurizio Bernardo (Ap). La vendita on-line dei medicinali - ha spiegato il ministro - potrà essere effettuata a decorrere dal 10 luglio 2015. Il Ministero della salute, su proposta dell'Aifa, potrà disporre, con provvedimento motivato, anche in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali di offerta a distanza di farmaci, accertate come illegali, oltre ad impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti a siti web rei di pratiche illegali.

Questa la risposta integrale del ministro: "In attuazione della direttiva 2011/62 dell'Unione europea recepita con il decreto legislativo n. 17 del 2014, è stata prevista anche in Italia la facoltà per le farmacie e gli esercizi commerciali di vendere on line medicinali senza l'obbligo di prescrizione, previa specifica autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma. Resta tuttavia vietata la vendita on line di medicinali con obbligo di prescrizione medica. Il sito web della farmacia o dell'esercizio commerciale dedicato alla vendita di medicinali dovrà contenere i recapiti dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, un collegamento ipertestuale verso il sito web del Ministero della salute, il logo comune realizzato in conformità con le direttive e le raccomandazioni dell'Unione europea che identifichi ogni farmacia o esercizio commerciale autorizzato a mettere in vendita medicinali a distanza. Il sito web del Ministero dovrà contenere un collegamento ipertestuale verso un apposito sito creato dall'Agenzia europea dei medicinali, che fornisce le informazioni sulla finalità del logo comune e sui rischi connessi ai medicinali forniti illegalmente al pubblico. La vendita on-line dei medicinali potrà essere effettuata a decorrere dal 10 luglio 2015, ovvero da un anno dopo la data di pubblicazione del regolamento di esecuzione, nel quale sono indicati i requisiti del logo comune. Ad oggi, il Ministero ha stipulato un accordo con la direzione generale sanità e sicurezza alimentare della Commissione europea per l'utilizzo del logo comune personalizzato con la bandiera nazionale. Il sopracitato decreto legislativo prevede un sistema nazionale antifalsificazione gestito dall'AIFA con la partecipazione del Ministero della salute, dell'ISS, del NAS, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e di altre autorità istituzionali".
"Questo è stato uno dei temi principali: evitare ogni rischio di contraffazione della vendita on-line. In sintesi, il sistema nazionale antifalsificazione comprende la ricezione e la gestione delle segnalazioni che inducono a ritenere che si tratti di medicinali falsificati e di medicinali con difetti di qualità, i richiami di medicinali ad opera delle aziende farmaceutiche o i ritiri di medicinali dal mercato, disposti dall'AIFA presso tutti i soggetti della catena di distribuzione, il ritiro di tali medicinali anche presso i pazienti che li hanno ricevuti. Noi abbiamo voluto applicare alle vendite on-line le stesse misure di cautela che si hanno ovviamente nella farmacia. Il Ministero della salute, su proposta dell'AIFA, può disporre, con provvedimento motivato, anche in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali di offerta a distanza di farmaci, accertate come illegali, ovvero emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi internet corrispondenti a siti web rei di pratiche illegali. Da ultimo - ha concluso - evidenzio che il più volte citato decreto legislativo prevede sanzioni personali e patrimoniali per i titolari di farmacie ed esercizi commerciali che mettono in vendita al pubblico a distanza medicinali soggetti a prescrizione medica per i soggetti non autorizzati alla vendita di medicinali al pubblico a distanza e infine per coloro che fabbricano, distribuiscono, importano o esportano, commerciano o vendono a distanza medicinali falsificati".

Lorenzin ha poi risposto all'interrogazione di Marisa Nicchi (Sel) riguardante gli orientamenti ed eventuali iniziative del Governo in merito all'introduzione di una disciplina volta a regolamentare il "fine vita". Il ministro ha evidenziato come, data la complessità e delicatezza della materia riconducibile al testamento biologico, la tematica possa considerarsi di esclusiva competenza parlamentare.

Questa la risposta integrale del ministro: "La complessità e la delicatezza della materia, riconducibile al testamento biologico, comunemente definito «fine vita», per gli oggettivi ed evidenti profili etici che lo caratterizzano mi inducono, senza riserva alcuna, a ritenere che la tematica sia di esclusiva prerogativa parlamentare e, come tale, necessiti di un approfondito confronto e dibattito in tale sede. Ciò in coerenza con gli indirizzi che il Governo sta seguendo qualora si tratti di introdurre disposizioni relative a temi etici. Ricordo, a titolo di esempio, che questo è l'orientamento che il Governo ha seguito in relazione all'attuazione della nota sentenza con la quale la Corte costituzionale ha fatto venire meno il divieto al ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita eterologa e questa è stata una questione che mi ha anche riguardato direttamente. Mi rimetto, pertanto, alle sovrane valutazioni del Parlamento. Per quanto attiene agli specifici profili di interesse sanitario e per quanto possa giovare, ricordo che il Ministero della salute svolge una continua funzione di monitoraggio e coordinamento, finalizzata a garantire sul territorio nazionale la compiuta attuazione della legge n. 38 del 2010, recante disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. È noto, infatti, che la legge n. 38 del 2010 è finalizzata alla tutela della dignità e dell'autonomia del malato fino al termine della vita. Pertanto, le cure palliative sono una prestazione rivolta alla rimozione di quegli ostacoli, primo fra tutti il dolore, che impediscono la piena realizzazione della persona sino al confine ultimo della vita".

"Al proposito, ricordo che, in occasione del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea appena concluso, le cure palliative e la terapia del dolore sono state tra i temi prioritari e sono state avviate iniziative di condivisione tra gli Stati membri delle migliori pratiche nella gestione di condizioni patologiche che i progressi della medicina rendono di grande attualità. In particolare, il nostro Paese ha condiviso la propria esperienza con gli altri Stati membri, promuovendo un percorso di sviluppo sempre teso al soddisfacimento degli specifici bisogni di assistenza dei pazienti fragili e ciò anche grazie alla posizione di avanguardia che nel merito viene da sempre riconosciuta all'Italia. Da ultimo, anticipo che nello schema di DPCM di aggiornamento dei LEA, attualmente all'esame delle regioni, è prevista, all'articolo 31, l'assistenza alle persone nella fase terminale della vita. In particolare, è previsto che il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della rete locale di cure palliative, garantisce alle persone nella fase terminale della vita – affette da malattie progressive in fase avanzate e in rapida evoluzione a prognosi infausta – il complesso integrato delle prestazioni mediche specialistiche, infermieristiche, riabilitative e psicologiche, gli accertamenti diagnostici, l'assistenza farmaceutica e la fornitura di preparati per nutrizione artificiale, le prestazioni sociali, tutelari e alberghiere nonché di sostegno spirituale".

Infine, Lorenzin ha risposto all'interrogazione di Eleonora Bechi (Gruppo Misto), nella quale si chiedevano alcuni chiarimenti in merito alla presentazione della relazione del Ministro della salute sull'attuazione della legge n. 194. 
Questa la risposta integrale del ministro: "La relazione annuale al Parlamento sull'attuazione della legge n. 194 del 1978, recante norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria della gravidanza, è uno strumento istituzionale basato sulle evidenze del sistema di sorveglianza, volto ad indirizzare in modo coerente le iniziative di sanità pubblica, centrali, ma soprattutto regionali, per correggere e risolvere eventuali criticità, pianificare gli interventi più adeguati di prevenzione e raccomandare le procedure più appropriate in termini di maggiore tutela della salute della donna. Come è noto, l'articolo 16 della legge prevede che, entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministero".

"Questo Ministero ha già avuto modo di segnalare, anche in occasione delle precedenti relazioni inviate al Parlamento sull'attuazione della legge in questione, che risulta particolarmente difficile, se non proprio impossibile, rispettare la scadenza prevista dalla norma sopra citata, e cioè il mese di gennaio per le regioni che raccolgono i dati e il mese di febbraio per l'Istituto superiore di sanità, che si occupa della rilevazione ed elaborazione dei dati in oggetto e, quindi, di conseguenza, per il Ministero della salute, in considerazione dell'oggettiva complessità dell'acquisizione del dato relativo al numero reale di aborti effettuati, nonché dell'analisi del fenomeno. Inoltre, i tempi necessari per acquisire dati sufficientemente accurati e completi vanno aggiunti a quelli per l'acquisizione di quelli relativi alle popolazioni di riferimento, donne in età feconda e i nati vivi dell'anno in oggetto forniti dall'ISTAT. Voglio, comunque, rassicurare gli onorevoli interroganti che, non appena sarà completata la fase in corso di acquisizione, il controllo dei dati relativi all'anno 2014, sarà mia cura trasmettere immediatamente la relazione al Parlamento. Questo dato, onorevole, relativo al fatto che nella norma c’è scritto febbraio, che in realtà mai è stato rispettato, è oggettivo. È una procedura e in questo caso razionalità vorrebbe che o cambiamo la data della presentazione o continuiamo nella prassi. Io ho sollecitato più volte gli uffici competenti, l'importante è comunque che, sempre entro l'estate, riusciamo a fare una relazione completa, accurata e dettagliata nei minimi particolari". 

01 aprile 2015
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