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Interrogazioni/1. De Filippo su attività trasfusionali, nomine in Calabria e tagli agli enti locali


L'ipotesi di riduzione dei rimborsi relativi alle attività trasfusionali e dei contributi a favore delle associazioni di donatori non è presente nella nuova ipotesi di intesa Stato Regioni. Le nomine dei direttori generali non rientrano fra gli atti di cui è incaricato il commissario ad acta. Il riparto dei tagli è stato già incluso nella determinazione del fondo di solidarietà comunale 2015.

08 MAG - Questa mattina il sottosegretario alla Salute, Vito De Filippo, è stato impegnato in Aula alla Camera per rispondere a tre interrogazioni. La prima, presentata da Adriana Galgano (Sc), chiedeva spiegazioni circa la riduzione dei rimborsi relativi alle attività trasfusionali e dei contributi a favore delle associazioni e federazioni di donatori di sangue. De Filippo ha spiegato che l'interpellanza richiama quanto era contenuto nella precedente proposta di intesa Stato Regioni. "Queste voci sono state espunte nella seconda ipotesi di intesa".

Questa la risposta integrale di De Filippo: "Inizio precisando che l'interpellanza in esame, richiama quanto era contenuto nella precedente proposta di intesa Stato-regione, all'esame della Conferenza Stato-regioni, relativa alla «manovra sanità 2015», nella quale, in effetti, in quella ipotesi, fra i tagli alla spesa previsti riguardanti la rinegoziazione dei contratti di acquisto di beni e servizi, venivano infatti indicate le voci «Sangue ed emocomponenti da altri soggetti» e «Contributi ad associazioni di volontariato».
Non è un caso che ho parlato di precedente proposta, visto che nel condividere la preoccupazione espressa proprio nell'interpellanza, e cioè che i prospettati tagli avrebbero potuto mettere a rischio l'obiettivo strategico dell'autosufficienza regionale e nazionale del sangue, che è un obiettivo rilevante di sanità pubblica, nella più recente bozza del testo di intesa contenente la «manovra sanità 2015», l'articolo 1, specificamente, prevede l'obbligo, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, sicuramente di rinegoziare i contratti con i fornitori di beni e servizi contenuti nell'allegato 1 in modo da garantire un abbattimento su base annua di circa il 5 per cento del valore complessivo dei contratti in essere, ma le voci «Sangue ed emocomponenti da altri soggetti» e «Contributi ad associazioni di volontariato» nella seconda ipotesi di intesa sono state espunte. La bozza di intesa sarà presentata quanto prima in sede di Conferenza Stato-regioni.
Colgo l'occasione, comunque, per ribadire la fondamentale importanza della legge 21 ottobre 2005, n. 219, citata, la quale dispone che le attività trasfusionali sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale, erogate quali livelli essenziali di assistenza, basate sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita, di cui lo Stato riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici assolutamente rilevanti.
All'obiettivo dell'autosufficienza, infatti, concorrono, in maniera determinante e insostituibile, le associazioni e le federazioni di donatori volontari di sangue, che vedono riconosciuta la loro funzione, il loro ruolo dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 219 del 2005, che prevede che: «Le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela degli stessi donatori»".

E' stato poi il turno dell'interrogazione presentata da Dalila Nesci (M5S) concernente chiarimenti in ordine alla necessità del recepimento, con provvedimento del commissario ad acta, delle nomine dei dirigenti sanitari per le regioni sottoposte al piano di rientro dal disavanzo sanitario. Il sottosegretario ha spiegato che, a parere dei Tavoli tecnici, l'individuazione e la nomina dei singoli direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale non rientrano fra gli atti di cui è incaricato il commissario ad acta per piano di rientro. "Conseguentemente, la nomina dei direttori generali resta sicuramente affidata agli organi istituzionali regionali", ha chiarito. Quanto alla nomina di Santo Gioffrè quale commissario dell'Asp di Reggio Calabria, De Filippo ha spiegato che è in corso un approfondimento istruttorio per valutare una eventuale inconferibilità. Inconferibilità che però, secondo i primi accertamenti della Regione, non dovrebbe sussistere in quanto la nomina è nel ruolo di commissario e non direttore generale, sanitario o amministrativo. Infine, sulla nomina di Giulio Carpentieri quale direttore amministrativo dell'AO di Reggio Calabria, De Filippo ha rimarcato che, per la Regione, questo affidamento d'incarico non dovrebber confliggere con quanto previsto dalla riforma della Pa poichè il conferimento è a titolo gratuito e quindi lecito se non prolungabile per più di un anno.
 
Questa la risposta integrale di De Filippo. "In merito all'interpellanza in esame, con particolare riguardo al fatto che la Giunta regionale della Calabria, quella uscente, in regime di prorogatio, ha nominato nel luglio 2014 il nuovo direttore generale dell'azienda ospedaliera «Mater Domini» di Catanzaro, individuato nella persona, citata anche dall'onorevole, del dottore Antonio Belcastro, nomina poi revocata nell'ottobre del 2014 dal commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro – come è stato ricordato –, il generale Luciano Pezzi, si precisa quanto segue, nell'interpretazione che il Ministero ha dato degli atti e dei documenti che abbiamo richiesto anche alla regione Calabria e quindi spero che non sia soltanto una pratica di ermeneutica, ma un approfondimento di merito che possa essere valutato nella sua compilazione.
Riguardo alla notizia apparsa di recente su organi di stampa, secondo cui il dottor Belcastro sarebbe stato nominato dalla Giunta regionale commissario dell'azienda ospedaliero-universitaria «Mater Domini» di Catanzaro, si segnala innanzitutto che non risulta ad oggi pervenuto ai Ministeri affiancanti (il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze) il provvedimento della Giunta regionale menzionato nell'interpellanza; questo non è stato ancora trasmesso.
Risulta, invece, da una relazione della struttura commissariale per l'attuazione del piano di rientro, valutata dai tavoli tecnici nella riunione di verifica dell'8 aprile scorso, che la Giunta regionale abbia approvato l'elenco dei candidati idonei alla carica di direttori generali delle aziende del servizio sanitario regionale con la deliberazione della giunta regionale n. 344, del 13 agosto 2014.

Nella riunione di verifica dell'8 aprile 2015, i tavoli tecnici hanno chiesto alla struttura commissariale di essere informati sulle procedure di nomina dei citati direttori generali, procedura che, secondo i medesimi tavoli tecnici, deve essere condotta e portata a termine sicuramente dagli organi regionali istituzionali, purché nei pieni poteri, ossia non in regime di prorogatio.
Si ritiene opportuno riportare, riguardo alla questione in esame su chi deve fare le nomine, estratti del verbale della precedente riunione, tenutasi il 24 ottobre 2011, per la verifica sullo stato di attuazione del piano di rientro della regione Calabria.
In tale occasione, il tavolo e il comitato osservavano che, dall'analisi, e dal combinato disposto delle norme succedutesi nel tempo in materia di commissariamento delle regioni in piano di rientro, i compiti ed i poteri attribuiti al commissario ad acta, indipendentemente dalla procedura seguita per la sua nomina, attengono: in primo luogo, all'adozione di tutte le misure indicate nel piano di rientro, o nei programmi operativi adottati per la loro prosecuzione, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali implicati dal piano, in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano stesso; in secondo luogo, alla verifica della piena ed esatta attuazione del piano di rientro a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale; in terzo luogo, alla trasmissione, al Consiglio regionale, dei provvedimenti legislativi regionali rilevatisi d'ostacolo all'attuazione del piano nel suo complesso.

Tavolo e comitato ritengono, inoltre, che l'individuazione e la nomina dei singoli direttori generali delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale non rientrino fra gli atti di cui al primo punto sopra indicato, quello concernente l'adozione di tutte le misure indicate nel piano di rientro, in quanto trattasi di provvedimenti non direttamente e immediatamente presupposti, o correlati, o necessari, ai fini dell'attuazione dello stesso piano di rientro.
Conseguentemente, la nomina dei direttori generali resta sicuramente affidata agli organi istituzionali regionali. Tale atto di nomina, tuttavia, in quanto funzionale a garantire tempestivamente e correttamente l'attività di gestione e di coordinamento delle strutture amministrative coinvolte nell'attuazione del piano, è assorbito dalla sfera di competenze del commissario, laddove sussista inerzia, o grave ritardo da parte degli ordinari organi regionali, ovvero nel caso di palese inidoneità del soggetto indicato, situazioni queste che costituiscono un grave rischio di rallentamento e di impedimento delle necessarie azioni operative dello stesso piano di rientro. In questo senso, c’è una competenza anche del commissario. Spero che, anche nel tecnicismo, possa essere ritenuta chiara la formulazione e anche la posizione del Governo.
Pertanto, tavolo e comitato valutano che, sulla base di quanto sopra considerato, l'organo istituzionale regionale debba adottare il provvedimento di nomina dei suddetti direttori generali. La posizione assunta dai tavoli tecnici è stata mantenuta nella valutazione e anche nel monitoraggio di tutte le regioni sottoposte al relativo piano di rientro, i cui organi istituzionali siano stati commissariati. I tavoli tecnici, collegialmente, così come, di concerto, i Ministeri affiancanti, sono intervenuti nelle situazioni in cui siano state riscontrate quelle difformità di comportamento che ho voluto indicare.
Pertanto, questo Ministero ha provveduto, comunque, a chiedere elementi alla regione Calabria su questo punto (abbiamo chiesto questi elementi in occasione proprio della risposta a questa interpellanza), che ha precisato quanto segue: con deliberazione di giunta regionale n. 112 del 17 aprile 2015 e successivo decreto del presidente della regione, n. 46 del 20 aprile 2015, il dottor Antonio Belcastro, di fatto, è stato nominato direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria «Mater Domini» di Catanzaro, previa intesa con il Magnifico rettore dell'Università «Magna Graecia» di Catanzaro.

Questo professionista, peraltro, aveva già – come è stato ricordato – in precedenza ricoperto il medesimo incarico presso l'Azienda, a seguito della nomina a direttore generale disposta con deliberazione della giunta regionale n. 299/2014, e fino alle dimissioni, che sono state rassegnate il 21 ottobre 2014.
Quella deliberazione, la n. 299 del 2014, che è stata citata dall'onorevole, era stata oggetto di censura da parte del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro pro tempore, il generale Luciano Pezzi, il quale, con specifica deliberazione nel mese di ottobre 2014, ne aveva disposto l'annullamento, in quanto – come era scritto in quell'atto – ritenuto «atto eccedente l'ordinaria amministrazione adottato dalla giunta regionale in regime di prorogatio delle funzioni». L'annullamento fu motivato, quindi, in relazione alla ritenuta carenza di poteri in capo alla giunta regionale, a seguito delle dimissioni dell'onorevole Giuseppe Scopelliti dalla carica di presidente della regione.
La recente deliberazione, invece, della giunta regionale, la n. 112 del 2015, diversamente da quanto si sostiene nell'interpellanza, non dispone, né potrebbe, l'annullamento o la revoca del provvedimento precedentemente assunto dal generale Pezzi, ma si tratta di una nuova nomina, assunta da una giunta nel pieno esercizio delle proprie prerogative e funzioni, acquisita l'intesa con l'università – come ho detto – come richiesto dalla normativa vigente in caso di conferimento dell'incarico di direttore presso l'Azienda ospedaliera universitaria.
Con riferimento al secondo quesito, quello relativo al dottor Gioffrè, nominato commissario dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, ed al rilievo concernente una posizione di inconferibilità in capo allo stesso, la regione ci segnala, in una comunicazione sulla base di una nostra richiesta, che è in corso – questa è la dizione puntuale che scrive la regione – un approfondimento istruttorio su questa nomina, al fine di valutare, in relazione alla specificità della disciplina, se è estensibile in via analogica l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 39 del 2013, quello sulla inconferibilità.

Per esplicitare questo punto, la suddetta norma, infatti, introduce specifiche ipotesi di inconferibilità, ai fini dell'attribuzione degli incarichi sia di direttore generale, specificamente, sia di direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali, mentre – siamo a uno specifico punto, che la regione Calabria ci comunica che sta valutando – il dottor Gioffré è stato nominato, secondo quella regione, all'ASP di Reggio Calabria in forza dell'articolo 20 della legge regionale n. 29 del 2002, secondo il quale: per esigenze di carattere straordinario possono essere nominati dalla Giunta regionale non direttori generali, ma in questo caso commissari nelle aziende sanitarie e in quelle ospedaliere preferibilmente scelti tra i dirigenti in servizio della pubblica amministrazione – cito la legge calabrese del 2002 – e di enti privati di media e grande dimensione con almeno cinque anni di anzianità svolta con autonomia gestionale e di risorse, per un periodo di sei mesi eventualmente rinnovabile per una sola volta fino ad un massimo di sei mesi.
Quindi, c’è un approfondimento: si tratta di un commissario; la legge parla di direttore generale, amministrativo e sanitario. Quanto all'ultimo quesito, relativo alla posizione del dottor Giulio Carpentieri, direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera di Reggio Calabria, di nuovo la regione ci comunica che, nella deliberazione aziendale n. 1 del 3 aprile 2015 di conferimento dell'incarico in questione, viene fatto rilevare chiaramente che questa nomina è esclusivamente a titolo gratuito, essendo il compenso economico assolto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
La suddetta norma – si precisa – nel disciplinare il divieto, che viene giustamente indicato nell'interpellanza in questione, ha chiarito che gli incarichi e le collaborazioni sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile presso ciascuna amministrazione.
Questo è quanto, con molto scrupolo, il Ministero della salute ha voluto ricostruire sulle anche delicate questioni poste dall'onorevole interpellante".
 
Infine, Stefano Borghesi (Ln) ha illustrato la sua interrogazione circa gli intendimenti del Governo in relazione ad un'adeguata rimodulazione dei tagli a carico degli enti locali, anche al fine di garantire la gestione delle residenze sanitarie assistenziali. De Filippo ha precisato che il riparto dei tagli è stato già operato e incluso nella determinazione del fondo di solidarietà comunale 2015 di spettanza di ciascun Comune.

Questa la risposta integrale di De Filippo. "Con l'interpellanza urgente, gli onorevoli interpellanti, nel segnalare le difficoltà finanziarie in cui versano gli enti locali a seguito delle manovre finanziarie che si sono susseguite negli ultimi anni e che non permettono, tra l'altro, una corretta programmazione dei documenti di bilancio, chiedono di conoscere se il Governo intenda assumere iniziative, anche normative, per la rimodulazione dei tagli nei confronti degli enti locali che gestiscono alcuni servizi sociali essenziali, quali le residenze sanitarie assistite, al fine di evitare ulteriori criticità gestionali e possibili aggravi tariffari per i cittadini interessati.
Al riguardo, si fa preliminarmente presente che l'eventuale accoglimento delle richieste degli interpellanti, non può essere assentita, come è evidente, in via amministrativa, ma necessiterebbe, comunque, di un apposito intervento normativo.
Tutto ciò premesso, va evidenziato, che il riparto dei predetti tagli è stato già operato e incluso nella determinazione del fondo di solidarietà comunale 2015 di spettanza di ciascun comune.
Pertanto, l'eventuale modifica in esame non necessiterebbe di copertura finanziaria esclusivamente nel caso in cui il taglio non operato nei confronti dei comuni che gestiscono alcuni servizi sociali essenziali, quali le residenze sanitarie assistite, fosse redistribuito tra i restanti comuni, che verrebbero corrispondentemente penalizzati.
Diversamente, laddove il ripristino del taglio si configurasse quale minor risparmio di spesa per il bilancio statale, come è evidente, occorrerebbe quantificare l'ammontare di tale minor risparmio ed apportare in bilancio le corrispondenti copertura finanziarie.

È, peraltro, da evidenziare che, in merito alla ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015, come peraltro sancito mediante accordo in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali del 31 marzo 2015, le modalità di riparto del fondo di solidarietà comunale, rispetto all'anno 2014, tengono conto della definizione di meccanismi perequativi finalizzati a consentire il passaggio graduale dal criterio della distribuzione delle risorse in base alla spesa storica ad un criterio di distribuzione basato su fabbisogni e capacità fiscali, «risorse standard», in una misura pari al 20 per cento delle risorse spettanti, in linea con la legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale, e in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, come modificato, che ha posto tra i principi e i criteri direttivi generali il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore del fabbisogno standard per il finanziamento delle funzioni fondamentali e della perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni.
Questa è la risposta compilata e definita dal Ministro dell'economia e delle finanze".  

08 maggio 2015
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