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Biotestamento. Al via l'esame nell'Aula della Camera. Ecco il nuovo testo


L'inizio dell'esame previsto per il prossimo 7 marzo. L'Aula sarà chiamata a votare su un nuovo testo parzialmente diverso da quello licenziato dal Senato il 26 marzo 2009. Ma la sostanza del provvedimento resta inalterata. Potremo esprimere le nostre volontà attraverso una "Dichiarazione anticipata di trattamento" (DAT) che andrà compilata presso il nostro medico di famiglia. Escluse però alimentazione e idratazione che potranno essere sospese solo se "non più efficaci alle funzioni fisiologiche essenziali".

02 MAR - La commissione Affari Sociali della Camera ha dato mandato al relatore Domenico Di Virgilio di presentare all’Assemblea il ddl sul testamento biologico con alcuni emendamenti rispetto a quello approvato dal Senato. L'esame dell'Aula dovrebbe inziare il prossimo 7 aprile, anche se si parla del possibile slittamento di un giorno per lasciare più tempo per la presentazione degli emendamenti.
 
Ecco un'ampia sintesi del provvedimento che andrà all'esame dell'Aula della Camera.

Tutela della vita umana
Il ddl riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere.
E’ vietata ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o aiuto al suicidio, ma nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per specifiche disposizioni di legge.
E’ poi ribadito il no all’accanimento terapeutico e si ribadisce il diritto alle terapie antidolore.

Alleanza terapeutica e consenso informato
Il ddl ribadisce e specifica ulteriormente le modalità con le quali va garantito al paziente di poter esprimere il consenso informato alle terapie introducendo per legge il concetto di “alleanza terapeutica” intendendo con ciò quella particolare relazione che si viene a creare tra medico e paziente proprio a seguito della condivisione di terapie e trattamenti.

La Dichiarazione anticipata di trattamento (DAT)
Viene prevista la possibilità per il cittadino di esprimere le proprie volontà sui trattamenti sanitari in previsione di una eventuale perdita di capacità di intendere e di volere.
Alimentazione e idratazione non possono essere oggetto di dichiarazioni di volontà, anche se il ddl prevede che esse possano essere sospese nel caso in cui risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo.
Le DAT vanno redatte in forma scritta, con data certa e firma del soggetto maggiorenne e vanno inserite nella cartella clinica al momento del ricovero. Hanno validità di cinque anni, possono essere rinnovate, modificate o revocate più volte e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive. Qualsiasi altra modalità di dichiarazione non è ammessa.

Valutazione dello stato clinico del paziente
E’ affidata a un collegio medico formato da un anestesista rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista della patologia da cui è affetto il paziente.

Assistenza negli stati vegetativi
Diventa un Livello assistenziale di assistenza, da assicurare attraverso diverse modalità (domiciliare, residenziale ed ospedaliera).
Previste apposite linee guida del ministero della Salute con intesa Stato Regioni sulle modalità assistenziali.

Il fiduciario
Può essere nominato e sostituito senza motivazione. Il fiduciario deve sottoscrivere la DAT ed è l’unico soggetto autorizzato ad interagire con il medico. Può comunque rinunciare all’incarico sia prima che dopo l’eventuale perdita di capacità di intendere e di volere del paziente. In assenza di un fiduciario è la famiglia ad occuparsi delle volontà del paziente.

Il medico curante e le controversie sui trattamenti
Le DAT devono essere prese in considerazione dal medico curante che deve annotare in cartella clinica le motivazione per le quali ritiene di seguirle o meno.
In caso di controversia tra fiduciario e medico curante la questione viene sottoposta alla valutazione di un collegio di medici designato dall’ospedale o dalla Asl di competenza.
In assenza del fiduciario le eventuali controversie sono invece demandate al giudice tutelare su parere del collegio medico o, in caso di urgenza, sentito il medico curante.
 
Il registro delle DAT e le modalità di trasmissione
E’ istituito nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico cui titolare è il Ministero della Salute. Sarà un decreto della Salute, sentito il Garante della privacy, a stabilire le modalità funzionali del registro.
Con lo stesso decreto saranno stabilite le modalità di compilazione delle DAT presso il proprio medico di medicina generale, la registrazione le modalità di conservazione delle DAT presso le Asl e le modalità di trasmissione telematica al registro.

 

02 marzo 2011
© Riproduzione riservata

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