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Responsabilità professionale. Commissione Affari Sociali approva l’articolo 7. Responsabilità contrattuale per le strutture ed extracontrattuale per i medici. Ma non per i libero professionisti

di G.R.

È quanto stabilisce l'articolo riformulato presentato dal relatore Federico Gelli (Pd) la scorsa settimana, e approvato oggi dalla XII commissione. La responsabilità contrattuale delle strutture viene allargata anche alle prestazioni svolte in regime intramurario nonché attraverso la telemedicina. Presentati due aggiuntivi all'articolo 7 che disciplinano l'azione di rivalsa della struttura nei confronti del medico e il tentativo obbligatorio di conciliazione.

04 NOV - Via libera dalla commissione Affari Sociali della Camera alla nuova formulazione dell'articolo 7 del ddl sulla responsabilità professionale, presentato la scorsa settimana dal relatore del testo Federico Gelli (Pd). L'articolo approvato disciplina la responsabilità civile degli esercenti la professione sanitaria e prevede un 'doppio binario': contrattuale a carico delle strutture sanitarie, pubbliche e private, ed extracontrattuale per l’esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Ricordiamo che quest'ultima misura comporta l'inverione dell'onere della prova a carico del paziente e la riduzione della prescrizione da 10 a 5 anni.
 
Due, infine, le principali novità: la responsabilità contrattuale delle strutture viene allargata anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime intramurario nonché attraverso la telemedicina, e l'esclusione dalla reponsabilità extracontrattuale per i libero professionisti.
 
Sempre nella seduta odierna sono stati inoltre presentati due aggiuntivi all'articolo 7. Il 7.10 istituisce il tentativo obbligatorio di conciliazione che prevede, tra le altre cose, la partecipazione obbligatoria al procedimento di accertamento tecnico preventivo per tutte le parti, comprese le compagnie assicuratrici. Il 7.11, invece, disciplina l'azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria. Quest'ultima potrà essere esercitata solo in caso di dolo e colpa grave. La struttura sanitaria avrà l’obbligo di dare comunicazione all’esercente la professione sanitaria dell’instaurazione del giudizio risarcitorio mediante notifica nell’atto di citazione. L’omissione o la incompletezza di questa comunicazione preclude l’ammissibilità del giudizio di rivalsa. Infine, l'azione di rivalsa potrà avvenire nella misura massima di un quinto della retribuzione e, il medico, per i tre anni successivi al passaggio in giudicato della decisione pronunciata nel giudizio di rivalsa, non potrà vedersi assegnare incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti, né potrà partecipare a pubblici concorsi per incarichi superiori.
 
Entro le 12 di domani si potranno presentare i sub emendamenti a questi due emendamenti del relatore riformulati. A seguire, saranno espressi i pareri e poi votati in Commissione.
 
Giovanni Rodriquez

04 novembre 2015
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