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Riforma costituzionale. Camera approva senza modifiche il testo già approvato dal Senato. Ma la riforma dovrà comunque essere rivotata dai due rami del Parlamento. E poi il referendum

di Giovanni Rodriquez

L'Assemblea ha approvato il provvedimento con 367 sì, 194 no e 5 astenuti. Per la sanità cambia il Titolo V della Costituzione: allo Stato spetterà la potestà legislativa esclusiva per le disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e la sicurezza alimentare. Alle Regioni la potestà su organizzazione e organizzazione dei servizi. IL TESTO

11 GEN - L'Aula della Camera ha approvato con 367 sì, 194 no e cinque astenuti il disegno di legge Boschi di riforma della Costituzione nel testo già approvato lo scorso ottobre dal Senato.A favore hanno votato Pd, Area popolare, Scelta civica, Ala, Democrazia solidale-Centro democratico, Psi. Voto contrario da M5s, Sinistra italiana-Sel, Lega Nord, Forza Italia, Fdi-An, Alternativa libera-possibile, Conservatori e riformisti. Il disegno di legge costituzionale dovrà ora passare nuovamente al vaglio del Senato e ritornare, per il via libera definitivo, alla Camera.
 
Secondo quanto previsto dall'articolo 138 della Costituzione, serviranno infatti due ulteriori brevi passaggi in entrambi i rami del Parlamento, dove senatori e deputati dovranno pronunciarsi, a maggioranza assoluta, con un "sì" o un "no" al testo di riforma costituzionale, senza possibilità di presentare ulteriori emendamenti.
 
Si tratta comunque ormai del testo definitivo e il nuovo passaggio alle due Camere risponde di fatto solo al dettato costituzionale che prevede un iter particolarmente complesso per il varo di leggi che intervengano sulla nostra Carta costituzionale. E su questo testo si pronunceranno anche i cittadini nel referendum confermativo già annunciato da Matteo Renzi per ottobre di quest'anno e che lo stesso premier ha definitio come "la madre di tutte le battaglie". 
 
Per la sanità confermate le modifiche già approvate lo scorso ottobre al Senato. Con il nuovo articolo 117 del titolo V si ampliano le competenze statali prevedendo l'esclusività della potestà legislativa dello Stato non solo nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni ma anche nelle "disposizioni generali e comuni per la tutela della salute e per le politiche sociali".

Questa la nuova lettera m) dell'art. 117 come modificato dal Senato:
"(...) Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
(...)
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute; per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare (...)".
 
Sempre nel nuovo articolo 117 è poi previsto che alle Regioni resti "la potestà legislativa in materia di (...) di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali".
 
C'è poi anche una cosiddetta clausola di "supremazia", per la quale lo Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva qualora "lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale".
 
Infine, prevista la discussa possibilità di devoluzione della potestà legislativa “sulle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali”.
 
Giovanni Rodriquez

11 gennaio 2016
© Riproduzione riservata

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