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Responsabilità professionale. Quei facili entusiasmi nella corsa verso la nuova legge

di Pierantonio Muzzetto (Fnomceo)

La “disciplina della responsabilità e delle linee guida” non  abbisogna di record ma di buon senso e di certezze in ambito del diritto di cura,  correggendo tutti gli equivoci ampiamente segnalati e assolutamente ripetuti. Dalle linee guida alla rivalsa e alle assicurazioni. Senza dimenticare quel timore a parlare espressamente di responsabilità medica e solo medica

01 FEB - Corre il disegno, corre. Facili entusiasmi o compassata preoccupazione? C’è una volontà espressa, non solo dal relatore della PDL sulla responsabilità e dal suo schieramento - a dire il vero non omogeneamente schierato - e di altre figure rappresentative, d’arrivare entro brevissimo tempo al traguardo delle Legge.
 
Quasi che fine febbraio vi sia un appuntamento straordinario allo stadio Olimpico della Politica - per competenza diremmo il Flaminio, a statue scoperte come si addice al mondo dello sport antico – sulla cui pista si consumerà il tentativo di record col taglio del nastro sul traguardo, incoronandone l’autore.
 
La “disciplina della responsabilità e delle linee guida” non  abbisogna di record ma di buon senso e di certezze in ambito del diritto di cura,  correggendo tutti gli equivoci ampiamente segnalati e assolutamente ripetuti.  “Questa legge ci permette di aumentare le garanzie e tutele per gli operatori delle professioni sanitarie e nello stesso tempo di assicurare ai pazienti la possibilità di essere risarciti in tempi brevi e certi per gli eventuali danni subiti”, dichiara il relatore in un’intervista pubblicata il 29 settembre su Il Sole 24ore.
 
Parole inequivocabili, a conferma proprio delle precedenti argomentazioni e della considerazione riservata al medico, oltreché alla sua funzione, in uno scenario di silenzio istituzionale e, ovviamente, di certa parte del mondo politico.
 
I veri problemi sono quelli irrisolti, che coinvolgono anche le garanzie e che, una volta approvata la Legge e ci si troverà in fase applicativa, faranno da moltiplicatore delle incongruenze fra norma stabilita e la sua inapplicabilità, a dispetto dell’opinione professionale prevalente e delle proposte fatte.
 
Una prima considerazione riguarda perciò l’interpretazione delle linee guida, che è acclarato siano raccomandazioni sulla base dell’evidenza scientifica, che divengono parametro di riferimento in ambito di giudizio della magistratura. Evidenza scientifica è bene ancora  una volta chiarire - che deriva dall’esperienza e dalla professione ma che non è generalizzabile.
 
La professione - la Federazione medica in quanto Istituzione- ha la funzione di coordinatrice delle società scientifiche ed è chiamata in un sistema garantista del medico e del cittadino a vigilare e a produrre le linee guida col concorso d’esperti super partes. Una seconda considerazione va perciò fatta sui limiti “straconosciuti” di tali raccomandazioni, che non possano trovare applicazione nella globalità dei pazienti, ma che siano appropriate se modulate su ogni singolo ammalato, cioè considerate e applicate sullo specifico problema di salute.
 
L’errore comune anche in ambito di dottrina è considerarle la Bibbia della professione medica. Diceva a proposito un dotto giurista: “di fronte ad un medico che applica le linee guida e a uno che non le applica, mi faccio curare da quello che le applica”. Il problema non sono le linee guida, applicate tout court e acriticamente, ma il loro valore limitato solo se ritagliate sul caso: in un sistema incentrato non più sulla medicina e sulle malattie, ma sull’ammalato.
 
Linee guida, dunque, come marker di responsabilità? Il richiamo al codice deontologico medico è calzante e illuminante. E ci si riferisce alla deontologia medica, al cui rispetto è chiamato il medico anche  se fuori dall’esercizio attivo della professione, cosicché nessuno ne è esentato dal conoscerle e applicarle
In questa strana PDL si riportano all’attualità i principi di quella Balduzzi, considerata per quest’aspetto inapplicabile, in qualche modo cadendo nel tranello dello stilema della colpa, scandita dall’applicazione delle fatidiche linee guida.
 
L’incongruità – non ci si stanca mai di dirlo - sta nella variabilità clinica e nella presenza di più stati patologici, in cui le linee guida da considerare sono molteplici; e talvolta sono fra loro incongrue o nocive, qualora applicate acriticamente e non adattate al singolo paziente, trovandone il “giusto mezzo o equilibrio”.
 
L’enunciato ancora una volta non salvaguarda, in fin dei conti, l’ammalato e poi neanche il medico, cui compete la scelta diagnostica e terapeutica; quel medico che diventa imputabile se non le applichi, reo di colpa grave anche a fronte del buon agire. Se scritta in una legge, la discrezionalità e il buon senso del giudice si trovano comunque a mal partito di fronte alla risoluzione del problema clinico e alla non applicazione della linea guida. Una vera schizofrenia legislativa.
 
“Quanto vi sia di pratica e quanto di grammatica nell’essere e agire medico” trova un’esauriente risposta in una serie d’importanti sentenze della Suprema Corte, che fanno giurisprudenza, in cui è detto a chiare lettere che è fondante il giudizio clinico sul paziente, rispetto alla corretta applicazione delle linee guida e dei protocolli, superando col buon senso ogni ragionevole dubbio applicativo della stessa Balduzzi. E se i nostri politici, che non hanno prestato orecchio a questo ragionamento fatto dai clinici – loro fatto e scritto, ma a quanto pare ritenuto inutile- almeno meditino sui dispositivi di quelle illuminanti sentenze e sulle difficoltose argomentazioni dell’applicazione della colpa lieve.
 
Un altro degli aspetti controversi è la responsabilità aquilana, da cui sono esclusi i libero professionisti, ma anche la rivalsa o il problema assicurativo. Perché? Perché la PDL modificata è una legge di princìpi che non corregge appieno queste anomalie di fondo. L’onere della prova non è un aspetto secondario del diritto e non è comprensibile sul piano dell’equità fra professionisti, stabilendosi di fatto una diversità di trattamento a seconda del rapporto di lavoro, stabilendo un principio giuridico che ne delinei le responsabilità nello stesso tipo di rapporto fiduciario con il paziente o con la persona assistita.
 
Allo stesso modo, nel parlare di rivalsa, s’invoca invece l’univocità del reato e della pena. Un enunciato che sottende il principio della corrispondenza fra reato sanzionato e pena “certa”, senza che cioè ci sia l’attuale ribaltamento di giudizio in sede erariale. Forse, proprio l’importanza dell’argomento e le sue implicazioni presupporrebbero una Legge specifica, per cui sarebbe opportuno inserire in questa PDL alcune “specifiche che richiamino una futura legge” in materia.
 
Tra le varie incongruenze correlate vi sono ancora le assicurazioni: è lecito richiedere un passaggio che colmi la lacuna del non obbligo ad assicurare da parte delle compagnie assicuratrici? A fronte dell’imposizione a essere assicurato, il medico si scontra nel quotidiano col diniego o colla discrezionalità delle stesse assicurazioni a farlo, per cui si ravvisa l’esigenza di una risposta positiva alla domanda. Pur consci delle evidenti contro-reazioni del mondo assicurativo, allora perché non affrontare questo spinoso argomento, che è di per sé controverso e iniquo, sul piano politico e non solo legislativo? 
 
Tornando all’incipit del relatore, in questa legge manca ancora una volta la tutela: del medico e, a cascata, di tutto il personale. A ben vedere calano anche quelle dell’ammalato. Per dirla diversamente, si passa da Franz Kafka al principio supremo dello stato di diritto. O meglio, più correttamente, dallo stato di diritto a Franz Kafka.
 
Dunque una legge in proposta da correggere e da integrare, come larga parte del mondo ordinistico (la professione) richiede con insistenza e altrettanta fermezza.
A maggior ragione trattandosi di rispetto del dovere e del diritto della salute, nonché degli attori del sistema, va richiesto a chi corre al Flaminio - dalle statue scoperte - per tagliare il traguardo della Legge col record, di non lasciarsi prendere dall’ebrezza della velocitàe di rivederne impianto e contenuti. Consigliando per giunta di non aver vergogna a utilizzare nei vari articoli il sostantivo “medico” perché appropriato e necessario: anche perché, a parte tutto, essere medico è un privilegio solo quando si vive da medico ogni atto della vita quotidiana e, forti della mission, si sia d’utilità al prossimo.
 
E chi tutela la professione e la salute del cittadino richiede rispetto come si conviene anche a chi rappresenta una nazione civile in sede legislativa.
 
Pierantonio Muzzetto
Consigliere nazionale Fnomceo

01 febbraio 2016
© Riproduzione riservata

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