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Agenzia entrate. Detraibili le spese per mesoterapia ed ozonoterapia. Niente detraibilità per haloterapia e pedagogista. E per lo status di sordo si deve far riferimento alla legge 381/70. La circolare


Nella circalare n. 3/E dell'Agenzia delle entrate si spiega che i trattamenti di mesoterapia ed ozonoterapia devono però essere effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria. Per i trattamenti di “haloterapia” o Grotte di sale, il Ministero della Salute sta svolgendo approfondimenti sulla riconducibilità di tale tipo di trattamento all’ambito delle procedure sanitarie. LA CIRCOLARE

04 MAR - La circolare n. 3/E dell'Agenzia delle Entrate contiene diversi chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti gli oneri detraibili e deducibili. Alcune di queste riguardano temi di interesse sanitario. In particolare, le spese relative ai trattamenti di mesoterapia ed ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria, sono ammesse in detrazione.
 
Ai fini della detraibilità occorre, però, che le predette spese siano correlate ad una prescrizione medica, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia. Diversamente, per ciò che riguarda i trattamenti di “haloterapia” o Grotte di sale, il medesimo Ministero sta svolgendo approfondimenti sulla riconducibilità di tale tipo di trattamento all’ambito delle procedure sanitarie. Pertanto, le relative spese non sono allo stato detraibili.
 
Quanto alle spese sostenute per le prestazioni svolte da un pedagogista, l'Agenzia delle entrate spiega che con la circolare n. 19/E del 2012, rientrano tra le spese detraibili ai sensi della citata norma le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto del Ministro della Sanità del 29 marzo 2001.
 
Tra le professioni sanitarie riabilitative di cui all’art. 3 del decreto è compreso l’”educatore professionale” la cui figura e il cui profilo professionale sono disciplinati dal regolamento adottato con il decreto del Ministro della Sanità n. 520 del 1998. Per ciò che concerne il rapporto tra la figura dell’educatore professionale e la figura del pedagogista, esercente l’attività di educatore, il Ministero della Salute - si legge - ha fatto presente che “esiste un doppio canale formativo del profilo di educatore:
- nella facoltà di scienze della formazione si consegue la laurea in scienze dell’educazione;
- nella facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienze dell’educazione si consegue la laurea di educatore professionale”, che è quello individuato nel menzionato decreto n. 520 del 1998.
 
Il pedagogista, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dal Ministero della Salute, è “un professionista in possesso della laurea quadriennale in Pedagogia o in Scienze dell’Educazione e laurea specialistica/magistrale ed è una figura che opera in ambito sociale, svolgendo la sua attività nei settori formativo, educativo, sociale e socio-sanitario (solo per le prestazioni sociali)”. “L’esercizio della due professioni è ben delineato dal percorso formativo e dal riconoscimento giuridico ad esse attribuito: l’Educatore professionale classe L/SNT2 ... è un professionista sanitario, mentre il Pedagogista il cui titolo è equipollente alla Laurea in Scienze dell’Educazione L/19 opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali e non può essere considerato una professione sanitaria”. Tenuto conto del parere espresso dal Ministero della Salute, spiega l'Agenza delle entrate, "deve ritenersi che le spese sostenute per le prestazioni rese da un pedagogista non siano detraibili".
 
Infine, circa la orma di riferimento per il riconoscimento dello status di sordo, viene spiegato che "si ritiene corretto il richiamo alla legge n. 381 del 1970 per l’individuazione dei sordi destinatari delle agevolazioni fiscali".

04 marzo 2016
© Riproduzione riservata

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