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Ddl concorrenza. Farmaci ospedalieri anche in farmacia. Scende a 3 anni la “gestione associata” per i vincitori del concorso straordinario


Questo il contenuto degli emendamenti 48.88 e 48.91, a firma Andrea Mandelli (Fi) e Luigi d'Ambrosio Lettieri (CoR), approvati nel corso della seduta odierna della commissione Indstria del Senato. I relatori, con ogni probabilità, presenteranno ulteriori proposte emendative che potrebbero recepire in forma sintetica alcune tematiche oggetto dei molti emendamenti ancora accantonati.

23 MAR - Via libera ai farmaci ospedalieri anche in farmacia e, per i vincitori in forma associata del concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche, scende da dieci a tre anni il periodo in cui dovranno mantenere la gestione associata. Queste le mofiche apportate al testo del ddl concorrenza dai due emendamenti 48.88 e 48.91, entrambi a prime firma Andrea Mandelli (Fi) e Luigi d'Ambrosio Lettieri (CoR), approvati oggi nel corso dell'odierna seduta della commissione Industria.
 
Di seguito i testi degli emendamenti approvati:
 
48.88 MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI in base al quale i medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili possano essere forniti, dai produttori e dai grossisti, anche alle farmacie che potranno distribuirli, in via esclusiva, alle strutture autorizzate ad impiegarli o agli enti da cui queste dipendono (centri ospedalieri e strutture di ricovero a carattere privato);

48.91 D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE che riduce da dieci a tre anni il periodo in cui i vincitori in forma associata del concorso straordinario devono mantenere la gestione associata.
 
Come riportato da un aggiornamento sui lavori effettuato dalla Fofi, sono stati invece respinti i seguenti emendamenti:
48.10 D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE e 48.11 PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLI – volti a consentire anche alle società costituite per gestire in modo associato la farmacia vinta con il concorso straordinario, nonché alle società di capitali di essere titolari di farmacia privata e riconoscere la facoltà alle società costituite per la gestione associata della farmacia vinta con il concorso straordinario di trasformarsi in società di capitali, con l'obbligo del mantenimento della gestione associata da parte dei vincitori per un periodo di dieci anni, fatta salva la premorienza o la sopravvenuta incapacità;
 
48.12 PELINO, PERRONE, RIZZOTTI, PICCINELLIvolto a prevedere per le società titolari di farmacia l’obbligo di iscrizione all’albo speciale dell’Ordine provinciale ove sono ubicate le farmacie di cui la società è titolare;
 
 
48.13 DI BIAGIO volto a prevedere che la maggioranza del capitale sociale delle società titolari di farmacia debba essere detenuto da farmacisti idonei iscritti all’albo e che i titoli azionari debbano essere nominativi;

48.14 SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI, 48.15 MARINELLO, SACCONI, DI BIAGIO, 48.16 BARANI e 48.17 PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO volti a prevedere che la maggioranza del capitale sociale delle società titolari di farmacia debba essere detenuto da farmacisti idonei iscritti all’albo e che i titoli azionari debbano essere nominativi;

48.18 DI BIAGIO, 48.19 SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI, 48.20 MARINELLO, SACCONI, DI BIAGIO, 48.21 BARANI e 48.22 PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO volti a prevedere che nelle società di capitali titolari di farmacia debbano partecipare farmacisti iscritti all’albo in possesso del requisito dell’idoneità nella misura in cui venga garantita la maggioranza dei due terzi nelle deliberazione e nelle decisioni dei soci;

48.23 DE PETRIS, GAMBARO volto a prevedere l’iscrizione delle società di capitali titolari di farmacie in un apposito elenco, pubblico e consultabile anche dal sito del Ministero della salute, nel quale devono anche essere indicati tutti i soci;

48.24 D'ADDA, BUEMI, ORELLANA, PEGORER, FASIOLO, CONTE, PEZZOPANE volto a prevedere per le società titolari di farmacia la partecipazione obbligatoria, per almeno un quinto del capitale sociale, di farmacisti idonei iscritti all’albo;

48.33 DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA, DE BIASI, MATTESINI, MATURANI, PADUA, D'ADDA, SILVESTRO volto a prevedere nelle società titolari di farmacia i soci, per almeno tre quinti del capitale sociale e dei diritti di voto, debbano essere farmacisti idonei ed iscritti all'albo e che,in difetto di tale requisito, la gestione della società o della farmacia è interrotta fino a quando non sia ristabilita la maggioranza richiesta;

48.42 PELINO, PERRONE, RIZZOTTI volto a prevedere che nelle società di capitali titolari di farmacia i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, debbano essere farmacisti iscritti all'albo e che il difetto di tale requisito costituisca causa di scioglimento della società;

48.43 PELINO, PERRONE, RIZZOTTI volto a prevedere che nelle società di capitali titolari di farmacia i soci, per almeno il 51% del capitale sociale e dei diritti di voto, debbano essere farmacisti iscritti all'albo e che il difetto di tale requisito costituisca causa di scioglimento della società;
 
48.90 D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE volto a consentire ai vincitori in forma associata del concorso straordinario di costituire una società per la titolarità della farmacia, prevedendo l’obbligo per i vincitori in forma associata di non modificare la compagine sociale per il periodo di dieci anni, come previsto dalla normativa sul concorso straordinario. 
 
Sono stati nuovamente accantonati i seguenti emendamenti:
− gli identici 48.26 MANDELLI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI, 48.27 D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE (nonché gli analoghi 48.62, 48.63) volti a prevedere, per le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata che hanno la maggioranza dei soci non farmacisti, il versamento di una somma pari al 2% del fatturato annuo in favore dell’ENPAF;

48.29 e 48.30, Sen. Pelino, Perrone, Rizzotti e Piccinelli, che prevedono, per le società di capitali, un tetto massimo (pari rispettivamente al 15% nazionale e 10% regionale) per la titolarità delle farmacie;

48.31 (testo 2) FAVERO in base al quale nelle società titolari di farmacia i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti idonei ed iscritti all'albo e che,in difetto di tale requisito, la gestione della società o della farmacia è interrotta fino a quando non sia ristabilita la maggioranza richiesta;

48.55 BARANI in base al quale le società non possono detenere, direttamente o anche indirettamente, più del 10% delle farmacie esistenti sul territorio regionale o provinciale nel caso di province autonome e che, in caso di superamento della suddetta percentuale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) possa adottare la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287 del 1990;

48.56 GALIMBERTI, 48.57 DI BIAGIO e 48.58 SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI finalizzati a prevedere che le società non possano detenere, direttamente o anche indirettamente, più del 10% delle farmacie esistenti sul territorio regionale o provinciale nel caso di province autonome e che, in caso di superamento della suddetta percentuale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) possa adottare la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287 del 1990;

48.59 SCHIFANI, BIANCONI, CHIAVAROLI, MANCUSO, DE POLI, 48.60 DI BIAGIO e 48.61 GALIMBERTI volti a prevedere che le società non possano detenere, direttamente o anche indirettamente, più del 20% delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un minimo di una ed un massimo di cento farmacie, non più del 10% esistenti sul territorio regionale o provinciale, nel caso di province autonome, e non più del 5% delle farmacie esistenti sul territorio nazionale. Le proposte prevedono inoltre che, che in caso di superamento della suddetta percentuale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) possa adottare la procedura di diffida e le sanzioni stabilite dall'articolo 15 della legge n. 287 del 1990;
 
− 48.72 (testo 2) BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO volto a prevedere in via sperimentale per il biennio 2016-2018 un’assegnazione di nuove farmacie in deroga alle norme che prevedono la distribuzione territoriale delle farmacie e la loro assegnazione tramite concorso;

− 48.92 TAVERNA, CAPPELLETTI, FISSORE, GAETTI, CASTALDI, GIROTTO, 48.93 LANZILLOTTA e 48.0.16 DE PETRIS, GAMBARO volti a disporre l’abrogazione della disposizione normativa che prevede che in sede di periodico aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti non possono essere classificati come farmaci a carico del SSN con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare.
 
I relatori della X commissione, con ogni probabilità, presenteranno ulteriori proposte emendative alla luce del confronto con il Governo in cui sono state affrontate le questioni emerse nell’ambito dell’esame del disegno di legge. Tali emendamenti potrebbero, quindi, recepire in forma sintetica alcune tematiche oggetto degli emendamenti ancora accantonati. Si evidenzia, infine, che il disegno di legge è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la settimana dal 4 all’8 aprile, ove la Commissione abbia terminato l’esame in sede referente.  I lavori della Commissione, conclusi oggi, riprenderanno mercoledì 30 marzo.

23 marzo 2016
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