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Circolare appropriatezza. Omceo Bari: “Lorenzin rispetta gli impegni assunti”


Così il presidente Filippo Anelli commenta la circolare del ministero che fornisce le prime indicazioni sull'applicazione del decreto appropriatezza. "Si tratta di un risultato fortemente voluto anche dalle organizzazioni sindacali. La decisione circa l’appropriatezza di una prescrizione torna ad essere un atto professionale, di competenza esclusiva del medico”. 

29 MAR - L’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Bari esprime soddisfazione per la Circolare del Ministero della Salute del 25 marzo, che fornisce le prime indicazioni all'applicazione del cosiddetto “Decreto appropriatezza” del 9 dicembre scorso. 
 
“Diamo atto al Ministro Lorenzin di aver rispettato gli impegni assunti con la Fnomceo sul decreto appropriatezza - commenta il Presidente Filippo Anelli –. La circolare è il frutto di un lungo e faticoso lavoro di mediazione condotto dalla Presidente Roberta Chersevani e dal gruppo di lavoro Fnomceo che con successo ha determinato una stesura condivisa e ha raccolto molti dei punti evidenziati nell’incontro del 12 febbraio con il Ministero. Si tratta di un risultato fortemente voluto anche dalle organizzazioni sindacali ed in particolare dalla Fimmg, che ha sostenuto in ogni occasione con grande convinzione le iniziative intraprese dalla Fnomceo. La decisione circa l’appropriatezza di una prescrizione torna ad essere un atto professionale, di competenza esclusiva del medico”. 
 
Si avvia così una fase sperimentale che - sottolina l'Omceo di Bari - "proprio alla luce delle criticità emerse in ordine all’applicazione delle disposizioni del decreto e al mancato adeguamento dei sistemi informatici ha come obiettivo il monitoraggio e la raccolta dei dati sulle difficoltà di prescrizione delle prestazioni". 
 
In più occasioni i medici avevano contestato sia la forma che la sostanza del decreto. Erano infatti state introdotte norme che imponevano ai medici l’apposizione di “note” per ogni esame prescritto per certificare l’erogabilità della prestazione. Un vero e proprio aggravio burocratico che condizionava negativamente il rapporto medico paziente. La circolare ha invece previsto che il medico nella prescrizione debba riportare solo il quesito diagnostico, che tenga conto dei contenuti del decreto nell’ambito della buona pratica clinica, senza obbligo di annotare il codice nota di fianco alla prestazione o al quesito diagnostico.

Inoltre, il decreto introduceva come fattore di limitazione della prescrivibilità di alcune prestazioni i criteri riferiti all’appropriatezza. La circolare ora ribadisce, proprio sulla base delle osservazioni fatte pervenire dalla Fnomceo, la necessità di “chiarire come la definizione delle ‘condizioni di erogabilità di prestazioni appropriate’ rappresenti un atto programmatico distinto dalla definizione dell’appropriatezza clinica, attinente alla qualità dell’atto professionale, da valutare con gli strumenti della revisione tra pari e che deve tener conto delle complesse interazioni proprie della relazione di cura”.
Quindi si chiarisce che le condizioni di erogabilità rappresentano un atto di programmazione che compete al Governo, mentre l’appropriatezza viene intesa come qualità dell’atto professionale che resta di competenza esclusiva del medico.

La Corte Costituzionale, infatti, aveva evidenziato che “non è di norma il legislatore a dover stabilire quali sono le pratiche ammesse, con quali limiti e a quali condizioni; poiché la pratica dell’arte medica si fonda sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione, la regola di fondo in questa materia è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a sua disposizione”.


Queste le principali novità contenute nella circolare:
- Malati cronici ed invalidi. Durante la fase di sperimentazione e monitoraggio del decreto in esame, i medici prescrittori possono non applicare le condizioni di appropriatezza previste dal decreto quando le prestazioni debbano essere erogate a pazienti cronici o invalidi.
- Prescrizione specialistica. In tutti i casi in cui sia necessaria la prescrizione del medico specialista (casi in cui nel decreto figura l’indicazione "a seguito di visita specialistica", "su prescrizione specialistica" e "prescrivibile dallo specialista"), lo stesso deve procedere alla prescrizione diretta sul ricettario del Servizio sanitario nazionale. Le Regioni sono invitate a dotare gli odontoiatri dipendenti, convenzionati o accreditati per le branche a visita, nonché i medici specialisti, del ricettario del Servizio sanitario nazionale per la prescrizione delle prestazioni di cui al decreto ministeriale in esame.
- Sanzioni. Nel corso della fase sperimentale le sanzioni non saranno applicabili ai medici prescrittori.

29 marzo 2016
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