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Responsabilità professionale. Audizione in Senato di Federsanità. Frittelli: “Necessarie modifiche e integrazioni al Ddl”


Dall’immediata approvazione di tabelle del danno non patrimoniale e delle invalidità permanenti fino all’obbligatorietà di costituire negli enti del Ssn un Comitato valutazione sinistri. Queste alcune delle proposte al Ddl presentate oggi nell’ambito dell’audizione in Commissione Sanità del Senato. LE PROPOSTE DI FEDERSANITÀ

05 APR - Arrivare a un più efficace e strutturato sistema che incentivi le parti a partecipare all’accertamento tecnico preventivo con fini conciliatici in caso di controversia del risarcimento del danno per responsabilità sanitaria. Conferma, nei casi di giurisdizione sulla reintegra del danno erariale verso struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, della titolarità esclusiva dell’azione da parte della Procura della Corte dei Conti e della giurisdizione della Corte dei Conti con applicazione degli istituti giuridici tipici della responsabilità amministrativa per danno erariale. Immediata approvazione di tabelle del danno non patrimoniale e delle invalidità permanenti, e obbligatorietà di costituire presso gli Enti del Ssn, un Comitato valutazione sinistri con professionalità adeguate alla gestione anche economica del rischio.
E ancora, inserimento nella legge sulla responsabilità professionale, dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture e per gli esercenti le professioni sanitarie evitando così di demandarli in toto a decreti interministeriali di probabile lunga definizione.
 
Sono queste le proposte presentate oggi da Tiziana Frittelli, Vice Presidente di Federsanità, su delega del Presidente Angelo Lino Del Favero, nell’ambito dell’audizione con la “Fondazione Sicurezza in Sanità” presso la XII Commissione del Senato “Igiene e Sanità”, in merito all’esame del disegno di legge “Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario”.
 
Federsanità suggerisce in particolare la modifica degli articoli 8 (sul tentativo obbligatorio di conciliazione) 9 (sulle azioni di rivalsa) e 10 (sull’obbligo di assicurazione).
 
Sul tentativo obbligatorio di conciliazione, osserva Frittelli Al fine di scoraggiare la mancata partecipazione delle parti a tale fase propedeutica, caratterizzata dalla qualificata presenza istituzionale di un consulente e volta alla deflazione dei contenziosi, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, “indipendentemente dall’esito del giudizio”, oltre che ad una pena pecuniaria determinata “equitativamente”, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.
 
L’apprezzabile prospettiva del Ddl di incoraggiare le parti alla partecipazione della fase propedeutica per la deflazione dei contenziosi giurisdizionali sanzionandone la “mancata partecipazione”, sottolinea Frittelli, appare ancora “comunque, troppo blanda per costituire un reale deterrente alla diserzione dalla partecipazione al preliminare procedimento di accertamento preventivo con fini conciliativi”. Per questo occorre trovare un sistema di incentivazione più efficace e strutturato.
 
In merito alle azioni di rivalsa disciplinate nell’articolo 9, l’esclusione della giurisdizione della Corte dei Conti, stabilita dal Ddl, “risulta radicale a fronte della precedente versione in discussione presso la Commissione Affari Sociali della Camera, che prospettava la possibilità dell’intervento della Procura della Corte dei Conti, con l’effetto di rendere improcedibile l’eventuale azione di rivalsa intentata dalla struttura pubblica nei confronti del proprio dipendente”. Si suggerisce quindi nei casi di giurisdizione sulla reintegra del danno erariale verso struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, di ripristinare/confermare la titolarità esclusiva dell’azione da parte della Procura della Corte dei Conti e della giurisdizione della Corte dei Conti.
 
Infine sull’obbligo di assicurazione per le aziende e i professionisti dipendenti per garantire efficacia all’azione di rivalsa nei loro confronti, previsto nell’articolo 10, per Federsanità “se da una parte la ratio dell’obbligo è evidente e meritoria, perché vuole garantire effettività economica alla tutela del paziente danneggiato e alla struttura, costretta a pagare per colpa dell’esercente la professione sanitaria, dall’altra profila varie criticità. In primis, a questi obblighi per l’Azienda e per il professionista, non corrisponde alcun obbligo di stipulare per le compagnie assicurative, tant’è che il legislatore, consapevole di questa criticità ha equiparato all’obbligo di copertura assicurativa a carico delle aziende, “altre analoghe misure”. Ma queste “altre analoghe misure” non sono altro che l’autoritenzione del rischio, praticato integralmente da alcune Regioni (Emilia Romagna, Toscana) e, di fatto, da molte aziende che non riescono a contrattare premi assicurativi sostenibili”.
 
Inoltre rimarrebbero a carico delle strutture molto oneri. Per questo si popone l’immediata approvazione di tabelle del danno non patrimoniale e delle invalidità permanenti, e obbligatorietà di costituire, presso gli Enti del Ssn, un Comitato valutazione sinistri con professionalità adeguate alla gestione anche economica del rischio.
E ancora, inserimento nella legge sulla responsabilità professionale, dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture e per gli esercenti le professioni sanitarie evitando così di demandarli in toto a decreti interministeriali di probabile lunga definizione

05 aprile 2016
© Riproduzione riservata

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