Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Giovedì 25 APRILE 2024
Governo e Parlamento
segui quotidianosanita.it

Senato. De Filippo su cannabis terapeutica, sensore glicemico a carico del Ssn e payback


Per la cannabis appare improprio parlare di indicazioni, non trattandosi di un medicinale registrato, ma di un principio attivo da impiegare per le preparazioni magistrali estemporanee. I Lea prevedono l’erogazione a carico del Ssn dei dispositivi per la misurazione della glicemia, non specificando la loro tipologia. I Ssr potranno introitare, sin dal 2015, il payback dalle aziende fornitrici dei dispositivi medici in caso di superamento del tetto di spesa.

27 MAG - Il sottosegretario alla Salute, Vito De Filippo, è intervenuto lo scorso mercoledì in commissione Sanità al Senato per rispondere a tre interrogazioni. La prima, presentata da Lello Ciampolillo (M5s), riguardava l'uso medico della cannabis
 
De Filippo fa presente che le prescrizioni di preparazioni magistrali sono regolamentate dall’articolo 5 del decreto-legge 1° febbraio 1998, n. 23, convertito dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Il medico, all’atto della prescrizione, assume la responsabilità di prescrivere in scienza e coscienza tali preparazioni, tra cui le preparazioni magistrali a base di cannabis per uso medico. Le preparazioni a base di cannabis, preparate estemporaneamente dal farmacista per il singolo paziente, richiedono la presentazione di prescrizione medica non ripetibile, in cui il medico deve specificare nel dettaglio le operazioni da effettuare.

Specifica che il decreto ministeriale del 9 novembre 2015 riporta esclusivamente gli impieghi della cannabis per uso medico. In merito all’eventuale necessità di analizzare ogni singola estrazione da parte del farmacista per la preparazione di "olio di cannabis", sulla base della procedura riportata nell’articolo "cannabis oil: chemical evaluation of an upcoming cannabis-based medicine" di Luigi Romano, al fine di garantire la sicurezza del prodotto, segnala che è necessario attenersi a quanto riportato nell’Allegato tecnico al punto 3 del citato decreto ministeriale del 9 novembre 2015.

Osserva che, al momento, non esistono studi su eventuali effetti collaterali o tossicità acuta di preparazioni vegetali definite come "olio" o "soluzione oleosa" di cannabis, che consistono in non meglio specificati estratti di cannabis in olio e/o altri solventi. Pertanto, per assicurare la qualità del prodotto, la titolazione del/i principio/i attivo/i deve essere effettuata, per ciascuna preparazione magistrale, con metodologie sensibili e specifiche, quali la cromatografia liquida o gassosa, accoppiate alla spettrometria di massa, ovvero, il metodo di estrazione deve essere autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Fa presente che l’articolo citato riguarda uno studio analitico che va a comparare diversi metodi di preparazione dell’olio di cannabis, relativamente al contenuto in cannabinoidi, terpeni e residui di solvente. In riferimento alle modalità di prescrizione delle preparazioni magistrali a base di cannabis, ricorda che finora i prodotti in questione sono stati importati in base a quanto previsto dal decreto del Ministero della salute 11 febbraio 1997, e successive modifiche e integrazioni, che prevede che il prodotto posto regolarmente in vendita in un Paese estero, spedito su richiesta del medico curante, sia impiegato nel rispetto, oltre che della normativa vigente in Italia, anche delle condizioni d’uso autorizzate nel Paese di provenienza. Pertanto, si è ritenuto opportuno riportare nell’Allegato tecnico le condizioni d’uso indicate dal Ministero della salute, welfare e sport olandese, senza peraltro escludere in futuro l’integrazione con altri usi, a seguito di evidenze scientifiche aggiornate.

In conclusione, fa rilevare che, non trattandosi di un medicinale registrato, ma di un principio attivo di origine vegetale da impiegare per le preparazioni magistrali estemporanee preparate in farmacia su prescrizione del medico, da rinnovarsi volta per volta, appare improprio parlare di indicazioni.
 
In sede di replica, Ciampolillo si dichiara insoddisfatto, sottolineando che la risposta fornita non ha trattato tutti i temi posti con l'atto di sindacato ispettivo.
 
E' stato poi il turno di Maurizio Romani (Idv) e della sua interrogazione sull'inserimento del sensore glicemico tra i sistemi a carico del Servizio sanitario nazionale.
 
De Filippo fa presente che, nella scelta del glucometro, le caratteristiche che devono essere tenute presenti e che possono condizionare la scelta di uno strumento rispetto ad un altro, in relazione al tipo di paziente, alle condizioni cliniche, allo stile di vita, a eventuali limitazioni manuali o visive, nella cura a domicilio, sono quelle relative a: praticità d’uso e adeguatezza alle caratteristiche del paziente; accuratezza e precisione; controllo di qualità.

Soggiunge che l’autocontrollo quotidiano è indispensabile per i pazienti con diabete tipo 1 e con diabete tipo 2 insulino-trattati, mentre l’autocontrollo glicemico non continuativo è utile per i pazienti con diabete tipo 2 in terapia orale o dietetica solo in presenza di una adeguata azione educativa e di un intervento strutturato ed attivo nelle modifiche della terapia. Il "team" diabetologico che ha in carico il paziente ha gli elementi per operare la scelta più appropriata rispettando le esigenze, le caratteristiche e le capacità del singolo paziente.

Precisa infine che: i livelli essenziali di assistenza prevedono l’erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei dispositivi per la misurazione della glicemia, non specificando la tipologia di tali dispositivi; è demandata alle Regioni e alle Aziende sanitarie locali la disponibilità di scelta tra modelli diversi di strumenti, in relazione alle caratteristiche individuali dei pazienti, garantendo un efficace controllo analitico sugli stessi.
 
In sede di replica, Romani si dichiara soddisfatto della risposta, sottolineando che il sensore glicemico consente di effettuare un monitoraggio continuo ai fini del dosaggio dell'insulina, con effetti positivi sia sulla salute del paziente sia sui costi a carico del Servizio sanitario nazionale.
 
Infine, Laura Bianconi (Ap) ha presentato la sua interrogazione sulla emanazione del decreto attuativo relativo al pay back.
 
De Filippo ricorda, anzitutto, che le modalità procedurali del ripiano della spesa sanitaria per i dispositivi medici, di cui al decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Fa quindi presente che il Ministero sta procedendo alla messa in atto di tutte le attività propedeutiche alla attuazione di quanto previsto dalla citata normativa.

E’ in fase di stesura il testo dell’accordo Stato-Regioni per la definizione della metodologia di normalizzazione del tetto di spesa, tenendo conto della rinegoziazione dei prezzi dei dispositivi medici contenuti nei contratti già in essere al sopraggiungere della nuova normativa, in attuazione dell’art. 9-ter, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 125 del 2015; nonché delle modalità procedurali dello stesso ripiano, a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici, in presenza dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale sin dal 2015.

Sottolinea che tale testo di accordo sta per essere definito ed inviato alle Regioni ed al Ministero dell’economia e delle finanze per la sua sottoscrizione.
Quanto al protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze, l’Agenzia delle Entrate e il Ministero della salute, in cui vengono definiti i criteri di individuazione delle fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, e le modalità operative di trasmissione mensile dei dati dal Ministero dell’economia e delle finanze al Ministero della salute, nonché la data a partire dalla quale sarà attivato il servizio di trasmissione mensile, precisa che la predisposizione di detto protocollo è a cura del Ministero dell’economia e delle finanze e, ad oggi, il suo iter non si è ancora concluso.

In merito al decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che certifica, in via provvisoria, l’eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale per l’acquisto dei dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all’anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali (di cui al decreto ministeriale 15 giugno 2012), salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell’anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell’anno di riferimento, segnala che detto decreto potrà essere emanato una volta definito il citato accordo Stato-Regioni.

Soggiunge che, nel frattempo, sono state emanate due circolari, in data 19 febbraio e 21 aprile 2016, congiuntamente dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze, indirizzate agli enti del Servizio sanitario nazionale, contenenti l’elencazione di alcune informazioni identificative dei dispositivi medici nel tracciato della fattura elettronica, utili per la tracciatura dei dispositivi medici.

Tali procedure, propedeutiche per l’applicazione della normativa in questione, potranno consentire ai sistemi sanitari regionali di introitare, sin dal 2015, il "payback" dalle aziende fornitrici dei dispositivi medici in caso di superamento del tetto di spesa.
 
Replicando, Bianconi, pur dichiarandosi soddisfatta, osserva che il carattere burocratico della risposta fornita non consente di offrire elementi di rassicurazione alle imprese che operano nel settore dei dispositivi medici.
 

27 maggio 2016
© Riproduzione riservata

Altri articoli in Governo e Parlamento

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy