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Ddl concorrenza. Arrivano i pareri della commissione Bilancio sui subemendamenti riguardanti le farmacie. Ma l'approdo del testo in Aula slitta ancora una volta


Parere "non ostativo" sull'emendamento dei relatori che fissa un tetto del 20%, su base regionale, al controllo delle farmacie da parte delle società di capitali. Parere favorevole per i subemendamenti presentati in X commissione. Ma, a causa del ritardo del Governo nella presentazione delle relazioni tecniche sugli emendamenti dei relatori e sui relativi subemendamenti alla commissione Bilancio, ritarda l'approdo del ddl in Aula.

07 LUG - Nuovi imprevisti e ritardi per il travagliato percorso del ddl concorrenza al Senato. Ieri sono arrivati i pareri della commissione Bilancio sull'emendamento 48.100, a firma dei relatori per la commissione Industria Luigi Marino (Ap) e Saverio Tomaselli (Pd), che stabilisce un tetto del 20%, su base regionale, al controllo diretto o indiretto delle farmacie da parte delle società di capitali e di tutti gli altri soggetti titolari di farmacia privata.
 
Dalla V commissione è arrivato, poi, il parere favorevole per tutti i subemendamenti presentati, ad eccezione della proposta 48.100/28 del Gruppo Si-Sel, volto ad introdurre una nuova disciplina per la prescrizione di farmaci ad uso umano in ambito veterinario, sulla quale il parere è contrario.
 
Tarderà però ancora una volta la conclusione dell'esame in commissione in tempo utile per l'approdo del testo in Aula nei tempi previsti dal calendario dei lavori. A spiegarlo è stato ieri lo stesso presidente della commissione Industria, Massimo Mucchetti (Pd): "Non sono ancora pervenuti i necessari pareri della Commissione bilancio su molti degli emendamenti tuttora accantonati, e segnatamente su quelli da ultimo presentati dai relatori (40.0.100 in materia di tutela della concorrenza e della trasparenza nel settore della locazione finanziaria) e sui relativi subemendamenti. Sarebbe opportuno segnalare alla Presidenza del Senato la crescente difficoltà a concludere l'esame del disegno di legge in titolo in tempo utile per avviarne la discussione in Assemblea secondo i tempi previsti dal suo calendario dei lavori".
 
A sua volta, spiega ancora Mucchetti, il ritardo della commissione Bilancio sarebbe imputabile ad un ritardo del Governo nella presentazione delle relazioni tecniche sugli stessi emendamenti dei relatori e sui relativi subemendamenti. "I ritardi in questione rischiano di minare la reputazione del Senato come assemblea legislativa efficiente e di vanificare l'impegno a dotare finalmente il Paese di una legge annuale per promuovere e tutelare la concorrenza che lo stesso Governo ha assunto e ribadito di fronte ai mercati e alle istituzioni politiche ed economiche internazionali", conclude il presidente della X commissione.
 
Questi i subemendamenti riferiti alla proposta 48.100 dei relatori, sui quali la Commissione Bilancio si è espressa favorevolmente:
48.100/1, a firma dei Senatori DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA, volto a sopprimere l’articolo 48 del ddl;

48.100/2, a firma dei Senatori DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA, volto a sostituire l’intero articolo 48 del ddl e ad introdurre la possibilità per le parafarmacie di vendere anche i farmaci di fascia C;

48.100/3, a firma dei Senatori DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA, volto a non consentire alle società di capitali di essere titolari di farmacia e, pertanto, a lasciare invariata la vigente disposizione di cui all’articolo 7, comma 1, della legge n. 362/1991. Conseguentemente la proposta sopprime il paletto del 20 per cento su base regionale previsto dal comma 1-bis per le società controllate e collegate;

48.100/4, a firma dei Senatori DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA, che reintroduce l’incompatibilità tra la partecipazione alle società titolari di farmacia e l’attività di intermediazione nel settore del farmaco;

48.100/5, a firma dei Senatori DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA, che prevede che ciascuna società titolare di farmacia possa essere titolare dell’esercizio di una sola farmacia nella provincia dove ha sede legale la società stessa;

48.100/6, a firma dei Senatori GALIMBERTI, volto ad eliminare il paletto del 20 per cento su base regionale previsto dal comma 1-bis per le società controllate e collegate introdotto dall’emendamento dei relatori 48.100;

48.100/7, a firma dei Senatori MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, volto a modificare il paletto del 20 per cento su base regionale previsto dal comma 1-bis per le società controllate e collegate introdotto dall’emendamento dei relatori 48.100, con il paletto del quindici per cento su base comunale e introduce il limite massimo di duemila farmacie su tutto il territorio nazionale per ogni gruppo. Nella seduta del 6 luglio u.s il Presidente della Commissione 10^ Mucchetti ha comunicato che il Senatore Marinello ha aggiunto la propria firma a tale subemendamento;

48.100/8, a firma dei Senatori MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, volto a modificare il paletto del 20 per cento su base regionale previsto dal comma 1-bis per le società controllate e collegate introdotto dall’emendamento dei relatori 48.100, con il paletto del quindici per cento su base regionale e ad introdurre il limite massimo di duemila farmacie su tutto il territorio nazionale per ogni gruppo;

48.100/9, a firma dei Senatori D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, PERRONE, che aggiunge, al comma 1-bis dell’emendamento dei relatori 48.100, il termine “complessivamente”, per chiarire ulteriormente che il limite del venti per cento debba riguardare il complesso delle società;

48.100/10, a firma dei Senatori DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA, volto a modificare il paletto del 20 per cento su base regionale previsto dal comma 1-bis per le società controllate e collegate introdotto dall’emendamento dei relatori 48.100 riducendolo dal 20 al 3 per cento;

48.100/11, a firma del Senatore GALIMBERTI, volto a modificare il paletto del 20 per cento su base regionale previsto dal comma 1-bis per le società controllate e collegate introdotto dall’emendamento dei relatori 48.100, con un paletto
- del 20 per cento delle farmacie previste dalla pianta organica comunale, con un limite di una ed un massimo di 100 farmacie;
- del 10 per cento delle farmacie su base regionale;
- del 5 per cento delle farmacie su base nazionale;

48.100/12, a firma dei Senatori CASTALDI, GIROTTO, volto a modificare il paletto del 20 per cento su base regionale previsto dal comma 1-bis per le società controllate e collegate introdotto dall’emendamento dei relatori 48.100 riducendolo dal 20 al 5 per cento;

48.100/13, a firma dei Senatori DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA, volto a modificare il paletto del 20 per cento su base regionale previsto dal comma 1-bis per le società controllate e collegate introdotto dall’emendamento dei relatori 48.100 riducendolo dal 20 al 5 per cento;

48.100/14, DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA, volto a modificare il paletto del 20 per cento su base regionale previsto dal comma 1-bis per le società controllate e collegate introdotto dall’emendamento dei relatori 48.100 riducendolo dal 20 al 10 per cento;

48.100/15, a firma del Senatore VALDINOSI volto a modificare il paletto del 20 per cento su base regionale previsto dal comma 1-bis per le società controllate e collegate introdotto dall’emendamento dei relatori 48.100 riducendolo dal 20 al 10 per cento;

48.100/16, a firma dei Senatori BERGER, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA volto a modificare il paletto del 20 per cento su base regionale previsto dal comma 1-bis per le società controllate e collegate, introdotto dall’emendamento dei relatori 48.100, riducendolo dal 20 al 10 per cento;

48.100/17, a firma del Sen. GALIMBERTI, volto a modificare il paletto del 20 per cento su base regionale previsto dal comma 1-bis per le società controllate e collegate introdotto dall’emendamento dei relatori 48.100 riducendolo dal 20 al 10 per cento;

48.100/18, a firma dei Senatori MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, volto a modificare il paletto del 20 per cento su base regionale previsto dal comma 1-bis per le società controllate e collegate introdotto dall’emendamento dei relatori 48.100, con un paletto del 15 per cento delle farmacie spettanti a ciascun comune, lasciando inalterata la prelazione e la gestione delle farmacie comunali di cui all’art. 9 della legge n. 475/1968;

48.100/19, a firma del Senatore FABBRI, volto a modificare il paletto del 20 per cento su base regionale previsto dal comma 1-bis per le società controllate e collegate introdotto dall’emendamento dei relatori 48.100, con un paletto del 15 per cento delle farmacie spettanti a ciascun comune, lasciando inalterata la prelazione e la gestione delle farmacie comunali di cui all’art. 9 della legge n. 475/1968;

48.100/20, a firma del Senatore CONSIGLIO che mantiene il paletto del 20 per cento e sostituisce il riferimento della regione con la provincia;

48.100/21, a firma dei Senatori BERGER, FRAVEZZI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA, che attribuisce alla Provincia Autonoma di Bolzano il potere di determinare sul proprio territorio la percentuale del paletto introdotto dall’emendamento 48.100 dei relatori sempre nel rispetto del limite massimo del 20 per cento della provincia;

48.100/22, a firma dei Senatori DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA, che modifica il quorum delle farmacie da 3.300 abitanti a 2.000 abitanti;

48.100/23, a firma del Senatore SCALIA, che, nell’ambito delle disposizioni sulle incompatibilità alla partecipazione alla società titolari di farmacia, prevede che nel caso in cui la direzione della farmacia sia affidata ad un farmacista non socio in possesso del requisito dell’idoneità, non si applichino le seguenti incompatibilità:
- essere titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
- essere parte di qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato;

48.100/24, a firma dei Senatori DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA, volto ad introdurre la possibilità per le parafarmacie di vendere anche i farmaci di fascia C;

48.100/25, a firma dei Senatori DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA, in base al quale le società di capitali titolari di farmacia, oltre alle altre forme di pubblicità previste dalla legge, devono essere iscritte anche in un elenco pubblico del Ministero della salute dal quale si deve evincere la composizione della compagine sociale;

48.100/26, a firma dei Senatori DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA, volto ad introdurre la possibilità per le parafarmacie di vendere a totale carico del cittadino tutti i medicinali, ad eccezione di quelli utilizzati unicamente in ambiente ospedaliero;

48.100/27, a firma dei Senatori DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA, che tende a sopprimere il comma 3 dell’articolo 48 del ddl sulle farmacie soprannumerarie;

48.100/29, STEFANO, DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA volto a consentire ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia operante al 31/12/2015 la partecipazione ad una speciale procedura di assegnazione di sedi farmaceutiche sulla base di una valutazione per soli titoli e con punteggi specifici. In conseguenza dell’eventuale avvenuta assegnazione, il titolare farmacista è tenuto a versare allo Stato un pagamento di euro di norma pari a 100.000 per ogni licenza (non è previsto che a seguito dell’assegnazione le parafarmacie vengano chiuse, né sono previsti limiti numerici di assegnazione);

48.100/30, a firma dei Senatori DE PETRIS, CERVELLINI, BOCCHINO, PETRAGLIA, in materia di “patent linkage”, volto ad abrogare la seguente disposizione: “In sede di periodico aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti ai sensi di legge non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge”.
 
Si evidenzia, infine, che sull’emendamento 48.79 (testo 3), a firma dei Senatori BERGER, ZELLER, LANIECE, MARINELLO, MUNERATO, che prevede un innalzamento delle soglie di fatturato in regime convenzionato delle farmacie sussidiate e rurali che fanno scattare le agevolazioni sullo sconto SSN, il parere non ostativo è condizionato alla previsione della decorrenza dal 2017, anziché dal 2016, del meccanismo previsto dalla medesima proposta per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dalla modifica delle soglie di fatturato e dall’inserimento di un ulteriore comma che prevede l’incremento di 9.206.178,29 euro del livello del finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato.

07 luglio 2016
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